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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A544 n. 30130 del 27/04/2022

ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

AGCMA544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM aveva avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 102 TFUE nei confronti di Erion WEEE, Erion Compliance Organization ed Erionseroh TSR Italia, ipotizzando una strategia escludente nei mercati dell’offerta di servizi di compliance ambientale e della domanda di trasporto e trattamento dei RAEE. Le condotte riguardavano una clausola contrattuale di miglior prezzo, l’utilizzo di riserve per finanziare contributi ambientali potenzialmente sottocosto e una clausola statutaria di esclusiva. A seguito del market test, le parti hanno assunto impegni modificati, ritenuti idonei dall’Autorità; gli impegni sono stati resi obbligatori, con obblighi di reporting fino al 2025, e il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione.

Erion WEEE, ECO e Interseroh TSR: presunto abuso escludente nei mercati RAEE mediante clausola di miglior prezzo, uso delle riserve e vincoli di esclusiva; impegni resi obbligatori e procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione.

Erion WEEE: impegni per rimuovere presunti ostacoli alla concorrenza nei mercati RAEE

Il provvedimento riguarda l’istruttoria avviata nei confronti di ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. ed Erionseroh TSR Italia S.r.l. per possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE. L’Autorità aveva ipotizzato una strategia abusiva escludente volta a marginalizzare i sistemi collettivi concorrenti nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il procedimento si è concluso con l’accettazione e la resa obbligatoria di impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, senza accertamento dell’infrazione.

Parti e origine del procedimento

Erion WEEE è un sistema collettivo di gestione dei RAEE costituito dal 1° ottobre 2020 a seguito della fusione dei consorzi Ecodom e Remedia. Erion opera anche, tramite altri consorzi settoriali, nella gestione di batterie al piombo esauste e rifiuti da imballaggio. Nel 2020 ha realizzato un fatturato di circa 87 milioni di euro.

Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. è la società consortile costituita in vista della fusione tra Ecodom e Remedia, alla quale sono state affidate funzioni operative, organizzative e amministrative di supporto ai consorzi settoriali. Nel 2020 ha realizzato un fatturato di circa 1,5 milioni di euro.

Interseroh TSR Italia S.r.l., già Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l., è la società incaricata della gestione esecutiva delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE di competenza di Erion. Nel 2020 ha realizzato un fatturato di circa 73 milioni di euro. ECO deteneva il 20% della società, mentre l’80% era detenuto da Interseroh Austria GmbH, appartenente al gruppo Alba.

L’istruttoria è stata avviata il 18 maggio 2021 a seguito di segnalazioni relative a condotte di Ecodom, Remedia ed Erion. Le denunce riguardavano, in particolare, la clausola di miglior prezzo nei contratti con gli impianti di trattamento, l’impiego di riserve per mantenere bassi i contributi ambientali e l’eventuale effetto escludente di una clausola statutaria di esclusiva.

Quadro normativo e funzionamento del settore

Il settore è disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recepito la direttiva 2012/19/UE e attuato il principio della responsabilità estesa del produttore secondo il criterio “chi inquina paga”. I produttori possono adempiere agli obblighi di gestione dei RAEE tramite sistemi individuali o collettivi; in Italia, secondo il provvedimento, operavano esclusivamente sistemi collettivi.

I RAEE domestici sono suddivisi nei raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5. Il Centro di coordinamento RAEE assegna ai sistemi collettivi quantitativi di rifiuti proporzionali alle apparecchiature immesse sul mercato dai produttori aderenti e distribuisce i centri di raccolta secondo criteri di ripartizione territoriale.

