Cassazione Civile, Sentenza n. 31950/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo all'atto di divisione (6/4/2012) di più comunioni: l'Agenzia aveva qualificato l'atto come permuta e richiesto maggiore imposta. Le comunioni riguardavano quattro immobili originati da diverse masse (due comunioni ereditarie rispettivamente da successione di Iole Gualdi e di Valerio Cavandoli, e una comunione da acquisto inter vivos). Uno dei coeredi originari (Orietta) era deceduto e nella sua posizione era subentrata la figlia Valeria Cammarota. I ricorrenti hanno censurato la decisione della CTR che aveva escluso l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art.34, ultimo comma, del d.P.R. n.131/1986 ritenendo non sussistenti i presupposti per trattare le masse plurime come una unica comunione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto che nel caso di "masse plurime" formatesi da titoli diversi ma aventi gli stessi comproprietari, l'ultima acquisizione mortis causa determina la riunificazione delle masse ai fini dell'applicazione dell'art.34, ultimo comma, del d.P.R. n.131/1986. Ha quindi escluso che il subentro di un successore (Valeria) nella posizione dell'originaria comproprietaria (Orietta) costituisca una nuova comunione o un'alterazione oggettiva delle masse: si tratta di una mera variazione soggettiva irrilevante ai fini tributari. Ne consegue che la divisione doveva beneficiare dell'aliquota agevolata (1% per gli atti dichiarativi) prevista per i casi disciplinati dall'art.34, e la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte tributaria regionale dell'Emilia Romagna, diversa composizione, per ulteriore giudizio e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro)
L'art. 34, e in particolare il suo ultimo comma, è interpretato come norma agevolativa che consente di considerare come unica, ai fini della tassazione della divisione, le comunioni tra gli stessi soggetti originate da più titoli quando l'ultimo acquisto deriva da successione a causa di morte; la mera variazione soggettiva per subentro successorio non impedisce l'applicazione dell'agevolazione.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 2
La norma disciplina il regime impositivo delle attribuzioni patrimoniali traslative derivanti da divisione (conguagli eccedenti), prevedendo la tassazione con aliquote per trasferimenti mobiliari e immobiliari; la Corte conferma la rilevanza della distinzione tra effetti dichiarativi della divisione e attribuzioni traslative che danno luogo a tassazione diversa.
Parte I della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 (art. 3 e aliquote)
L'aliquota agevolata dell'1% per gli atti dichiarativi di divisione si applica quando ricorrono i presupposti dell'art. 34 ultimo comma (comunioni tra gli stessi soggetti e ultimo acquisto mortis causa).
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata come motivo di cassazione (violazione di legge) per la censura riferita all'errata interpretazione dell'art. 34 del d.P.R. 131/1986.
Massime di principio
- Quando i beni in comunione derivano da titoli diversi (masse plurime) ma sono in favore degli stessi condividenti, occorre verificare se l'ultimo acquisto tra le masse è per successione mortis causa: se sì, le masse possono essere considerate unitarie ai fini dell'art. 34, ultimo comma, con possibile applicazione dell'aliquota agevolata.
- Il subentro di un erede nella posizione di un precedente comproprietario costituisce una mera variazione soggettiva della comunione e non determina di per sé la nascita di una nuova comunione o l'aggiunta di nuovi beni alla massa da dividere; tale variazione soggettiva è irrilevante ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 34, salvo che non si sia verificata anche una modificazione oggettiva dei beni comuni.
- La disciplina dell'art. 34 è di carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente, ma non può essere esclusa quando i suoi requisiti oggettivi e soggettivi (stessi condividenti e ultimo acquisto mortis causa) sussistono anche in presenza di masse plurime.
- In caso di attribuzioni eccedenti alla quota divisoria (conguagli superiori al 5%), tali eccedenze assumono natura traslativa e sono soggette alle imposte previste per i trasferimenti mobiliari o immobiliari; bisogna quindi distinguere tra semplici operazioni dichiarative di divisione e attribuzioni che implicano trasferimenti onerosi o traslativi.
- Nelle contestazioni tributarie relative a divisioni di masse plurime è essenziale dimostrare se la variazione intervenuta è di tipo soggettivo (subentro dell'erede) o oggettivo (acquisizione di nuovi beni); la qualificazione operativa determinerà l'applicabilità o meno delle agevolazioni.
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