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Sentenza

Sentenza n. 1949/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66; per la condanna dell’Istituto nazionale di previdenza sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.

Giustizia amministrativa202300990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione dell’indennità di buonuscita senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex militare)

Prevale il privato

La controversia

L’ex appartenente alla Guardia di Finanza, arruolato il 1° ottobre 1985 e collocato in congedo a domanda il 10 gennaio 2021 con il grado di sottotenente, ha contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio risultante dal prospetto del 23 maggio 2023, che non computava i sei scatti stipendiali. Alla cessazione aveva 56 anni, 7 mesi e 14 giorni e 41 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione ai sensi degli artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha opposto che, per chi cessa a domanda, il beneficio presuppone anche la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno in cui siano maturati congiuntamente i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; ha sostenuto che il ricorrente non avesse provato il rispetto di tale termine e che esso avesse natura decadenziale. In subordine, ha contestato il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi. L’INPS ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere o un rinvio, avendo avviato nel settembre 2026 la procedura per una nuova liquidazione comprensiva dei sei scatti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tardivi e inutilizzabili i depositi dell’INPS del 9 settembre 2026 ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché non risultava ancora adottato un provvedimento satisfattivo, e ha negato il rinvio, anche in considerazione del tempo trascorso e della possibilità per l’Amministrazione di attivarsi prima. Nel merito ha accolto il ricorso: il ricorrente possedeva i requisiti anagrafici e di servizio e l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, applicabile anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare per il trattamento di fine servizio, riconosce i sei scatti a chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale: in base al comma 3 disciplina la decorrenza del collocamento a riposo, senza escludere il beneficio in caso di presentazione successiva della domanda. L’INPS è stato quindi condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere la somma risultante, o la differenza rispetto a quanto già pagato. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale che cessa a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda non è decadenziale: opera ai fini della decorrenza del collocamento a riposo e il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

    La disposizione mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare, ai fini del trattamento di fine servizio, il regime dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Osserva preliminarmente il Collegio che i depositi del 9 settembre 2026 di presentano tardivi, pertanto inutilizzabili, in quanto non rispettosi dei termini per documenti e repliche di cui al primo comma dell’art. 73, cod. proc. amm.

    I depositi effettuati oltre i termini stabiliti per documenti e repliche non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Né, alla luce del disposto del comma 1 bis dell’art. 73, cod. proc. amm., non potrebbe comunque essere concesso il rinvio richiesto dalla difesa, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, nel corso del quale l’Amministrazione ben avrebbe potuto, alla luce del progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia, attivarsi tempestivamente.

    Nel caso concreto il rinvio richiesto dall’Amministrazione non è concedibile, considerati il regime processuale applicabile e il tempo già trascorso, durante il quale essa avrebbe potuto attivarsi.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Su tali somme, come rilevato dall’INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    Sulle somme riconosciute a titolo di trattamento previdenziale sono dovuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Su tali somme, come rilevato dall’INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

    La rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali sulle somme oggetto della riliquidazione del trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio degli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che include nella base di calcolo sei scatti stipendiali.
  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio se ha compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: il suo mancato rispetto non determina la perdita del diritto ai sei scatti, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo secondo il comma 3.
  • Sulle somme dovute a seguito della riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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