Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15693/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la condanna per omicidio stradale aggravato (art. 589-bis comma 5 n.2 e n.3 c.p.) e per violazioni di cui all'art. 337 c.p.; censura della modulazione della diminuzione prevista dall'art. 589-bis comma 7 c.p. alla luce del concorso di colpa del motociclista, censura dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (per presunto risarcimento integrale del danno) e deduzione di eccessività della pena per non aver adeguatamente considerato resipiscenza e i criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi per genericità e mancanza di critica serrata alle argomentazioni del giudice di merito. Ha confermato la valutazione del giudice di merito in ordine alla limitazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 589-bis comma 7 c.p. alla misura di un terzo, ritenendo congrua la motivazione che valorizzava la pluralità e gravità delle inosservanze commesse dall'imputato (ingresso e marcia contromano, sorpassi, elusione del servizio di pubblica sicurezza). Ha altresì ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. perché la transazione assicurativa non aveva coperto le spese funerarie, e confermato la corretta determinazione della pena entro la misura media edittale; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    La diminuzione speciale di cui al comma 7 è stata modulata dal giudice di merito in funzione della pluralità, gravità e antidoverosità delle inosservanze attribuite all'imputato; il contributo colposo del terzo (motociclista) non impone automaticamente una più ampia riduzione se la condotta dell'imputato risulta particolarmente offensiva e determinante.

  • art. 62 n.6 cod. pen. (circostanza attenuante per risarcimento integrale del danno)

    Per il riconoscimento è richiesto il risarcimento integrale del danno; nella fattispecie la transazione con l'assicurazione non ha coperto le spese funerarie, quindi manca l'integralità del risarcimento e l'attenuante è stata legittimamente esclusa.

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato connesso alle inosservanze e alle condotte colpose contestate al ricorrente nell'ambito dell'evento mortale.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    La determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito; è sufficiente una motivazione sintetica che indichi l'applicazione dei criteri previsti, salvo che la scelta appaia arbitraria o illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen. (Cassa delle ammende)

    Consente alla Corte di Cassazione di irrogare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sussistono ipotesi di esonero; qui è stata disposta la liquidazione in euro 3.000.

Massime di principio

  • La presenza di un concorso di colpa di terzi non determina di per sé una riduzione consistente della diminuzione speciale dell'art. 589-bis comma 7: il giudice deve valutare la gravità e l'incidenza causale delle condotte di tutti i soggetti coinvolti e può limitare la diminuzione se la condotta dell'imputato è particolarmente offensiva o determinante.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 (risarcimento integrale) è necessaria l'effettiva copertura integrale di tutte le voci di danno ricollegabili alla vittima (incluse spese funerarie); transazioni assicurative parziali possono giustificare l'esclusione dell'attenuante.
  • La quantificazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo se emergono arbitrio, illogicità o omissione di motivazione sui criteri generali (art.133 c.p.).
  • I motivi di cassazione generici, privi di confronto puntuale con le motivazioni del giudice di merito e senza critica analitica, sono dichiarati inammissibili: occorre articolare specifiche censure di diritto o vizi logici nella motivazione di merito.
  • La mancata integrazione del risarcimento da parte dell'assicuratore rispetto a voci non transatte può avere rilievo non solo sul riconoscimento di attenuanti ma anche sulla valutazione complessiva della responsabilità e della misura della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.