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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31860/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio (Corte d'appello civile di Salerno n.1671/2021) chiedendo il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per il presunto illecito legato al nulla-osta e all'esproprio del suo fondo, sostenendo che la condotta di Mascolo, Caserta e Marotta (relativa a una relazione tecnica e ad atti amministrativi) e quella di Autosantoro avevano determinato il pregiudizio. Il ricorso si articola in tre motivi principali: (1) vizio di sussunzione e mancato accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno (artt. 2043, 2055 c.c. e connessi); (2) censura sulla condanna alle spese, perché il ricorrente contesta che debbano gravare anche sulle spese del processo penale/integrato (richiamo agli artt. 91 ss. c.p.c. e 622 c.p.p.); (3) censura dell'inammissibilità delle domande nei confronti di Autosantoro: il ricorrente contesta la motivazione per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il giudicato penale sull'assoluzione di G. Santoro precluda le pretese verso la società, deducendo che la riassunzione ex art. 622 c.p.p. non poteva rivolgersi a soggetti estranei alla sede penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile nella sostanza la ricostruzione fattuale che costituisce merito mascherato di cui non è consentito il sindacato in Cassazione; ha confermato la correttezza del principio secondo cui il giudice del rinvio può decidere sulle spese dell'intero procedimento (anche delle fasi svolte in sede penale) applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi ha ritenuto fondata la decisione di addebitare al ricorrente le spese processuali (con compensazione totale delle stesse per la peculiarità e la durata della vicenda). Quanto all'errore di motivazione sulla preclusione delle pretese verso Autosantoro in ragione del giudicato penale su G. Santoro, la Corte ha ritenuto erronea quella parte della motivazione (poiché il giudicato penale relativo a una persona fisica non vincola automaticamente una società che non è stata parte nel processo penale) e ha corretto la motivazione in punto di diritto, ma ciò non ha comportato accoglimento del ricorso. Infine la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese e ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma di responsabilità aquiliana; la Corte ha valutato che la questione circa l'esistenza del nesso causale e della condotta illecita era sostanziale e riconducibile al merito, e pertanto non poteva essere riesaminata in Cassazione se mirava a riformare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di rinvio.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato in tema di quantificazione del danno e responsabilità concorrente; la Corte ha ritenuto che le deduzioni sul concorso di colpa e sulla quantificazione confluissero in questioni di fatto non sindacabili in questa sede.

  • art. 2697 c.c.

    Rinvio sulla prova dell'esistenza del fatto dannoso e del nesso causale; la Corte ha ricordato che l'onere probatorio grava sul ricorrente e che le contestazioni mosse erano, nella sostanza, contestazioni probatorie e di merito.

  • art. 622 c.p.p.

    "annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato"

    La Corte ha precisato che la riassunzione ex art.622 c.p.p. riguarda l'azione civile e che il giudice del rinvio ha competenza a decidere sulla materia civile, inclusa la possibilità di provvedere sulle spese dell'intero procedimento; inoltre ha chiarito che il giudicato penale su un imputato non vincola automaticamente soggetti che non furono parti nel processo penale (es. società non parte).

  • art. 392 e ss. c.p.c.

    Riferiti nella fase di riassunzione civile e dell'azione civile inerente al procedimento penale; la Corte ha sottolineato che la procedura di rinvio post-Cassazione si occupa delle statuizioni civili in continuità con il giudizio penale.

  • art. 40 e 41 c.p.

    Citati tra le norme penali richiamate nel ricorso; la decisione ha però focalizzato la consulenza sulla natura civile del giudizio di rinvio e non ha modificato le valutazioni penali già svolte.

  • art. 112, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina delle spese e del contraddittorio; la Corte ha applicato il principio della soccombenza all'esito globale del processo per la determinazione delle spese, coerentemente con la giurisprudenza massimale.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    Invocati in ordine alle regole sulle spese del processo; la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento del giudice del rinvio che ha deciso sulle spese anche per le fasi penali, applicando la regola dell'esito globale.

  • art. 81, 99, 100, 132 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese e all'istruzione della causa; la Corte ha respinto le censure ritenendo che la controversia sulle spese rientrasse nella discrezionalità applicativa del giudice di rinvio, entro i criteri di legge.

  • D.P.R. 115/2002 art.13, commi 1 bis e 1 quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conformemente alle disposizioni citate.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 3, 15 giugno 2023 n.17134; Cass. sez.3, 19 gennaio 2023 n.1570; S.U. 8 novembre 2022 n.32906; S.U. 20 febbraio 2020 n.4315

    La Corte ha richiamato questi precedenti per confermare il principio secondo cui il giudice del rinvio può decidere sulle spese dell'intero procedimento e deve applicare il criterio della soccombenza all'esito globale del processo, legittimando la condanna alle spese anche se la parte civile fosse risultata 'vincitrice' in una singola fase del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio solo gli aspetti civili (art.622 c.p.p.), il giudice del rinvio decide anche sulle statuizioni civili connesse e può provvedere sulle spese dell'intero processo (incluse le fasi penali) applicando il principio della soccombenza sull'esito globale del processo.
  • Le censure che consistono in una ricostruzione fattuale alternativa al giudizio di rinvio sono, di regola, inammissibili in Cassazione: la Corte sindaca questioni di diritto e non riesamina apprezzamenti probatori o valutazioni di merito mascherate.
  • Per affermare la responsabilità civile per fatti connessi ad attività tecnico-amministrative occorre provare il nesso causale e la riconducibilità diretta del danno alla condotta illecita; la mera richiamata di precedenti penali non esonera dall'onere probatorio in sede civile.
  • Il giudicato penale relativo a una persona fisica non estende automaticamente la sua efficacia estintiva a soggetti giuridici o a terzi che non sono stati parte nel processo penale; dunque la valutazione della possibilità di agire civilmente contro una società richiede autonoma verifica della legittimazione e dell'oggetto della riassunzione.
  • Il giudice può disporre la compensazione totale delle spese per ragioni di congrua temporalità e complessità della vicenda; inoltre può essere avviata la procedura prevista dal DPR 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo quando ricorrano le condizioni.

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