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Circolare

Circolare numero 134 del 22-07-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 tra INPS e FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta su varie prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Sono disciplinati soggetti ammessi, modalità di delega, revoca, percentuali di contribuzione, versamenti all’associazione, costo del servizio, responsabilità delle parti, durata della convenzione e profili contabili con i relativi conti istituiti.

Convenzione INPS-FEDERDAT per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 tra INPS e Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee erogate dall’INPS, nonché le modalità operative, contabili e di responsabilità connesse.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La convenzione si applica ai soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali o di sostegno al reddito e che intendano versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Rientrano nell’ambito:

  • i beneficiari di trattamenti di mobilità;
  • i percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL;
  • i titolari di trattamenti di disoccupazione speciale;
  • i beneficiari di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • i percettori di sussidi per lavori socialmente utili.

Delega all’INPS e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato alla richiesta di prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento di identità.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, incluse le autorizzazioni alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Revoca, contestazioni e concorrenza di deleghe

La delega cessa i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, procede quanto prima all’acquisizione della revoca e alla comunicazione all’associazione sindacale revocata. Se una nuova delega viene presentata su una prestazione già interessata da una delega a favore di un’altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente; alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati. Inoltre, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’associazione. FEDERDAT ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3,00% per NASPI;
  • 0,80% per ASDI;
  • 0,80% per DIS-COLL;
  • 0,50% per CIG;
  • 0,80% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle trattenute e servizi informatici

L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso i servizi on line e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
  • ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.

Costo del servizio e disciplina economica

L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e l’organizzazione sindacale, nonché alle vicende relative a tale rapporto.

Responsabilità, controversie e tutela dell’Istituto

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva inoltre di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti per la stipula o in caso di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta ferma anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale di FEDERDAT è indicata in via Baltimora n. 19, Torino.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla Confederazione sono stati istituiti i seguenti conti:

  • GPA25554, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35554, per l’accreditamento a FEDERDAT dei contributi associativi;
  • GPA11554, per la rilevazione del debito verso FEDERDAT;
  • GPA24042, per il rimborso delle spese del servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione.

Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT). Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene con apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Per il pagamento diretto di integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, con gli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, incluse le autorizzazioni alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe.

Revoca, contestazioni e gestione delle deleghe concorrenti

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’associazione restituisce le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se una nuova delega riguarda una prestazione già coperta da altra delega, produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente e deve essere allegata copia del documento di identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.

Misura del contributo e percentuali applicate

La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in misura percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. FEDERDAT ha comunicato le seguenti misure: 3,00% per NASPI; 0,80% per ASDI; 0,80% per DIS-COLL; 0,50% per CIG; 0,80% per gli altri trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme, servizi on line e costo del servizio

L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate ma non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, gli elenchi dei pagamenti telematici e invia anche le fatture per il costo del servizio e le eventuali comunicazioni sulla convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega.

Durata, rinnovo, recesso e tutele dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative. L’INPS può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.

Responsabilità dell’associazione e controversie

Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, la stessa si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.

Informazioni anagrafiche e profili contabili

La sede legale di FEDERDAT è indicata in via Baltimora n. 19, Torino. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25554 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35554 per l’accreditamento alla Confederazione, GPA11554 per il debito verso la Confederazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.

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