Cassazione Penale, Sentenza n. 25594/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Pisa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente eccepisce: assenza di gravi indizi di colpevolezza perché la marijuana rinvenuta in un ripostiglio comune non sarebbe ascrivibile a lui; mancata sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità, rischio di reiterazione) e dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura; errata applicazione degli artt. 73 commi 1, 4 e 5 D.P.R. n. 309/1990; violazioni degli artt. 274 e 275 c.p.p.; motivazione illogica circa l'imprescindibilità del carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il tribunale ha ritenuto sussistente il grave quadro indiziario in relazione al complesso di elementi: rinvenimento in abitazione di strumenti per pesatura e confezionamento (bilancino, macchina per sottovuoto), circa 60 g di cocaina e 446 g di marijuana, identiche modalità di confezionamento delle sostanze trovate in casa e nei locali comuni, l'uso verosimile della macchina sottovuoto in cucina, e la presenza di 10.000 euro in contanti di provenienza ingiustificata e sproporzionata rispetto alle disponibilità lecite del ricorrente e della compagna. Tale quadro è stato ritenuto qualificante ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73 (configurazione di spaccio professionale) e idoneo a giustificare il rischio di reiterazione e la impossibilità di adottare misure meno afflittive. La decisione richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Murolo, n. 51063/2018). Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
Il tribunale ha ritenuto che il complesso indiziario (quantitativi, strumenti di confezionamento, denaro contante, identità di confezionamento tra locale privato e locali comuni) sia idoneo a configurare l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio e, specificamente, la figura dello spacciatore "professionale" richiamata dal comma 5, giustificando la misura cautelare carceraria.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato dal ricorrente come presuntamente non osservato; dal testo della sentenza non emerge che il tribunale abbia ritenuto sussistente alcuna violazione tale da inficiare il provvedimento cautelare, per cui la censura è stata ritenuta infondata.
Codice di procedura penale, art. 275
Analogamente all'art. 274, il ricorrente lamentava inosservanza; il tribunale non ha accolto la censura e ha ritenuto che la motivazione e gli atti istruttori fossero sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'articolo, come indicato nel dispositivo.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
La decisione si allinea al principio espresso dalle Sezioni Unite circa la valutazione del quadro indiziario e dei segnali che possono far ritenere l'attività di spaccio come professionale o organizzata, giustificando misure cautelari più restrittive.
Massime di principio
- La semplice presenza di sostanza in locali comuni non esclude automaticamente l'attribuzione al singolo: rilevano il contesto (accessibilità, identiche modalità di confezionamento, strumenti ritrovati nell'abitazione) che possono far propendere per la responsabilità esclusiva o principale.
- Quantitativi non trascurabili di droga, strumenti per la pesatura/confezionamento e ingenti somme di denaro contante, se sproporzionate rispetto alle fonti di reddito note, costituiscono indizi forti di attività di spaccio e possono giustificare la custodia cautelare.
- La valutazione della necessità della misura cautelare non è solo quantitativa: il giudice può valorizzare il rischio di reiterazione, la professionalità dell'attività (anche alla luce della dotazione di strumenti e del modus operandi) e la possibilità di continuare l'attività anche con strumenti telematici o tramite complici.
- Le censure di vizio motivazionale o di valutazione degli indizi sono spesso considerate 'rivalutative' dalla giurisprudenza: per ottenere accoglimento occorre dimostrare errori logici o mancanze probatorie significative non meramente alternative ricostruzioni.
- Eccezioni procedurali (es. violazioni degli artt. 274-275 c.p.p.) vanno specificamente illustrate e provate in che modo abbiano effettivamente pregiudicato il diritto di difesa o la validità del materiale probatorio; una mera enunciazione non è sufficiente.
- La richiamata giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) conferma che l'insieme degli elementi concreti può giustificare l'applicazione di aggravanti o l'adozione di misure cautelari più afflittive quando emergono elementi di professionalità e pericolosità.
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