Sentenza del 09/01/2015 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Termine per ricorrere - Perentorio - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso e l'istanza di accertamento con adesione sono stati considerati tardivi e, conseguentemente, inammissibili. Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni impedisce l'esame nel merito della contestazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha presentato il ricorso e l'istanza di accertamento con adesione oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di accertamento. La questione riguarda quindi il rispetto dei termini stabiliti per impugnare l'atto impositivo e per attivare l'accertamento con adesione.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario è perentorio. La sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esaminare le ragioni di merito.
Art. 6 del d.lgs. n. 212/1997
La disciplina dell'accertamento con adesione deve essere esercitata nel rispetto dei termini previsti dalla legge; la presentazione tardiva dell'istanza non consente di eludere il termine per impugnare l'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento è normalmente perentorio: il ricorso deve essere notificato entro tale scadenza.
- La presentazione tardiva dell'istanza di accertamento con adesione non sana né sospende retroattivamente la scadenza del termine per proporre ricorso.
- Quando il termine per impugnare è decorso, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza valutare la fondatezza delle contestazioni del contribuente.
- È necessario verificare con precisione la data di perfezionamento della notificazione, il computo dei sessanta giorni e l'eventuale applicabilità di sospensioni o proroghe previste dalla legge.
- Per evitare la decadenza, il contribuente dovrebbe attivare tempestivamente l'accertamento con adesione e, in caso di mancato accordo o di incertezza sui termini, presentare comunque il ricorso entro la scadenza applicabile.
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