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Ordinanza

Ordinanza n. 6556/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento con misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a del provvedimento di rigetto del 11.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dal Sig. Auriemma, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”, Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4, e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202508253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, unitamente agli atti connessi relativi all'ammissione ai percorsi di specializzazione disciplinati dal D.I. n. 77/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'11 luglio 2025 con cui il Ministero ha respinto la sua richiesta di rinuncia alla domanda di riconoscimento di un titolo di sostegno conseguito in Romania, ritenendo che la domanda fosse stata chiusa con provvedimento di rigetto anteriormente al 1° giugno 2024 e che, per tale ragione, non fosse rinunciabile ai sensi del decreto-legge n. 71/2024, come modificato dalla legge n. 106/2024. Sono state inoltre contestate le FAQ ministeriali, il provvedimento pubblicato sulla piattaforma informatica ministeriale, il D.I. n. 77/2025 sui corsi INDIRE e l'avviso ministeriale del 4 giugno 2025, nella parte in cui prevedeva la formalizzazione della rinuncia tramite la piattaforma SIDI e non anche tramite PEC. Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l'annullamento degli atti, la declaratoria del diritto di partecipare ai percorsi di specializzazione e la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure necessarie. In precedenza, il TAR aveva respinto la misura cautelare monocratica, ma l'ordinanza collegiale n. 4694 del 2 settembre 2025 non aveva confermato tale decisione e aveva rilevato che il precedente diniego ministeriale di riconoscimento del titolo era stato annullato dal TAR con sentenza n. 12267 del 17 giugno 2024, con conseguente obbligo di riesame da parte del Ministero.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che, in casi analoghi, i ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse dopo essere stati ammessi con riserva ai percorsi previsti dal decreto-legge n. 71/2024 e aver eventualmente conseguito il titolo di specializzazione. Poiché il ricorrente era stato ammesso con riserva in sede cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla circostanza se egli abbia potuto frequentare il percorso disciplinato dal decreto-legge n. 71/2024 e dal D.I. n. 77/2025 e conseguire il titolo di specializzazione, nonché sulla sua eventuale volontà di proseguire il giudizio. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di una memoria sulla questione. La causa è quindi rimasta interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    misura cautelare anche monocratica

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta cautelare monocratica, senza essere oggetto di specifica decisione nell'ordinanza.

  • decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    È indicato quale fonte dei percorsi di specializzazione sul sostegno e del regime rilevante per la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero.

  • legge 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamata quale legge di conversione e modifica del decreto-legge n. 71/2024.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, ai quali il ricorrente chiedeva di essere ammesso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioCarriera degli studentiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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