I sistemi collettivi finanziano la gestione mediante contributi ambientali versati dai produttori. L’articolo 8 del decreto RAEE prevede che tali contributi siano determinati sulla base della migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. L’articolo 6, comma 2, del D.M. 13 dicembre 2017, n. 235, stabilisce che gli avanzi di gestione derivanti dai contributi siano destinati alla riduzione dei contributi nell’esercizio finanziario successivo e che non possano essere utilizzati a beneficio di produttori che non abbiano contribuito a generarli o che non abbiano partecipato al sistema nei due esercizi precedenti. Il comma 4 dello stesso articolo consente l’impiego di riserve pregresse quando siano insufficienti le altre fonti finanziarie, imponendone il reintegro nell’esercizio successivo.

Mercati rilevanti e posizione di Erion

L’Autorità ha individuato due mercati interessati dalle condotte, corrispondenti ai due versanti di una piattaforma concorrenziale:

  • il mercato dell’organizzazione dei sistemi per l’adempimento degli obblighi di gestione dei RAEE, nel quale i sistemi collettivi competono per acquisire i produttori di AEE;
  • il mercato dei servizi di trasporto e trattamento dei RAEE, nel quale i sistemi collettivi rappresentano la domanda e gli impianti di trattamento l’offerta.

Il primo mercato ha dimensione nazionale, poiché i sistemi collettivi operano sull’intero territorio italiano e i produttori conferiscono il mandato senza vincoli geografici. La dimensione geografica del mercato del trattamento è stata lasciata aperta, potendo essere sub-nazionale in ragione dei costi di trasporto; tuttavia, il meccanismo centralizzato di assegnazione dei rifiuti da parte del Centro di coordinamento RAEE rende la forza dei sistemi sostanzialmente collegata alle rispettive quote nazionali.

In sede di avvio, l’Autorità aveva rilevato che Ecodom e Remedia detenevano già individualmente una forte posizione dal lato della domanda. Ecodom rappresentava circa il 67% dei servizi richiesti nel raggruppamento R2, mentre Remedia copriva quasi il 64% nel raggruppamento R3. Dopo la fusione, Erion aveva raggiunto quote prossime al quasi-monopsonio nei raggruppamenti R1, R2 e R3, rispettivamente pari a circa l’80%, l’86% e il 70%, nonché circa il 70% nel complesso dei RAEE.

La posizione di forza sul lato della domanda era stata considerata speculare alla posizione dominante sul mercato dell’offerta di servizi di compliance ai produttori, in particolare per i raggruppamenti R1, R2 e R3 e, più in generale, nel settore RAEE.

Condotte ipotizzate e qualificazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE

L’Autorità aveva ipotizzato che Erion, anche tramite ECO e Interseroh TSR, avesse abusato della propria posizione dominante attraverso una strategia complessa e unitaria, articolata in tre condotte.

Clausola di miglior prezzo

Nei contratti con gli impianti di trattamento sarebbe stata inserita una clausola che imponeva agli impianti di garantire a Erion condizioni economiche non meno favorevoli di quelle praticate agli altri sistemi collettivi, almeno nei casi in cui Erion conferisse i maggiori volumi di RAEE dell’impianto per un determinato raggruppamento.

La clausola operava in un contesto nel quale le tariffe di trasporto e trattamento potevano essere determinate mediante formule di indicizzazione, parametri e sconti complessi. La nozione di “aree analoghe” e gli altri elementi applicativi apparivano suscettibili di generare incertezza circa il prezzo che l’impianto avrebbe potuto applicare ai concorrenti senza violare l’obbligo di miglior prezzo.

L’Autorità aveva ritenuto che tale incertezza potesse indurre gli impianti a praticare sistematicamente ai sistemi concorrenti prezzi più elevati, per evitare il rischio di violare la clausola e di subire il recesso di Erion o l’applicazione retroattiva della tariffa più bassa. La clausola avrebbe così potuto produrre un effetto di “ingessamento” del mercato, impedendo ai concorrenti di appropriarsi delle efficienze logistiche da essi realizzate.

