Ordinanza n. 169/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) della deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 26 gennaio 2026, pubblicata sul BURC del 2 febbraio 2026, nella parte in cui smembra i due indirizzi di studio dell’istituto ricorrente per accorparli ad altre due istituzioni scolastiche; b) del decreto dell’U.S.R. Campania prot. N. 11975 del 5 febbraio 2026; c) d’ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale sul dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 e decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, nella parte relativa allo smembramento di due indirizzi dell’Istituto di istruzione superiore “Ruggero II” e al loro accorpamento ad altre istituzioni scolastiche
Esito
La controversia
Il ricorso, proposto per l’annullamento degli atti di dimensionamento scolastico e previa tutela cautelare, contestava la decisione di smembrare l’indirizzo tecnico e quello liceale dell’Istituto di istruzione superiore “Ruggero II”, accorpandoli rispettivamente all’Istituto di istruzione superiore “De Gruttola” e al Liceo classico “P.P. Parzanese”, tutti situati nel Comune di Ariano Irpino. In camera di consiglio le amministrazioni intimate hanno sollevato tempestivamente, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., l’eccezione di incompetenza territoriale della sede di Napoli del TAR Campania, indicando come competente la Sezione distaccata di Salerno. La difesa dei ricorrenti ha aderito all’eccezione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha attribuito il ricorso alla Sezione distaccata di Salerno del TAR Campania. Ha ritenuto applicabile il criterio della competenza territoriale fondato sugli effetti circoscritti degli atti impugnati, poiché essi riguardano esclusivamente l’assetto di istituzioni scolastiche aventi sede nel Comune di Ariano Irpino, ricadente nell’ambito territoriale della Sezione distaccata. In tale situazione deve derogarsi al criterio ordinario della sede dell’amministrazione autrice degli atti. L’ordinanza non decide il merito delle censure né la domanda cautelare, ma dispone la trasmissione del ricorso alla sede competente ai sensi degli artt. 47 e 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Il criterio della sede dell’amministrazione può essere derogato quando gli effetti diretti dell’atto sono limitati territorialmente all’ambito di competenza di una Sezione distaccata.
art. 47, comma 2, c.p.a.
L’eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata, consente al giudice di decidere sulla competenza e di attribuire il ricorso all’ufficio giudiziario competente.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna provvedimenti amministrativi i cui effetti sono circoscritti a uno specifico ambito territoriale, la competenza territoriale può essere determinata in base al luogo in cui tali effetti si producono, derogando al criterio della sede dell’amministrazione emanante.
- La competenza territoriale della Sezione distaccata del TAR sussiste quando gli atti impugnati riguardano esclusivamente l’assetto organizzativo di istituzioni aventi sede nell’ambito territoriale della Sezione e non producono effetti ultraterritoriali.
- La tempestiva adesione del ricorrente all’eccezione di incompetenza territoriale non determina la decisione sul merito della controversia, ma comporta l’attribuzione del ricorso alla sede giurisdizionale competente.
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