Cassazione Civile, Ordinanza n. 03517/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità garante)
La controversia
Il procedimento riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Autorità Garante contro un'azienda sanitaria, in relazione all'ordinanza della Corte di cassazione n. 6067/2025. Nell'intestazione di tale ordinanza era stato indicato, per il provvedimento del Tribunale di Udine oggetto del ricorso originario, il numero 641/2023 e la data di deposito 05/12/2023; secondo la parte istante, si trattava di un mero errore materiale perché il provvedimento effettivamente considerato dalle parti nel giudizio di legittimità era la sentenza del Tribunale di Udine n. 811/2023, depositata il 21/11/2023. L'intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo che dagli atti risultasse univocamente che il riferimento corretto fosse alla sentenza del Tribunale di Udine n. 811/2023, depositata il 21/11/2023. Ha quindi disposto la correzione dell'intestazione dell'ordinanza n. 6067/2025, sostituendo il riferimento errato a n. 641/2023 e alla data 05/12/2023 con il riferimento corretto. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è ammessa quando l'inesattezza sia meramente materiale e risulti dagli atti il contenuto corretto dell'atto da emendare.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto quando il dato erroneamente riportato non incide sulla sostanza della decisione e il testo corretto sia desumibile in modo univoco dagli atti del giudizio.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può emendare l'intestazione del provvedimento sostituendo il riferimento errato a un precedente atto giudiziario con quello effettivamente considerato dalle parti e dal giudice, purché non vi sia alcuna incertezza sul dato corretto.
- Quando l'istanza di correzione è fondata su una mera inesattezza materiale documentalmente verificabile, la relativa domanda va accolta senza necessità di statuizioni sulle spese se il procedimento non presenta profili contenziosi ulteriori.
Come è indicizzato
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