Il potenziale vantaggio sul mercato dei servizi di trattamento avrebbe potuto riflettersi sul mercato a monte della compliance ambientale. Poiché le tariffe pagate agli impianti rappresentano la principale voce di costo dei sistemi collettivi, un aumento artificiale dei costi dei concorrenti avrebbe potuto costringerli ad applicare contributi ambientali più elevati, mentre Erion avrebbe potuto offrire contributi inferiori e attrarre nuovi produttori.

Utilizzo delle riserve e degli avanzi

La seconda condotta ipotizzata consisteva nell’utilizzo delle riserve accumulate in esercizi precedenti per ripianare perdite della gestione caratteristica e finanziare contributi ambientali potenzialmente inferiori ai costi correnti.

Secondo l’impostazione iniziale, tale politica avrebbe potuto consentire a Erion di mantenere artificialmente bassi i contributi richiesti ai produttori già aderenti e di offrire condizioni non replicabili ai nuovi produttori, indipendentemente dall’efficienza dei sistemi concorrenti. L’Autorità aveva inoltre considerato potenzialmente fidelizzante l’utilizzo di avanzi a beneficio dei produttori già aderenti, qualora la restituzione mediante sconti su periodi successivi avesse incentivato la permanenza nel consorzio per non perdere somme precedentemente anticipate.

Vincolo statutario di esclusiva

La terza condotta riguardava gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 3, lettera i), dello statuto di Erion, che avrebbero impedito ai produttori aderenti di partecipare contemporaneamente ad altri sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

Tale previsione, non contenuta nello statuto-tipo ministeriale, avrebbe potuto vincolare il produttore a conferire a Erion il mandato relativo a tutti i RAEE riconducibili alla propria attività, ampliando il bacino di domanda e rafforzando gli effetti escludenti delle altre condotte.

Istruttoria e procedimento sugli impegni

Dopo l’avvio dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle parti. Il 25 ottobre 2021 Erion ed ECO hanno presentato impegni comuni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990; nella stessa data Interseroh TSR ha presentato un formulario distinto, impegnandosi ad accettare e condividere gli impegni delle altre parti e a sostenerne l’attuazione.

Gli impegni sono stati pubblicati il 10 dicembre 2021 per consentire ai terzi interessati di formulare osservazioni. A seguito del market test, il 9 febbraio 2022 le parti hanno presentato modifiche accessorie e versioni definitive degli impegni. L’AGCM ha inoltre comunicato il caso alla Commissione europea il 3 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1/2003.

Impegni sulla clausola di miglior prezzo

Erion si è impegnata a eliminare integralmente la clausola di miglior prezzo e le clausole collegate dai rapporti contrattuali, modificando anche il modello di contratto di servizi allegato all’outsourcing con Interseroh TSR. Si è inoltre impegnata a non diffondere più la nota esplicativa relativa alla clausola.

Interseroh TSR si è impegnata a rimuovere la clausola e le previsioni collegate sia dai contratti con Erion sia dai contratti con i fornitori terzi, comunicando tempestivamente la modifica ai fornitori interessati in caso di contratti già in essere.

A seguito del market test, gli impegni sono stati ampliati prevedendo che:

  • Erion e Interseroh TSR non inseriscano nei contratti obblighi di comunicazione delle condizioni praticate dagli impianti ad altri operatori;
  • Erion, ECO e Interseroh TSR non inseriscano clausole con contenuto o effetti analoghi alla clausola abrogata;
  • Erion non affidi la gestione dei RAEE a soggetti che adottino clausole equivalenti nei contratti con gli impianti o con altri consorzi RAEE;
  • ECO, qualora sia coinvolta in futuro nei rapporti con gli impianti, non introduca la clausola o previsioni analoghe.

L’Autorità ha ritenuto tali misure idonee a ristabilire la libertà dei consorzi concorrenti di negoziare le proprie tariffe, fisse o indicizzate, senza l’obbligo di mantenersi al di sopra delle condizioni praticate a Erion. In tal modo, i concorrenti possono trattenere le efficienze derivanti dalla propria organizzazione logistica e trasferirle, eventualmente, in contributi ambientali più bassi.

