Sentenza n. 16195/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 18 febbraio 2023 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza, deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il Ministero aveva valorizzato un rapporto informativo della Questura relativo a procedimenti penali pendenti senza valutare concretamente i fatti, non sfociati in una condanna, né la condotta complessiva, la permanenza in Italia e l’attività lavorativa. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, assumendo che non fossero state considerate le circostanze sopravvenute durante il procedimento e che non gli fosse stata consentita un’adeguata interlocuzione sulla documentazione. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente impossibilità di parteciparvi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per residenza è ampiamente discrezionale: la durata della residenza costituisce presupposto per presentare l’istanza, ma non dà diritto automatico alla cittadinanza; l’amministrazione valuta l’integrazione e l’attitudine ad assumere i doveri connessi allo status, mentre il sindacato giudiziale resta limitato alla sufficienza dell’istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti: la richiesta di decreto penale di condanna era intervenuta dopo l’istanza e poteva essere considerata, poiché le condizioni per la domanda devono permanere sino al giuramento; il commercio di sostanze alimentari nocive è stato ritenuto fatto idoneo a indicare mancata integrazione e spregio per l’incolumità altrui. La valutazione amministrativa non doveva attendere l’esito del procedimento penale; il ricorrente non aveva documentato che, alla data del diniego, il procedimento fosse stato archiviato o estinto, e la dedotta mancata notifica del decreto non provava l’estraneità ai fatti. Inoltre, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, non erano stati presentati elementi idonei a contestare le risultanze istruttorie; la censura sulla mancata traduzione del preavviso è stata ritenuta incompatibile con i presupposti della tutela invocata, anche alla luce della rilevanza della conoscenza dell’italiano per l’integrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, non sussisteva l’obbligo di comunicazione di avvio ex art. 7 l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale»
Il requisito della residenza legale decennale consente di presentare la domanda, ma non fonda un diritto automatico alla cittadinanza; segue una valutazione discrezionale dell’integrazione e dell’attitudine ad assolvere i doveri della comunità nazionale.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Va al riguardo rilevato, in primo luogo, che la richiesta di decreto penale di condanna a carico del ricorrente è successiva alla presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza e, come tale, è senz’altro oggetto della valutazione dell’autorità amministrativa, atteso che “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”
Le condizioni rilevanti per la domanda di cittadinanza devono permanere sino al giuramento; l’amministrazione può quindi considerare elementi sopravvenuti alla presentazione dell’istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
A fronte del preavviso di diniego inviato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento volto a contestare le risultanze istruttorie.
Nel caso esaminato il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di presentare elementi contrari alle risultanze istruttorie, ma il ricorrente non ne ha prodotti.
art. 7 l. 241/1990
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, atteso che, essendo stato il procedimento in questione avviato su istanza di parte, per concorde giurisprudenza va escluso l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Per un procedimento avviato su istanza di parte non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio previsto dall’art. 7 l. 241/1990.
Massime di principio
- Nelle domande di cittadinanza per residenza, il decorso del periodo minimo di residenza legale è un presupposto per proporre l’istanza, non un titolo al riconoscimento automatico: l’amministrazione può valutare discrezionalmente l’integrazione del richiedente e la sua idoneità ad assumere i doveri connessi allo status di cittadino.
- La valutazione sulla concessione della cittadinanza può fondarsi su una ponderazione complessiva di elementi relativi all’integrazione sociale e all’irreprensibilità della condotta; il sindacato giurisdizionale verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di opportunità.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, le condizioni rilevanti devono permanere sino al giuramento; l’amministrazione può pertanto considerare fatti sopravvenuti all’istanza e non è tenuta a subordinare la propria valutazione alla conclusione del procedimento penale, purché i fatti posti a fondamento della decisione risultino adeguatamente istruiti e motivati.
- Quando il procedimento amministrativo è avviato su istanza di parte, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990.
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