Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 108 dell’11 marzo 2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari.

Giustizia amministrativa202500222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 108 dell'11 marzo 2024 del Tribunale di Castrovillari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Comune, del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 388.210,95, oltre agli interessi richiesti e alle spese del procedimento. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune il 1° luglio 2024. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e delle spese esecutive, inclusa la tassa di registrazione. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune era obbligato a dare integrale esecuzione al titolo giudiziale definitivo e che non aveva dimostrato di avervi adempiuto. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di pagare le somme indicate nel decreto ingiuntivo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto anche gli interessi moratori secondo il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, poiché il decreto ingiuntivo dichiarava dovuti gli interessi nella misura richiesta nel ricorso monitorio. Ha invece escluso, allo stato, il rimborso della tassa di registrazione, non essendo stata provata la relativa spesa. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Cosenza, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni per l'esecuzione decorrenti dall'istanza della parte ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.773,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto hanno fondato l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il tasso degli interessi moratori previsto dalla disciplina è stato ritenuto applicabile perché il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi nella misura richiesta nel ricorso monitorio, riferita alle fatture scadute e non pagate o pagate tardivamente fino al saldo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un'amministrazione non dimostri di aver integralmente adempiuto a un provvedimento giurisdizionale definitivo che contiene una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione intimata dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento, detratto quanto eventualmente già pagato.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi nella misura richiesta nel giudizio monitorio, l'esecuzione deve comprendere gli interessi moratori secondo il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, se tale misura risulta espressamente domandata e recepita nel titolo.
  • La mancata prova del pagamento di una spesa esecutiva impedisce, allo stato degli atti, di ordinarne il rimborso in sede di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, disciplinandone i poteri, i termini di intervento e l'imputazione del relativo compenso all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.