Circolare numero 263 del 28-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1997, prevedendo la liquidazione provvisoria delle nuove pensioni dirette e indirette in attesa dei coefficienti di rivalutazione, e la definitiva per alcune reversibilità. Vengono fissati l’aumento di perequazione automatica del 3,8%, gli importi e i limiti di reddito per trattamenti minimi, pensioni sociali, assegni sociali e integrazioni al minimo, oltre ai massimali e minimali di retribuzione/reddito pensionabile. La circolare aggiorna inoltre regole su IRPEF, assegno al nucleo familiare, cumulo/incumulabilità con redditi da lavoro o rendite INAIL/IPSEMA, interessi legali, contribuzione contributiva, modulistica e procedure informatiche. Sono infine indicate le nuove modalità di calcolo degli arretrati, la gestione dei prepensionamenti, le conversioni di archivio e le stampe aggiornate.
Pensioni 1997: perequazione, limiti di reddito, cumuli e procedure di liquidazione
Pensioni 1997: rivalutazione, limiti reddituali e aggiornamenti procedurali
La circolare definisce il quadro applicativo per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 1997, con particolare attenzione alla perequazione automatica, ai limiti di reddito rilevanti per integrazioni e maggiorazioni, ai casi di incumulabilità con redditi da lavoro e alle modifiche procedurali necessarie per la gestione informatica delle pratiche. Il documento è corredato da allegati con importi e soglie di reddito aggiornati.
Liquidazione provvisoria e casi di liquidazione definitiva
In attesa della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi necessari per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nel 1997, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 devono essere liquidate in via provvisoria. Fa eccezione la pensione di reversibilità con decorrenza nel 1997 derivante da pensione diretta con decorrenza anteriore, che può essere liquidata in via definitiva.
Perequazione automatica e importi 1997
Dal 1° gennaio 1997 le pensioni beneficiano dell’aumento di perequazione automatica del 3,8%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996. L’aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio nella perequazione dell’anno 1998.
L’allegato 1 riporta gli importi 1997 dei principali trattamenti. In particolare, risultano indicati:
- trattamenti minimi per lavoratori dipendenti e autonomi;
- pensioni sociali;
- assegni sociali;
- importi annui corrispondenti.
Limiti di reddito per integrazione al minimo, pensione sociale e assegno sociale
La circolare rinvia agli allegati 2, 3, 4 e 5 per i limiti di reddito relativi:
- all’integrazione al minimo delle pensioni ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- all’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- ai limiti di reddito per la pensione sociale e per l’assegno sociale.
Per la pensione sociale e l’assegno sociale sono richiamati i limiti reddituali aggiornati negli allegati 6, 7, 8 e 9. La documentazione riporta sia le soglie personali sia quelle coniugali, distinguendo le diverse annualità e i casi in cui il reddito del coniuge rileva ai fini dell’erogazione o dell’integrazione.
Retribuzione e reddito pensionabili
Nell’allegato 10 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nel 1997, con applicazione dell’aliquota massima di rendimento dell’80% e delle aliquote decrescenti sulle fasce eccedenti. Si tratta dei riferimenti da utilizzare nel calcolo della quota pensionistica per le prestazioni interessate.
Ritenute IRPEF
Le ritenute IRPEF devono essere operate applicando le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come riepilogato nell’allegato 11. Le detrazioni d’imposta sono quelle stabilite dal DPCM 26 luglio 1996, richiamate nell’allegato 12.
Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno per il nucleo familiare è determinato tenendo conto degli aumenti previsti dall’articolo 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché del decreto ministeriale 11 aprile 1996. La circolare precisa che gli aumenti sono stati già comunicati con le circolari n. 118 dell’8 giugno 1996, n. 151 del 19 luglio 1996 e con il messaggio n. 36776 del 26 luglio 1996. Le procedure attribuiscono gli aumenti in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative al 1994 e/o al 1995.
Minimali di retribuzione
L’allegato 14 riepiloga i minimali di retribuzione utili per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare ricorda che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Periodicità di pagamento delle pensioni di importo ridotto
Sulla base della determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, i limiti d’importo per il pagamento semestrale o annuale vengono adeguati ogni anno in ragione della perequazione automatica. Considerando l’aumento 1996 pari al 5,4% e quello 1997 pari al 3,8%, la circolare stabilisce che:
- le rendite facoltative e le pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe fino a lire 50.000 annue sono pagate in unica rata annuale anticipata;
- le rendite facoltative e le pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe di importo superiore a lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate;
- le pensioni di tutte le altre gestioni di importo fino a lire 55.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate.
