Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44248/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/07/2024 relativa a una misura cautelare (arresti domiciliari). Il ricorrente aveva proposta impugnazione ma, nel corso del procedimento, la misura cautelare è stata revocata, determinando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'oggetto dell'impugnazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia (dichiarata in data 8/10/2024 dal procuratore speciale per carenza di interesse, essendo la misura cautelare revocata all'atto della presentazione del ricorso). La Corte ha richiamato che la rinunzia è atto potestativo di natura abdicativa e che, in tali casi, non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una soccombenza della parte

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 589, comma 2; art. 591, comma 1, lett. d)

    La rinunzia è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi delle norme indicate; la disposizione viene interpretata come barriera procedurale all'esame del merito quando l'interesse venga meno per rinuncia

  • Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266821

    Sez. U., 12602, del 17/12/2015, Rv. 266821

    La rinunzia è atto potestativo, abdicativo e personalissimo ad efficacia immediata; trova conferma la natura definitiva dell'effetto estintivo sull'impugnazione

  • Giurisprudenza (Sez. U. e altre sezioni)

    Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021

    La giurisprudenza consolidata chiarisce che la rinunzia motivata da sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, in quanto non sussiste una soccombenza della parte

Massime di principio

  • Se l'interesse all'impugnazione viene meno per sopravvenuta revoca della misura oggetto del ricorso, l'impugnazione è inammissibile per rinunzia e non si entra nel merito
  • La rinunzia è atto personale e immediatamente efficace: chi la dichiara provoca l'estinzione dell'impugnazione senza necessità di ulteriori accertamenti
  • La dichiarazione di rinunzia motivata da carenza di interesse esclude, in genere, l'addebito delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie, perché non configura soccombenza
  • È opportuno documentare la sopravvenuta carenza di interesse (es. provvedimento di revoca della misura) al fine di evitare contestazioni sulla fondatezza della rinunzia
  • Prima di proporre impugnazione, valutare la persistenza dell'interesse effettivo: se la misura cautelare può essere revocata in corso, la strategia difensiva dovrebbe considerare il rischio di inammissibilità per sopravvenienza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.