Sentenza del 07/07/2022 n. 21554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nell'appello proposto da R. S.r.l. contro un avviso di accertamento ICI per il 2011, aveva escluso l'applicabilità della maggiorazione dell'aliquota ICI (9 per mille) ritenendo che gli immobili non fossero soggetti alla maggiorazione per le ragioni prospettate dalla società (stato di inagibilità e qualificazione societaria che escluderebbe l'"utilizzo diretto del possessore"). Il Comune denunciava violazione e falsa applicazione del Regolamento ICI (art.14) e della L. n. 431/1998, art.2, comma 4, nonché vizi di motivazione e errata valutazione dell'inagibilità ai sensi del D.Lgs. n.504/1992, art.8.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, dichiarato infondato il motivo sulla motivazione apparente e inammissibile il terzo; ha cassato in relazione al primo motivo la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente quanto alla maggiorazione dell'aliquota ICI (9 per mille), ritenendo legittima l'applicazione della maggiorazione alle unità immobiliari non locate/"non utilizzate" secondo la disciplina regolamentare modificata. Contestualmente la Corte ha confermato il diritto all'agevolazione prevista dal D.Lgs. n.504/1992, art.8, per le unità accertate come inagibili. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 1998, n. 431, art. 2, comma 4
"I comuni ... possono derogare al limite massimo ... limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni."
La norma autorizza comuni a prevedere, entro certi limiti, una maggiorazione dell'aliquota per immobili non locati al fine di favorire la reimmissione sul mercato di alloggi e contrastare comportamenti speculative; non esclude che il soggetto passivo sia una società.
Regolamento ICI del Comune di Genova, art. 14 (modifica Delib. n.17/2002)
origine: definiva 'alloggio non locato' come 'tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore'; dopo Delib. n.17/2002: 'non utilizzata'.
La riformulazione ha ampliato la nozione verso una 'non utilizzazione' della unità immobiliare, rendendo applicabile la maggiorazione anche quando l'immobile non è impiegato e indipendentemente dalla natura del possessore (anche società).
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8
"Agevolazioni per immobili inabitabili o inagibili" (riferimento all'articolo per l'agevolazione in presenza di inagibilità/inabitabilità).
Il regime di agevolazione per inagibilità può trovare applicazione quando sussiste uno stato di inagibilità effettivo; la prova tecnica può essere valutata in sede giurisdizionale purché non si travalichi il riparto degli oneri probatori.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (criteri di cassazione)
I motivi di cassazione sono stati articolati richiamando le fattispecie di vizio di legge, motivazione apparente e nullità per violazione delle norme processuali.
Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c. (motivazione)
L'eccezione di motivazione apparente è stata esaminata: la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse effettiva e idonea a spiegare le ragioni della decisione, quindi il motivo era infondato.
Massime di principio
- La maggiorazione dell'aliquota prevista dalla L. n. 431/1998, art. 2, comma 4, mira a contrastare la sottrazione dal mercato di unità abitative e può colpire 'immobili non locati' intesi, alla luce di regolamenti comunali aggiornati, come 'non utilizzati' indipendentemente dalla natura del possessore (privato o società).
- La modifica regolamentare (es. sostituzione di 'utilizzo diretto del possessore' con 'non utilizzata') può mutare radicalmente la portata applicativa della maggiorazione e rendere non vincolanti precedenti pronunce che si fondavano sulla formulazione anteriore.
- Il diritto all'agevolazione per inagibilità (D.Lgs. n. 504/1992, art. 8) richiede prova tecnica dell'effettivo stato di inagibilità; i giudici tributari possono valutare elementi probatori prodotti in sede giurisdizionale purché non si travalichi il corretto riparto degli oneri probatori e le risultanze istruttorie.
- Le interpretazioni giurisprudenziali che costituiscono mera premessa logica o argomentativa non vincolano altri giudici come giudicato autonomo: l'efficacia del giudicato non si estende automaticamente all'interpretazione giuridica pura separata dal decisum.
- In sede di cassazione la rilevanza principale è la corretta interpretazione della norma; la rivalutazione del fatto è inammissibile salvo vizio di diritto o di motivazione che consenta il riesame.
- Per il contribuente: quando si deduce inagibilità per ottenere agevolazioni fiscali è raccomandabile acquisire e documentare accertamenti tecnici e, se possibile, far precedere o sollecitare l'accertamento comunale (accesso tecnico) per ridurre il rischio che l'amministrazione impugni la valutazione.
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