Incumulabilità con redditi del beneficiario e rendite da infortunio
La circolare richiama l’articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335/1995. In particolare:
- la pensione ai superstiti è parzialmente incumulabile con i redditi del beneficiario secondo le percentuali della Tabella F, salvo il caso in cui il nucleo superstite comprenda figli;
- l’assegno di invalidità è parzialmente incumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa secondo la Tabella G;
- le pensioni ai superstiti, le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono incumulabili con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
I dati reddituali o delle rendite devono essere acquisiti tramite il pannello MNLRED0, con le modalità già indicate dalla circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.
Cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo
La circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 1, commi 188, 189, 190 e 210, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 in materia di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo.
Per i lavoratori dipendenti, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, nonché i trattamenti anticipati delle forme esclusive, non sono cumulabili, nei limiti della quota retributiva, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino a concorrenza dei redditi stessi. Restano applicabili le disposizioni previgenti per chi, alla data del 30 settembre 1996, sia già titolare di pensione o abbia maturato i requisiti contributivi di 36 anni, oppure 35 anni e 52 anni di età; la stessa continuità di disciplina si applica a chi liquida la pensione con 40 anni di contribuzione o con la massima anzianità prevista dall’ordinamento.
Per i lavoratori autonomi, le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1997 non sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza dei redditi stessi. Restano ferme le regole previgenti per chi, al 30 settembre 1996, fosse già pensionato oppure avesse maturato 35 anni di contribuzione e 55 anni di età.
La circolare ricorda inoltre che:
- per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 permane la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo;
- per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, ma con requisiti maturati entro il 1994, si applica la disciplina previgente;
- per i casi soggetti a incumulabilità le Sedi devono acquisire la dichiarazione reddituale con il Mod. 503/AUT/95;
- le trattenute sulle quote non cumulabili sono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi prevedibile e poi conguagliate sulla base dei redditi effettivi dichiarati nei termini IRPEF.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le pensioni di anzianità da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996, nei confronti di assicurati che al 30 settembre 1996 non abbiano maturato i requisiti previsti, devono essere tenute in sospeso. Le pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi che rientrano nelle casistiche agevolate possono invece essere liquidate acquisendo gli appositi codici nel pannello MNLAN30.
Interessi legali
I programmi per la liquidazione degli interessi legali sulle pensioni liquidate in competenza 1997 saranno resi disponibili con successive comunicazioni. L’aggiornamento tiene conto del nuovo saggio del 5% annuo, vigente dal 1° gennaio 1997 ai sensi dell’articolo 2, comma 185, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997. Dalla competenza 1997 sarà rilasciata una nuova procedura per il pagamento degli interessi legali insieme alla rata di pensione.
Quote contributive e sistema contributivo
Per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo, previsto dalla legge n. 335, i dati relativi all’"ammontare dei contributi" e al "montante contributivo" devono essere segnalati mediante i pannelli MNLCR11 e MNLCR21. La circolare segnala che i programmi aggiornati della procedura CARPE e del "Progetto pensioni" saranno resi disponibili con successive comunicazioni.
Assegno mensile per assistenza personale e continuativa
L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, a lire 639.000, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 8 agosto 1996 e dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Dati anagrafici del coniuge e del dante causa
Quando il titolare di pensione diretta è coniugato, l’acquisizione dei dati anagrafici del coniuge è obbligatoria. Per le pensioni dell’AGO dei lavoratori dipendenti, l’assegno per il nucleo familiare è attribuito solo se risultano acquisiti i redditi del nucleo e se il reddito non supera i limiti previsti. Per le gestioni dei lavoratori autonomi, invece, il trattamento di famiglia per il coniuge spetta soltanto se il coniuge è a carico del pensionato; nel pannello MNLFA11 devono essere utilizzati i codici 1 o 2 per indicare rispettivamente coniuge a carico o non a carico.