Impegni sull’utilizzo di avanzi e riserve

Erion si è impegnata a modificare l’articolo 8 dello statuto in conformità all’articolo 6, comma 2, del D.M. n. 235/2017. Il nuovo comma 5 prevede che ogni avanzo di gestione costituisca un’anticipazione per l’esercizio successivo e che, se proveniente dai contributi periodici, sia destinato alla riduzione dei contributi nel primo esercizio finanziario successivo utile.

La riduzione può riguardare esclusivamente i consorziati che abbiano contribuito a generare l’avanzo o che abbiano partecipato al sistema nei due esercizi precedenti. I nuovi produttori non possono quindi beneficiare degli avanzi formatisi prima della loro adesione. Erion ha inoltre precisato che i contributi offerti ai nuovi produttori devono essere superiori a quelli applicati ai consorziati oppure, al massimo, uguali qualora i contributi dei consorziati non siano stati ridotti per effetto dell’utilizzo delle riserve.

Il nuovo comma 6 disciplina l’uso delle riserve pregresse. La parte del fondo consortile costituita dai contributi di adesione può essere impiegata nella gestione soltanto quando siano insufficienti le altre fonti di finanziamento, sulla base di una deliberazione motivata del consiglio di amministrazione approvata dall’assemblea ordinaria. Le somme utilizzate devono essere reintegrate nel corso dell’esercizio successivo.

L’Autorità ha ritenuto non necessario imporre ulteriori vincoli, quali l’obbligo di utilizzare gli avanzi esclusivamente in sede di definizione annuale dei listini o nel singolo raggruppamento RAEE in cui sono stati generati. Secondo l’AGCM, l’utilizzo flessibile degli avanzi durante l’anno è compatibile con lo statuto-tipo e può consentire di fronteggiare variazioni impreviste dei costi e della quantità di rifiuti da gestire.

L’Autorità ha inoltre considerato legittima la disponibilità di riserve pregresse, riconosciuta dallo statuto-tipo e dal D.M. 9 marzo 2017, n. 68 quale elemento idoneo ad attestare l’adeguata capacità finanziaria del consorzio. Il vincolo di reintegro nell’esercizio successivo è stato ritenuto sufficiente a impedire l’utilizzo delle riserve per finanziare stabilmente offerte sottocosto o politiche aggressive di acquisizione di nuovi produttori.

Impegni sull’esclusiva statutaria

Erion si è impegnata a modificare gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 3, lettera i), dello statuto, eliminando ogni riferimento al vincolo che impediva ai propri produttori di aderire anche ad altri sistemi collettivi.

A seguito delle osservazioni ricevute nel market test, l’impegno è stato esteso prevedendo che Erion non applichi oneri aggiuntivi ai produttori che intendano conferire a uno o più sistemi concorrenti il mandato relativo a specifici raggruppamenti RAEE.

L’Autorità ha ritenuto che la misura renda pienamente contendibili i produttori aderenti a Erion, consentendo ai sistemi concorrenti di proporre condizioni più efficienti anche soltanto per un singolo raggruppamento.

Valutazione complessiva dell’Autorità

L’AGCM ha ritenuto che gli impegni, nella loro formulazione definitiva, rimuovano i principali ostacoli contrattuali e statutari individuati nel provvedimento di avvio e siano idonei a prevenire politiche fidelizzanti o escludenti nei confronti dei sistemi concorrenti.

In particolare, l’eliminazione della clausola di miglior prezzo consente agli impianti di negoziare liberamente con ciascun sistema collettivo. La disciplina degli avanzi e delle riserve impedisce che tali risorse siano impiegate per finanziare indiscriminatamente contributi sottocosto a favore di nuovi produttori o per fidelizzare il portafoglio esistente. La rimozione dell’esclusiva consente infine ai produttori di rivolgersi a più sistemi, anche per singoli raggruppamenti RAEE.

