Sentenza del 16/04/2018 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IRPEF - Ripresa degli adempimenti fiscali - Ai contribuenti residenti nel cratere sismico non è estensibile la disciplina dei residenti fuori cratere - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il diniego parziale di autotutela relativo a una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. La cartella recuperava un credito d’imposta derivante da acconti IRPEF relativi al 2009, dichiarati ma non versati perché sospesi a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Il contribuente sosteneva che, per i residenti nel cratere sismico, dovesse applicarsi anche la disciplina prevista per i residenti fuori dal cratere, secondo cui gli acconti sospesi rilevavano solo entro il limite dell’imposta dovuta a saldo. Contestava inoltre la ritenuta inammissibilità del ricorso contro il parziale diniego di autotutela, sostenendo che tale diniego costituisse una nuova e autonoma pretesa tributaria.
La decisione
L’appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il contribuente non potesse utilizzare il diniego di autotutela per contestare tardivamente una cartella ormai divenuta definitiva: il diniego di autotutela è impugnabile soltanto per vizi propri dell’atto di rifiuto e non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria. Nel merito, la Commissione ha comunque escluso che la disciplina prevista per i residenti fuori dal cratere potesse essere estesa ai residenti nel cratere, poiché si trattava di regimi normativi differenti. Per questi ultimi la legge prevedeva una disciplina speciale e più favorevole, con ripresa dei versamenti dal 1° gennaio 2012, rateizzazione in 120 mesi e riduzione del 60% del dovuto, senza limitare espressamente gli acconti sospesi all’imposta dovuta a saldo. Il vantaggio derivante dalla detrazione degli acconti sospesi non è stato considerato indebito arricchimento, ma conseguenza della legislazione agevolativa. Il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del secondo grado, liquidate in euro 2.200,00.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, con recupero del credito d’imposta ritenuto non spettante.
D.L. 28 aprile 2009
Aveva disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, inclusi gli eventuali acconti relativi all’anno d’imposta in corso, a seguito del terremoto.
Legge n. 902 del 2009
Aveva previsto, per i contribuenti residenti fuori dal cratere sismico, la ripresa dei versamenti entro il 31 dicembre 2010 per l’intero importo dovuto.
Provvedimento direttoriale del 16 marzo 2010
Con riferimento ai residenti fuori dal cratere, aveva stabilito che gli acconti sospesi rilevassero soltanto entro il limite dell’imposta dovuta a saldo.
Legge n. 183 del 2011
Per i residenti nell’area del cratere aveva previsto una disciplina più favorevole, con ripresa della riscossione dal 1° gennaio 2012, pagamento in 120 rate mensili e abbattimento del 60% del dovuto.
Provvedimento amministrativo del 23 novembre 2011
Aveva disciplinato le modalità di ripresa dei versamenti per i residenti nel cratere, senza prevedere espressamente il limite degli acconti all’imposta dovuta a saldo né il recupero degli acconti eccedenti.
Cassazione n. 12622/2017
Il diniego di autotutela è impugnabile soltanto per contestare eventuali illegittimità proprie del rifiuto, non per riaprire la contestazione di un atto impositivo ormai definitivo.
Massime di principio
- Un’istanza di autotutela non costituisce, di regola, uno strumento per riaprire i termini di impugnazione di una cartella o di un atto impositivo divenuto definitivo.
- Il diniego di autotutela può essere contestato solo per vizi propri, come illegittimità del rifiuto o carenza di motivazione, non per discutere nuovamente il merito della pretesa tributaria.
- Le agevolazioni fiscali riferite a categorie territoriali diverse non possono essere estese analogicamente, soprattutto quando la materia fiscale richiede un’interpretazione rigorosa della legge.
- Quando esistono regimi speciali distinti per contribuenti residenti dentro e fuori una determinata area colpita da calamità, occorre applicare esclusivamente la disciplina prevista per la specifica categoria di appartenenza.
- L’assenza, in un provvedimento amministrativo, di una limitazione espressa sugli acconti non consente all’amministrazione di introdurre restrizioni non previste dalla legge; allo stesso tempo, il funzionario non può modificare con un atto amministrativo l’ammontare dell’imposta stabilito dalla legge.
- Un beneficio fiscale derivante direttamente da una normativa emergenziale di favore non può essere qualificato come indebito arricchimento soltanto perché riguarda somme sospese o non materialmente versate.
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