Circolare numero 135 del 22-07-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della FEDERDAT (Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 tra INPS e FEDERDAT per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni. Vengono disciplinate la delega telematica, la durata ed efficacia della delega, i flussi di pagamento all’organizzazione, il costo del servizio, le responsabilità e le ipotesi di recesso o sospensione della convenzione. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e la periodicità dei versamenti.
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi su disoccupazione agricola
La circolare illustra i contenuti applicativi della convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 tra INPS e FEDERDAT (Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali), volta a consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento disciplina le modalità di adesione, i rapporti economici tra INPS e organizzazione, le responsabilità connesse alla gestione delle deleghe e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’organizzazione sindacale stipulante tramite trattenuta direttamente sulla prestazione percepita.
Delega telematica e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, predisposta utilizzando il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal delegante;
- corredata da copia del documento di identità;
- riferita espressamente a FEDERDAT, che deve essere indicata con tale sigla;
- contenere l’indicazione della misura del contributo dovuto.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe presentate successivamente alla domanda di prestazione non vengono considerate dall’INPS.
Durata degli effetti, revoca e controversie
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Se insorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Modalità di versamento delle somme trattenute e flussi informativi
L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento all’anno, nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Attraverso i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
- l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e revisione annuale
L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito della stessa, l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e clausole di salvaguardia
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’organizzazione, inclusi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’organizzazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, previa presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- se nuove disposizioni normative o regolamentari rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione;
- in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e per i successivi versamenti a FEDERDAT sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25555, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di FEDERDAT;
- GPA11555, per la rilevazione del debito verso FEDERDAT, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
- GPA24042, per imputare gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11555, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale di FEDERDAT
La circolare indica infine che la sede legale di FEDERDAT è in via Baltimora n. 19, Torino (TO).
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore di FEDERDAT sui pagamenti delle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Delega alla trattenuta e modalità di autorizzazione
L’autorizzazione avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, predisposta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Per le deleghe deve essere utilizzata la sigla FEDERDAT. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.
Effetti della delega, revoca e restituzioni
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetti fino al pagamento della prestazione. Le deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione non sono considerate. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute e ricevute a titolo di contributo sindacale. In caso di controversie sul rilascio valido della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Pagamenti, flussi informativi e costo del servizio
L’INPS versa a FEDERDAT gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici. Lo stesso canale è utilizzato per l’invio delle fatture relative al costo del servizio e per le comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per ciascuna delega.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione e, dopo tale comunicazione, FEDERDAT potrà recedere entro 60 giorni. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge, o se nuove disposizioni normative/regolamentari rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive, o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.
Responsabilità e rapporti con terzi
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’organizzazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, previa semplice presentazione di nota specifica.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a FEDERDAT sono istituiti i conti GPA25555, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11555, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11555, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’organizzazione
La sede legale di FEDERDAT è indicata in via Baltimora n. 19, Torino (TO).
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