L’Autorità ha respinto come ultronee le richieste relative a ulteriori temi non contestati nell’avvio, quali il presunto potere di Erion nel Centro di coordinamento RAEE e l’indipendenza di Interseroh TSR. Tali questioni non sono state ritenute necessarie per rimediare alle specifiche preoccupazioni concorrenziali oggetto dell’istruttoria.

Decisione, attuazione e controllo

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha:

  • reso obbligatori per Erion WEEE, ECO e Interseroh TSR gli impegni presentati e allegati al provvedimento;
  • stabilito che le parti presentino una relazione dettagliata sull’attuazione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
  • chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.

Le parti avevano proposto un termine di tre mesi per l’attuazione. L’Autorità lo ha ritenuto ragionevole e congruo, considerando la necessità di modificare contratti e statuti e di sottoporre le modifiche all’assemblea consortile.

L’AGCM ha dichiarato che vigilerà sull’esecuzione degli impegni e si è riservata di riaprire d’ufficio il procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990. Non sono state irrogate sanzioni, poiché il procedimento si è concluso senza accertamento dell’infrazione.

Punti principali

Parti e settore

Erion WEEE è un sistema collettivo di gestione dei RAEE nato dalla fusione di Ecodom e Remedia. ECO svolge funzioni operative e amministrative, mentre Interseroh TSR gestisce per Erion raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE. Il procedimento riguarda i RAEE domestici, organizzati nei raggruppamenti R1-R5.

Posizione di Erion

L’Autorità aveva ipotizzato che Erion disponesse di una posizione dominante, con una quota congiunta prossima al quasi-monopolio nella domanda di servizi di trattamento nei raggruppamenti R1, R2 e R3: rispettivamente circa l’80%, l’86% e il 70%, oltre a circa il 70% nel settore RAEE complessivo. La posizione sul lato della domanda era ritenuta speculare a quella sul mercato dell’offerta di servizi di compliance ai produttori.

Condotte contestate

La strategia ipotizzata comprendeva: una clausola di miglior prezzo nei contratti con gli impianti di trattamento, potenzialmente idonea ad aumentare i prezzi applicati ai concorrenti; l’utilizzo di riserve e avanzi per praticare contributi ambientali sottocosto o fidelizzanti; una clausola statutaria che impediva ai produttori aderenti di partecipare contemporaneamente ad altri sistemi collettivi.

Impegni sulla clausola di miglior prezzo

Erion, ECO e Interseroh TSR si sono impegnate ad abrogare la clausola, a non introdurre clausole con contenuto o effetti analoghi, a non richiedere informazioni sulle condizioni praticate dagli impianti ad altri operatori e a non affidare la gestione a soggetti che adottino clausole equivalenti.

Impegni sull’utilizzo delle riserve

Erion ha modificato lo statuto in linea con lo statuto-tipo ministeriale. Gli avanzi derivanti dai contributi devono ridurre, nell’esercizio successivo, i contributi dei soli consorziati che li hanno generati; i nuovi produttori non possono beneficiare di tali avanzi. Le riserve pregresse possono essere utilizzate solo in caso di insufficienza delle altre fonti finanziarie e devono essere reintegrate nell’esercizio successivo.

Impegni sulla clausola di esclusiva

Erion ha eliminato dallo statuto il vincolo che impediva ai produttori di aderire ad altri sistemi collettivi e si è impegnata a non applicare oneri aggiuntivi quando il produttore conferisca a concorrenti uno o più specifici raggruppamenti RAEE.

Esito e monitoraggio

L’AGCM ha reso obbligatori gli impegni ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, ha imposto relazioni annuali dettagliate sull’attuazione entro il 31 dicembre degli anni 2022-2025 e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione. L’Autorità si è riservata di riaprire d’ufficio il procedimento in caso di mancato rispetto o modifica sostanziale delle circostanze.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato rilevanteimpegnisettore gestione raee

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