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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21914/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava alla rescissione del giudicato per mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Si deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., nonché violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto a un giusto processo (art. 6 CEDU). I fatti principali: Halilovic aveva nominato un difensore di fiducia (avv. Mirko Billone) nella fase delle indagini e aveva eletto domicilio presso di lui; quel difensore ha poi dichiarato di non aver mai avuto contatti con il cliente e ha rinunciato al mandato; le notifiche (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio) sarebbero state inviate al domiciliatario che però non aveva instaurato un rapporto effettivo; un difensore d'ufficio nominato successivamente non riuscì a contattare l'imputato; l'appello venne proposto da questo difensore d'ufficio ma senza prova di contatto con l'imputato; l'interessato è venuto a conoscenza dell'esistenza della sentenza solo in occasione dell'ordine di esecuzione del 31/05/2024. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia valesse come indice di conoscenza del processo; la Cassazione ha censurato questa valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio nella fase delle indagini, seguita da rinuncia del difensore (senza prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato) e senza elementi concreti che provino la conoscenza effettiva della 'vocatio in iudicium', non possa costituire di per sé prova della conoscenza del processo. Sono stati richiamati i principi di ampio potere accertativo del giudice della rescissione ai sensi dell'art. 629-bis e la distinzione tra conoscenza dell'indagine e conoscenza del processo. Conseguentemente la Cassazione ha revocato le sentenze impugnate (Corte d'appello di Venezia n. 4419/19/12/2022 e Tribunale di Verona n. 1721/27/11/2020), ha sospeso l'esecuzione delle stesse e disposto l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa, rimettendo gli atti al Tribunale di Verona per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di ricorso per violazione di legge (vizio di motivazione/erronea applicazione di norme processuali relative alla rescissione del giudicato).

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Individua indici tipizzati (es. elezione di domicilio, nomina difensore, misure precautelari) che possono far presumere la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; però tali indici richiedono effettività e non producono automaticamente la prova della conoscenza se, ad esempio, il difensore ha rinunciato senza che la rinuncia sia stata comunicata.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice della rescissione ampi poteri accertativi per valutare la conoscenza effettiva del processo e la possibile 'incolpevole' ignoranza; consente la revoca del giudicato anche quando, formalmente, siano stati rispettati i requisiti per procedere in absentia, purché l'imputato dimostri o emergano elementi che supportino l'ignoranza non imputabile.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica dell'avviso di conclusione indagini: la Corte ricorda che la conoscenza dell'indagine (avviso) non equivale automaticamente alla conoscenza del processo e della 'vocatio in iudicium'.

  • art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (previgente formulazione)

    Richiamata dalla giurisprudenza per precisare che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessaria l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non la mera conoscenza dell'indagine.

  • art. 28 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul dovere di comunicare la nomina del difensore d'ufficio: la Corte rileva l'assenza di prova che la nomina del difensore successivo sia stata comunicata all'imputato, elemento rilevante ai fini della conoscenza effettiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e all'obbligo che l'imputato abbia effettiva possibilità di conoscere e partecipare al processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo: la Corte fa riferimento ai principi europei nelle proprie valutazioni sull'effettiva conoscenza del procedimento e sulla legittimità del processo in absentia.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Citato come riferimento normativo intervenuto successivamente rispetto alla disciplina richiamata; la sentenza applica principi desunti anche dalle formulazioni antecedenti e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio nella fase delle indagini non costituiscono automaticamente prova che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva della 'vocatio in iudicium'.
  • Se il difensore di fiducia rinuncia al mandato e non vi è prova che tale rinuncia (o la successiva nomina del difensore d'ufficio) sia stata comunicata all'imputato, la presunzione di conoscenza del processo è indebolita e il giudice deve svolgere accertamenti fattuali.
  • Il giudice della rescissione (art. 629-bis) ha ampi poteri per valutare, in concreto, se l'assenza sia dovuta a volontaria sottrazione o a incolpevole ignoranza; non sono ammessi automatismi basati su indici formali privi di effettività.
  • Per sostenere la conoscenza effettiva del processo è necessario documentare contatti, comunicazioni o atti concreti dai quali emergano informazioni ricevute dall'imputato circa data, luogo e oggetto del giudizio (la semplice notifica presso il domiciliatario non basta se il domiciliatario non ha instaurato un rapporto effettivo).
  • In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza, il rimedio della rescissione può essere esperito e, se accolto, determina la revoca del giudicato e la sospensione dell'esecuzione della pena con eventuale immediata liberazione.

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