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Circolare

Circolare numero 136 del 22-07-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 con la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e validità della delega, i flussi di pagamento e di rendicontazione, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione, nonché le clausole di responsabilità, sospensione, recesso e rinnovo. La circolare contiene infine le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra le modalità applicative della convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 tra INPS e Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Organizzazione.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione agricola.

Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore della C.E.S.A.C. tramite trattenuta sulle prestazioni percepite. Nella documentazione, l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla C.E.S.A.C.

Delega e autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:

  • deve essere sottoscritta dal delegante;
  • deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità;
  • si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
  • non viene presa in considerazione se perviene successivamente alla domanda di prestazione.

La misura del contributo dovuto all’Organizzazione è espressamente indicata nell’atto di delega.

Effetti della delega, revoca e controversie

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamento delle somme e flussi informativi

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’art. 8;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Attraverso i servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" mette a disposizione dell’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.

La stessa applicazione consente all’INPS di inviare le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e variazione annuale

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in euro 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità e rapporti con l’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione e alle vicende ad esso relative.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare anche nel caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Organizzazione sulle somme oggetto della convenzione, comprese eventuali procedure già in corso o già eseguite alla data di stipula.

Controversie giudiziarie e rimborso spese

L’Organizzazione stipulante si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti prescritti ex lege;
  • quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti alla C.E.S.A.C. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25556: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della C.E.S.A.C.;
  • GPA11556: rilevazione del debito verso la C.E.S.A.C., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042: imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione.

I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11556, devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale della C.E.S.A.C.

La sede legale della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) è indicata in via Barberini n. 11, Roma (RM).

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione agricola, che possono versare i contributi associativi a favore della C.E.S.A.C. mediante trattenuta sulle prestazioni percepite. L’Organizzazione sindacale deve essere indicata con la sigla C.E.S.A.C.

Delega e autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata dalla copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non viene presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione.

Effetti della delega e gestione di revoche o annullamenti

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute a titolo di contributo sindacale. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamenti all’Organizzazione e periodicità

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre, secondo la periodicità prevista dalla convenzione.

Servizi online, elenchi e fatturazione

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS rende disponibili all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e recesso per variazione dei costi

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, esclusioni e tutela dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, inclusi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie e rimborso delle spese INPS

L’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla C.E.S.A.C. sono istituiti i conti GPA25556, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11556, per la rilevazione del debito verso la Confederazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11556, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) è indicata in via Barberini n. 11, Roma (RM).

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