Circolare numero 137 del 25-07-2016
A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge in oggetto, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità. In particolare: 1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità; 2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’articolo 2-sexies del D.L. n. 42/2016, convertito nella legge n. 89/2016, che ha modificato in via transitoria il calcolo dell’ISEE per i nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti. In particolare, esclude dal reddito ISEE i trattamenti percepiti in ragione della disabilità, sostituisce le franchigie e le detrazioni con una maggiorazione della scala di equivalenza e dispone il ricalcolo d’ufficio degli ISEE già attestati nel 2016, con alcune eccezioni. Sono inoltre aggiornati modelli e istruzioni ISEE e chiariti gli adempimenti degli enti erogatori e i termini transitori di applicazione.
Nuove regole ISEE per nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti e ricalcolo d’ufficio
ISEE per nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti: disciplina transitoria e ricalcolo
La circolare riepiloga gli effetti dell’intervento normativo introdotto dall’articolo 2-sexies del D.L. n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, intervenuto dopo le pronunce del Consiglio di Stato che hanno confermato l’annullamento parziale della riforma ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. La finalità è adeguare, in via transitoria, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità o non autosufficienti fino alla revisione complessiva della disciplina regolamentare.
Esclusione dei trattamenti legati alla disabilità dal reddito disponibile
La modifica principale riguarda la nozione di reddito disponibile ai fini ISEE. Sono esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, quando non siano già compresi nel reddito complessivo IRPEF. A titolo esemplificativo, la circolare cita indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, indennità di frequenza e indennità di comunicazione.
Di conseguenza, tali somme non devono più essere rilevate automaticamente dagli archivi INPS né inserite nella DSU se provengono da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS. Resta invece ferma la rilevanza di trattamenti percepiti per ragioni diverse dalla disabilità, come carta acquisti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, che continuano a concorrere al reddito disponibile secondo la disciplina previgente.
Sostituzione di spese e franchigie con la maggiorazione della scala di equivalenza
L’articolo 2-sexies sostituisce il sistema delle detrazioni e franchigie previste per le persone con disabilità con una maggiorazione della scala di equivalenza. Non sono più sottratte dal reddito del nucleo:
- le spese per servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquistate presso enti fornitori;
- la retta per l’ospitalità alberghiera;
- le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.
In luogo di tali abbattimenti, per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente è prevista una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza indicato nell’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.
Decorrenza delle nuove modalità di calcolo
Le nuove regole si applicano agli algoritmi di calcolo dell’ISEE ordinario, sociosanitario, residenziale, corrente e degli altri indicatori dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 42/2016. Gli ISEE attestati dal 29 maggio 2016 sono quindi calcolati con il nuovo criterio, mentre quelli antecedenti seguono la disciplina oggetto di ricalcolo d’ufficio.
Ricalcolo d’ufficio degli ISEE 2016
Per evitare la presentazione di nuove DSU da parte dei nuclei interessati, l’INPS procede al ricalcolo d’ufficio degli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 e attestati entro il 28 maggio 2016. La circolare precisa che il ricalcolo avviene sulla base delle informazioni contenute nella DSU originaria e riferite al momento della sua presentazione.
Sono escluse dal ricalcolo d’ufficio:
- le attestazioni con ISEE pari a zero, se in una stessa attestazione è presente almeno un indicatore pari a zero;
- gli ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.P.C.M. n. 159/2013 per inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi INPS o dell’Agenzia delle entrate;
- gli ISEE calcolati con le previgenti regole per i quali il medesimo dichiarante abbia già ottenuto un ISEE successivo calcolato secondo le nuove disposizioni, cioè attestato dal 29 maggio 2016.
Se dopo la presentazione della DSU originaria intervengono eventi rilevanti nel nucleo, come nascita di un figlio, decesso di un componente o raggiungimento della maggiore età, il cittadino deve presentare una nuova DSU aggiornata, perché il ricalcolo d’ufficio non tiene conto di tali variazioni sopravvenute.
Le operazioni di ricalcolo seguono l’ordine cronologico di presentazione della DSU originaria e devono concludersi entro il 10 settembre 2016. L’attestazione ricalcolata è consultabile tramite CAF, accesso con PIN o sedi periferiche INPS. Se il ricalcolo rischia di far perdere un’opportunità per l’imminente scadenza di una prestazione sociale agevolata, è consentito presentare una nuova DSU senza attendere il ricalcolo d’ufficio.
Effetti verso gli enti erogatori delle prestazioni sociali
Una volta effettuato il ricalcolo, gli enti che accedono al sistema informativo tramite il codice fiscale di un componente del nucleo visualizzano l’attestazione aggiornata con il nuovo valore ISEE. Se l’ente intende invece considerare l’ISEE originario, calcolato secondo le regole previgenti al D.L. n. 42/2016, deve consultarlo inserendo il protocollo della dichiarazione originaria.
La circolare richiama inoltre l’indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui la decorrenza dell’ISEE ricalcolato è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore della specifica prestazione. Gli enti devono pertanto adottare gli atti attuativi, anche normativi, necessari a disciplinare sia la prosecuzione delle prestazioni già in corso, che restano salve fino a 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sia l’erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate successivamente a tale data.
Nuovi modelli ISEE e aggiornamento delle istruzioni
Per recepire le modifiche normative, il decreto interministeriale n. 146 del 1° giugno 2016 ha approvato nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni, pubblicati il 1° giugno 2016 nella sezione di pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La nuova modulistica sostituisce i precedenti modelli e istruzioni dalla data di pubblicazione del decreto, mentre resta fermo il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.
Le principali modifiche ai modelli e alle istruzioni riguardano:
- la precisazione, nei Quadri FC4, FC8 e S3, che i trattamenti esclusi sono quelli percepiti in ragione della disabilità;
- l’eliminazione nel Quadro FC7 della retta per ospitalità alberghiera e della sezione relativa all’acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori;
- l’eliminazione nel Quadro FC8, sezione III, delle spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale;
- l’eliminazione nel Quadro FC9, sezione II, del riferimento al numero di disabili minorenni;
- l’aggiornamento delle istruzioni, che confermano l’irrilevanza dei trattamenti legati alla disabilità e sostituiscono i riferimenti alle franchigie con la maggiorazione della scala di equivalenza.
La nuova modulistica è disponibile sul sito www.inps.it, nel portale “ISEE post-riforma 2015”, per agevolare la corretta compilazione.
Trattamenti non legati alla disabilità e controlli sui benefici
Per i trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità, incluse le prestazioni per il diritto allo studio universitario, resta applicabile l’articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013. In sede di verifica del mantenimento di un beneficio assistenziale, previdenziale o indennitario, l’ente erogatore deve sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza del nucleo.
La circolare specifica che il periodo di percezione da considerare non è più l’anno precedente, ma il secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, in coerenza con l’anno di riferimento dei redditi e dei trattamenti rilevanti ai fini ISEE.
Disciplina transitoria finale
L’articolo 2-sexies prevede un termine massimo di 30 giorni per gli enti erogatori entro cui adottare gli atti necessari all’applicazione delle nuove regole per le prestazioni sociali agevolate, fermo restando che, fino a tale momento, continuano a valere le prestazioni in corso erogate secondo la disciplina precedente.
Inoltre, i commi 1 e 2 dell’articolo 2-sexies cessano di avere efficacia dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale che approverà il nuovo modello di DSU, destinato a recepire le future modifiche del D.P.C.M. n. 159/2013.
Punti principali
Premessa normativa
A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato l’annullamento parziale dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, il legislatore è intervenuto con l’art. 2-sexies del D.L. n. 42/2016, convertito dalla legge n. 89/2016. La norma ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell’ISEE dei nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti, in attesa della revisione del D.P.C.M. n. 159/2013.
Esclusione dei trattamenti per disabilità dal reddito ISEE
Sono esclusi dal reddito disponibile ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, se non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF. Rientrano, ad esempio, indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, indennità di frequenza e di comunicazione. Tali importi non sono più rilevati automaticamente dagli archivi INPS né devono essere indicati nella DSU se erogati da amministrazioni diverse dall’INPS. Restano invece inclusi i trattamenti percepiti per ragioni diverse dalla disabilità, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Nuova maggiorazione della scala di equivalenza
Le precedenti spese detraibili e franchigie per persone con disabilità sono sostituite da una maggiorazione della scala di equivalenza. Non si sottraggono più dal reddito del nucleo le spese per collaboratori domestici e assistenza personale, la retta di ospitalità alberghiera e le franchigie per disabilità media, grave o non autosufficienza. Al loro posto, per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, si applica una maggiorazione pari a 0,5 del parametro della scala di equivalenza.
Decorrenza delle nuove regole e ricalcolo ISEE 2016
Gli algoritmi di calcolo dell’ISEE ordinario, sociosanitario, residenze, corrente e degli altri indicatori sono stati adeguati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Gli ISEE attestati dal 29 maggio 2016 sono quindi calcolati secondo le nuove disposizioni. Per semplificare gli adempimenti, l’INPS procede inoltre al ricalcolo d’ufficio degli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 e attestati entro il 28 maggio 2016, salvo alcune eccezioni.
Eccezioni al ricalcolo d’ufficio e modalità operative
Non sono oggetto di ricalcolo d’ufficio: ISEE pari a zero, ISEE contestati ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.P.C.M. n. 159/2013, e ISEE già sostituiti da una successiva attestazione calcolata con le nuove regole. Il ricalcolo avviene sulla base della DSU originaria e delle informazioni in essa contenute; se nel frattempo sono intervenute variazioni rilevanti del nucleo, il cittadino deve presentare una nuova DSU aggiornata. Le operazioni seguono l’ordine cronologico di presentazione e si concludono entro il 10 settembre 2016. L’attestazione ricalcolata è consultabile tramite CAF, PIN o sedi INPS. Se il ricalcolo non è tempestivo rispetto a una scadenza per prestazioni agevolate, è possibile presentare una nuova DSU senza attendere l’esito del ricalcolo.
Effetti per gli enti erogatori delle prestazioni
Gli enti che accedono al sistema informativo vedono immediatamente l’attestazione risultante dal ricalcolo; se intendono considerare l’ISEE originario, devono consultarlo tramite il protocollo della dichiarazione iniziale. La decorrenza dell’ISEE ricalcolato è rimessa alla valutazione del singolo ente erogatore, che deve adottare gli atti attuativi conseguenti e disciplinare sia l’eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso sia l’erogazione delle nuove prestazioni. Le prestazioni in corso restano salve fino a 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Nuovi modelli ISEE e istruzioni
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF n. 146 del 1° giugno 2016 sono stati approvati nuovi modelli ISEE e nuove istruzioni, in vigore dalla data di pubblicazione. Rimane invariato il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014. Le modifiche riguardano soprattutto l’eliminazione dei riferimenti ai trattamenti per disabilità e delle sezioni relative a spese e franchigie sostituite dalla maggiorazione della scala di equivalenza. I modelli sono disponibili sul sito INPS, nel portale “ISEE post-riforma 2015”.
Trattamenti non legati alla disabilità e verifiche degli enti
Per i trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla disabilità, compresi quelli per il diritto allo studio universitario, resta fermo l’art. 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013. In sede di verifica del mantenimento del beneficio, l’ente erogatore deve sottrarre dal valore ISEE l’importo del trattamento percepito, rapportato al parametro della scala di equivalenza del nucleo beneficiario. La norma chiarisce che il periodo di percezione da considerare non è più l’anno precedente, ma il secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.
Disciplina transitoria finale
Gli enti erogatori hanno un termine massimo di 30 giorni per adottare gli atti necessari all’applicazione delle nuove prestazioni sociali agevolate, restando salve nel frattempo le prestazioni già in corso secondo le regole previgenti. Inoltre, i commi 1 e 2 dell’art. 2-sexies cessano di avere efficacia dal 45° giorno successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione del nuovo modello di DSU, che attuerà le future modifiche al D.P.C.M. n. 159/2013.
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