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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRPEF - Ripresa degli adempimenti fiscali - Ai contribuenti residenti nel cratere sismico non è estensibile la disciplina dei residenti fuori cratere - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il diniego parziale di autotutela relativo a una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. La cartella recuperava un credito d’imposta derivante da acconti IRPEF relativi al 2009, dichiarati ma non versati perché sospesi a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Il contribuente sosteneva che, per i residenti nel cratere sismico, dovesse applicarsi anche la disciplina prevista per i residenti fuori dal cratere, secondo cui gli acconti sospesi rilevavano solo entro il limite dell’imposta dovuta a saldo. Contestava inoltre la ritenuta inammissibilità del ricorso contro il parziale diniego di autotutela, sostenendo che tale diniego costituisse una nuova e autonoma pretesa tributaria.

La decisione

L’appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il contribuente non potesse utilizzare il diniego di autotutela per contestare tardivamente una cartella ormai divenuta definitiva: il diniego di autotutela è impugnabile soltanto per vizi propri dell’atto di rifiuto e non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria. Nel merito, la Commissione ha comunque escluso che la disciplina prevista per i residenti fuori dal cratere potesse essere estesa ai residenti nel cratere, poiché si trattava di regimi normativi differenti. Per questi ultimi la legge prevedeva una disciplina speciale e più favorevole, con ripresa dei versamenti dal 1° gennaio 2012, rateizzazione in 120 mesi e riduzione del 60% del dovuto, senza limitare espressamente gli acconti sospesi all’imposta dovuta a saldo. Il vantaggio derivante dalla detrazione degli acconti sospesi non è stato considerato indebito arricchimento, ma conseguenza della legislazione agevolativa. Il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del secondo grado, liquidate in euro 2.200,00.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

    La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, con recupero del credito d’imposta ritenuto non spettante.

  • D.L. 28 aprile 2009

    Aveva disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, inclusi gli eventuali acconti relativi all’anno d’imposta in corso, a seguito del terremoto.

  • Legge n. 902 del 2009

    Aveva previsto, per i contribuenti residenti fuori dal cratere sismico, la ripresa dei versamenti entro il 31 dicembre 2010 per l’intero importo dovuto.

  • Provvedimento direttoriale del 16 marzo 2010

    Con riferimento ai residenti fuori dal cratere, aveva stabilito che gli acconti sospesi rilevassero soltanto entro il limite dell’imposta dovuta a saldo.

  • Legge n. 183 del 2011

    Per i residenti nell’area del cratere aveva previsto una disciplina più favorevole, con ripresa della riscossione dal 1° gennaio 2012, pagamento in 120 rate mensili e abbattimento del 60% del dovuto.

  • Provvedimento amministrativo del 23 novembre 2011

    Aveva disciplinato le modalità di ripresa dei versamenti per i residenti nel cratere, senza prevedere espressamente il limite degli acconti all’imposta dovuta a saldo né il recupero degli acconti eccedenti.

  • Cassazione n. 12622/2017

    Il diniego di autotutela è impugnabile soltanto per contestare eventuali illegittimità proprie del rifiuto, non per riaprire la contestazione di un atto impositivo ormai definitivo.

Massime di principio

  • Un’istanza di autotutela non costituisce, di regola, uno strumento per riaprire i termini di impugnazione di una cartella o di un atto impositivo divenuto definitivo.
  • Il diniego di autotutela può essere contestato solo per vizi propri, come illegittimità del rifiuto o carenza di motivazione, non per discutere nuovamente il merito della pretesa tributaria.
  • Le agevolazioni fiscali riferite a categorie territoriali diverse non possono essere estese analogicamente, soprattutto quando la materia fiscale richiede un’interpretazione rigorosa della legge.
  • Quando esistono regimi speciali distinti per contribuenti residenti dentro e fuori una determinata area colpita da calamità, occorre applicare esclusivamente la disciplina prevista per la specifica categoria di appartenenza.
  • L’assenza, in un provvedimento amministrativo, di una limitazione espressa sugli acconti non consente all’amministrazione di introdurre restrizioni non previste dalla legge; allo stesso tempo, il funzionario non può modificare con un atto amministrativo l’ammontare dell’imposta stabilito dalla legge.
  • Un beneficio fiscale derivante direttamente da una normativa emergenziale di favore non può essere qualificato come indebito arricchimento soltanto perché riguarda somme sospese o non materialmente versate.

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