Per tutte le pensioni ai superstiti, dirette o di reversibilità, è obbligatoria l’acquisizione dei dati del dante causa mediante il pannello MNLAN40, con specificazione di cognome, nome, data di nascita, sesso, codice comune di nascita, codice provenienza e data di morte.
Liquidazione dei ratei per pensioni da eliminare
La procedura è stata aggiornata per consentire la liquidazione di ratei relativi a pensioni da eliminare per cessazione del diritto già avvenuta alla data di liquidazione. Nel nuovo pannello MNLAN20 devono essere acquisiti codice eliminazione, decorrenza di eliminazione e data dell’evento. In tal caso la procedura:
- fissa la decorrenza di fine calcolo arretrati alla fine del mese precedente l’eliminazione;
- calcola gli arretrati fino alla decorrenza di eliminazione, comprensivi della tredicesima;
- non applica trattenute IRPEF, SSN, ex ONPI o quota sindacale;
- non stampa documenti contabili di pagamento;
- indica sul Mod. TEO8 la dicitura "PENSIONE ELIMINATA";
- aggiorna il data base pensioni e l’archivio EAD 75, ma non l’archivio locale DS78.
Nuovi criteri di calcolo degli arretrati
La circolare introduce un nuovo criterio di gestione degli arretrati, con la previsione di quattro codici principali da inserire nel campo CODICE ARRETRATI del pannello MNLAN30:
- codice 1: tutti gli arretrati sono pagati con il primo pagamento, se il pensionato non ha lavorato dalla decorrenza alla liquidazione;
- codice 3: sono pagate le quote non incumulabili con la retribuzione e i trattamenti di famiglia, se vi è stata attività di lavoro dipendente nel periodo rilevante;
- codice 4: sono pagate le quote non incumulabili con il reddito da lavoro autonomo fino al 31 dicembre dell’anno precedente la liquidazione;
- codice 8: tutti gli arretrati sono accantonati su P.1r/ott localizzato all’ufficio pagatore Z08, per consentire eventuali conguagli, mentre le rate correnti sono regolarmente poste in pagamento.
Le somme accantonate sono trattate al lordo di IRPEF e contributo SSN. Se le somme accantonate devono essere corrisposte al pensionato, la Sede deve assoggettarle a IRPEF e SSN e rettificare la certificazione fiscale; se invece sono corrisposte le sole somme accantonate per trattamento di famiglia, non si applicano ritenute né rettifiche fiscali.
Recuperi sugli arretrati e rettifiche fiscali
Il campo TRATT. DEDUCIBILI IRPEF del pannello MNLAN30 è stato suddiviso in TRATT. DEDUCIBILI IRPEF ANNO IN CORSO e TRATT. DEDUCIBILI IRPEF ANNI PRECEDENTI. Questa distinzione consente una gestione più puntuale delle rettifiche fiscali sui recuperi da operare sugli arretrati.
L’importo dell’anno in corso è memorizzato nel campo GP3CMO1 e detratto in sede di determinazione degli imponibili SSN e fiscale consuntivo. L’importo degli anni precedenti è sottratto, fino a concorrenza, dall’importo presente nel campo GP3CE16 e il residuo viene memorizzato nel campo GP3CMO2. Se non vi è capienza, la rettifica è effettuata sulle ulteriori somme disponibili, indipendentemente dal periodo di riferimento.
La circolare precisa che vanno dedotte solo le somme a suo tempo assoggettate e certificate fiscalmente, escludendo acconti, trattamenti di famiglia, trattamenti di mobilità e somme già rettificate e non certificate.
Emissione di modelli P.1r/ott e localizzazione ESA
Per le pensioni in pagamento nei mesi pari, se gli arretrati superano lire 100 milioni, la procedura predispone un Mod. P.1r/ott per consentire il pagamento immediato delle somme maturate al 31 gennaio, senza attendere il 1° febbraio. Il pagamento va effettuato con immediatezza secondo le istruzioni della circolare n. 4 dell’8 gennaio 1996.
Le pensioni di importo mensile complessivo lordo inferiore a lire 3.000 sono localizzate all’ufficio pagatore di Sede ESA. Ai fini del controllo si sommano i campi GP5KC03, GP5KC05 e GP5KM21 del data base pensioni.
