Cassazione Penale, Sentenza n. 44248/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/07/2024 relativa a una misura cautelare (arresti domiciliari). Il ricorrente aveva proposta impugnazione ma, nel corso del procedimento, la misura cautelare è stata revocata, determinando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'oggetto dell'impugnazione
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia (dichiarata in data 8/10/2024 dal procuratore speciale per carenza di interesse, essendo la misura cautelare revocata all'atto della presentazione del ricorso). La Corte ha richiamato che la rinunzia è atto potestativo di natura abdicativa e che, in tali casi, non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una soccombenza della parte
Norme richiamate
codice di procedura penale
art. 589, comma 2; art. 591, comma 1, lett. d)
La rinunzia è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi delle norme indicate; la disposizione viene interpretata come barriera procedurale all'esame del merito quando l'interesse venga meno per rinuncia
Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266821
Sez. U., 12602, del 17/12/2015, Rv. 266821
La rinunzia è atto potestativo, abdicativo e personalissimo ad efficacia immediata; trova conferma la natura definitiva dell'effetto estintivo sull'impugnazione
Giurisprudenza (Sez. U. e altre sezioni)
Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021
La giurisprudenza consolidata chiarisce che la rinunzia motivata da sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, in quanto non sussiste una soccombenza della parte
Massime di principio
- Se l'interesse all'impugnazione viene meno per sopravvenuta revoca della misura oggetto del ricorso, l'impugnazione è inammissibile per rinunzia e non si entra nel merito
- La rinunzia è atto personale e immediatamente efficace: chi la dichiara provoca l'estinzione dell'impugnazione senza necessità di ulteriori accertamenti
- La dichiarazione di rinunzia motivata da carenza di interesse esclude, in genere, l'addebito delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie, perché non configura soccombenza
- È opportuno documentare la sopravvenuta carenza di interesse (es. provvedimento di revoca della misura) al fine di evitare contestazioni sulla fondatezza della rinunzia
- Prima di proporre impugnazione, valutare la persistenza dell'interesse effettivo: se la misura cautelare può essere revocata in corso, la strategia difensiva dovrebbe considerare il rischio di inammissibilità per sopravvenienza
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