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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 4280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento standardizzato fondato sui parametri o sugli studi di settore. Tali strumenti non costituiscono, da soli, una prova automatica del maggior reddito, ma integrano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza devono risultare anche dal contraddittorio con il contribuente. L'Amministrazione deve quindi instaurare obbligatoriamente il contraddittorio, valutare le osservazioni del contribuente e spiegare nell'atto di accertamento perché le abbia eventualmente disattese. Il contribuente può fornire ogni prova contraria, anche mediante presunzioni semplici.

La decisione

Il principio affermato è che l'accertamento basato esclusivamente sugli standard statistici non è sufficiente. La validità dell'accertamento dipende dall'effettivo contraddittorio preventivo e da una motivazione adeguata sulle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non siano state accolte. In mancanza del contraddittorio, l'accertamento è nullo. Nel giudizio, il giudice deve verificare sia l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'Amministrazione, sia la fondatezza della prova contraria fornita dal contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del D.L. 331/1993

    La norma costituisce il riferimento per l'accertamento fondato sui parametri e sugli studi di settore, che devono essere applicati tenendo conto della concreta realtà economica del contribuente e non in modo automatico.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 22 maggio 2007

    Richiamata quale prassi amministrativa in materia di applicazione degli strumenti standardizzati di accertamento.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 giugno 2007

    Richiamata quale ulteriore documento di prassi relativo agli studi di settore e al procedimento di accertamento.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635

    Stabilisce che gli standard statistici costituiscono presunzioni semplici e che il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio. La motivazione dell'accertamento deve dare conto delle ragioni per cui le osservazioni del contribuente siano state accolte o respinte.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri non dimostrano automaticamente l'evasione o il maggior reddito: sono soltanto elementi presuntivi da adattare alla situazione concreta.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è essenziale; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento.
  • L'Amministrazione deve motivare specificamente l'atto, spiegando perché ha ritenuto non convincenti le giustificazioni fornite dal contribuente.
  • Il contribuente può contestare sia l'applicabilità dello standard al proprio caso sia la quantificazione del maggior reddito, utilizzando qualsiasi mezzo di prova, comprese presunzioni semplici.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve valutare concretamente la situazione economica del contribuente e non può limitarsi a verificare il mero scostamento dallo standard.

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