Prepensionamenti
È in corso il rilascio di un nuovo pannello per l’acquisizione dei dati necessari al calcolo degli oneri di prepensionamento da porre a carico della GIAS. In attesa del rilascio, le Sedi devono sospendere la liquidazione dei trattamenti di prepensionamento.
Conversione degli archivi
Le modifiche introdotte impongono la conversione degli archivi alla prima attivazione della procedura in competenza 1997. Le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con dati del coniuge acquisiti vengono trasformate in errate per consentire l’indicazione del diritto o meno al trattamento di famiglia. Gli importi già presenti nel campo TRATT. DEDUCIBILI IRPEF sono automaticamente trasferiti nel campo TRATT. DEDUCIBILI IRPEF ANNI PRECEDENTI. Le pensioni proposte al calcolo con dati non allineati vengono scartate con il nuovo codice di errore "020".
Stampe e programmi
Sono aggiornate le stampe dei modelli TE09 e TE10, che vengono prodotte su carta bianca con logo, in formato 66 righe e 80 colonne. Il modello TE09 non viene stampato se non risultano somme accantonate. Dopo lo step 1 e prima dello step 2 deve essere eseguito il programma 3452, opzione 1, da terminale master, per generare i formati di stampa relativi ai nuovi modelli.
La circolare elenca infine i programmi, le mappe, i printer file e i componenti di stampa disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni, con le rispettive date di rilascio.
Punti principali
Liquidazione provvisoria e perequazione 1997
Le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 devono essere liquidate in via provvisoria fino alla disponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi. Possono invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza 1997 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore al 1997. Dal 1° gennaio 1997 alle pensioni è attribuito in via previsionale l’aumento di perequazione automatica del 3,8%, con conguaglio in sede di perequazione 1998.
Importi 1997, minimi, pensioni sociali e limiti di reddito
Sono riepilogati negli allegati gli importi annui 1997 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali, nonché i limiti di reddito per l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale, la pensione sociale e l’assegno sociale. La circolare riporta anche i limiti coniugali applicabili alle pensioni con decorrenza 1994 e successive, nonché i limiti specifici per assegni d’invalidità e per le prestazioni in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti.
Retribuzione e reddito pensionabili, IRPEF e assegno per il nucleo familiare
Nell’allegato 10 sono indicati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza 1997, con aliquota massima dell’80% e aliquote decrescenti. Le ritenute IRPEF si applicano secondo gli scaglioni della legge n. 438/1992 e con le detrazioni del DPCM 26 luglio 1996. L’assegno per il nucleo familiare è calcolato tenendo conto degli aumenti normativi e delle informazioni reddituali 1994 e/o 1995.
Cumulo e incumulabilità con redditi da lavoro o rendite da infortunio
Sono richiamate le norme della legge n. 335/1995 sull’incumulabilità di quote di pensione ai superstiti e di assegni di invalidità rispetto ai redditi del beneficiario, nonché l’incumulabilità di pensioni ai superstiti, di inabilità e assegni di invalidità con rendite vitalizie INAIL/IPSEMA per lo stesso evento. È inoltre aggiornata la disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro autonomo, distinguendo le regole per lavoratori dipendenti e autonomi e prevedendo per alcune situazioni il ricorso a procedure provvisorie, sospensioni e dichiarazioni reddituali specifiche.
Procedure, archivi, arretrati, stampe e prepensionamenti
La circolare introduce nuovi codici per l’accantonamento degli arretrati, la gestione dei recuperi sugli arretrati, la liquidazione di ratei per pensioni da eliminare e l’emissione di modelli P.1r/ott quando gli arretrati superano 100 milioni di lire. Sono aggiornate le procedure CARPE e Progetto pensioni, la raccolta dei dati anagrafici del coniuge e del dante causa, la conversione degli archivi e la stampa dei modelli TE09 e TE10. In attesa di un nuovo pannello, le Sedi devono sospendere la liquidazione dei prepensionamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 dic 1996Circolare numero 264 del 30-12-1996
- Circolare · 24 dic 1996Circolare numero 262 del 24-12-1996
- Circolare · 23 dic 1996Circolare numero 261 del 23-12-1996
- Circolare · 21 dic 1996Circolare numero 260 del 21-12-1996
- Circolare · 4 gen 1997Circolare numero 1 del 4-1-1997
- Circolare · 20 dic 1996Circolare numero 258 del 20-12-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →