Cassazione Penale, Sentenza n. 16383/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) censura di violazione di legge e vizi di motivazione contraddittoria e illogica con riferimento alla ritenuta sussistenza di un'associazione mafiosa di nuova costituzione, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto autonoma l'organizzazione e non avrebbe valutato correttamente i rapporti con il clan Senese, confondendo il prestigio criminale del padre con la mafiosità del sodalizio e fornendo motivazioni generiche sull'esternalizzazione del metodo mafioso; (2) contestazione della mancata rilevazione dell'inammissibilità e della carenza di specificità dell'atto di appello del pubblico ministero ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe valorizzato elementi non allegati dall'appellante e utilizzato captazioni non specificate; (3) doglianze sulle esigenze cautelari, ritenute insufficientemente motivate rispetto all'applicazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le censure di merito si limitavano a proporre una lettura alternativa della motivazione del Tribunale, senza dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: il Tribunale poteva individuare, nell'ambito del gravame e del materiale processuale, gli elementi più confacenti e ha adeguatamente motivato la valutazione circa il ruolo della ricorrente, evidenziando intercettazioni e altri indizi (ruolo di messaggera, insistente richiesta di restituzione dell'arma, conversazioni criptiche e funzioni di segretaria). Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha correttamente applicato le presunzioni di cui all'art. 275 c.p.p., valutando recidiva, rischio di inquinamento delle prove e il comportamento criptico dell'indagata; la giovane età e l'assenza di precedenti non hanno prevalso rispetto alla gravità indiziaria e alle modalità dei fatti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte conferma che la 'mafiosità' può emergere dall'uso del metodo intimidatorio, anche tramite fama criminale e omertà, e che l'autonomia di una nuova associazione può essere riconosciuta se risultano elementi indiziari sulla sua capacità intimidatoria e struttura organizzativa
art. 416-bis, comma 4 cod. pen. (aggravante)
Richiamata nella rubrica del ricorso; la Corte non accoglie contestazioni generiche sull'aggravante quando non sviluppate nel merito del ricorso
art. 416-bis.1 cod. pen.
Contestazione relativa alla qualificazione di detenzione di arma aggravata nel contesto associativo; la Corte conferma la rilevanza degli elementi che collegano la detenzione/recupero dell'arma all'attività associativa
art. 581 c.p.p.
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione: la Corte valuta i requisiti di specificità dell'atto di appello e ritiene che, nel caso, l'appello del pubblico ministero fosse sufficientemente delimitato e ha consentito al Tribunale di individuare gli indizi più confacenti
art. 591 c.p.p.
Richiamato congiuntamente all'art. 581 c.p.p. in relazione all'ammissibilità e specificità dell'appello; la Corte ritiene che le censure sulla presunta genericità dell'appello siano infondate
art. 275 c.p.p. (misure cautelari)
La Corte conferma l'applicabilità della doppia presunzione del comma 3 e la legittimità della valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove), ritenendo non decisive né l'incensuratezza né la giovane età dell'indagata
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 e Sez. 2, pronunce citate)
Richiamati precedenti che affermano che il compito di recapitare messaggi o la funzione di intermediario fiduciario tra vertici detenuti e sodali può integrare la partecipazione all'associazione mafiosa; tali principi sono stati applicati al caso per valutare il ruolo della ricorrente
Massime di principio
- Il ruolo di 'messaggero' o intermediario fiduciario tra un vertice detenuto e associati in libertà, se ripetuto e funzionale alla trasmissione di direttive illecite, può integrare la partecipazione all'associazione mafiosa anche se il soggetto non è coinvolto in tutte le attività criminali.
- La 'mafiosità' e la capacità intimidatoria possono essere valutate sulla base di un quadro indiziario complessivo che comprende atti di violenza, minacce, omertà delle vittime, uso della fama criminale e l'esistenza di interessi economici comuni o casse comuni; non è necessario che ogni episodio di intimidazione sia attribuito in modo esclusivo al singolo gruppo quando emergono segnali di autonomia operativa.
- In sede di riesame cautelare il Tribunale può individuare, nell'ambito dell'atto di impugnazione e del materiale agli atti, gli elementi più idonei a sostenere la gravità indiziaria; pertanto la specificità dell'atto di appello del PM richiede una delimitazione sufficiente delle questioni, ma non vincola il giudice a riportare parola per parola tutte le allegazioni dell'impugnante.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) elementi come giovane età o assenza di precedenti non sono automaticamente decisivi; il giudice può ritenere sussistenti pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove sulla base del comportamento processuale, linguaggio criptico e delitti contestati.
- Le censure di merito in Cassazione che espongono una diversa valutazione degli stessi elementi probatori sono inammissibili se non dimostrano una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione essenziale.
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