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Sentenza

Sentenza n. 12081/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del decreto n. 7967 del 14.12.2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali, con cui la Regione Liguria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l''importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell''atto sul sito ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell''art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato 1 (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, la nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all''Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018” e, allo stato, di contenuto ignoto, in cui è riportato essere evidenziati, come anche dettagliato nel suddetto Allegato 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dai commissari straordinari, allo stato di contenuto ignoto, con le quali, come previsto dall''art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ed in particolare la deliberazione n. 719 del 14/08/2019 del direttore generale dell''Azienda Sociosanitaria Ligure 1; deliberazione n. 655 del 21/08/2019 del commissario straordinario dell''Azienda Sociosanitaria Ligure 2; deliberazione n. 397 del 23/08/2019 del direttore generale dell''Azienda Sociosanitaria Ligure 3; deliberazione n. 582 del 22/08/2019 del direttore generale dell''Azienda Sociosanitaria Ligure 4; deliberazione n. 45 del 22/08/2019 del commissario straordinario dell''Azienda Sociosanitaria Ligure 5; deliberazione n. 1338 del 29/08/2019 del direttore generale dell''IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; deliberazione n. 672 del 26/08/2019 del direttore generale dell''IRCCS Giannina Gaslini; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3); - dell''Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017e 2018” (doc. 4); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 5); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 6); - dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018 NONCHE'' PER LA CONDANNA delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente

Giustizia amministrativa202305333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e alla domanda risarcitoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto regionale che le imponeva il versamento della quota di ripiano derivante dal superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i provvedimenti ministeriali, gli accordi interistituzionali, le circolari e gli atti delle aziende sanitarie posti a fondamento del meccanismo di payback. Era stato chiesto anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, rappresentando di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 e di avere versato la quota ridotta dovuta.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, poiché non risultava depositato agli atti il provvedimento regionale o provinciale attestante l'avvenuto pagamento, né la relativa comunicazione alla segreteria del TAR, adempimenti richiesti dalla disposizione. Ha tuttavia ritenuto sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, desumibile dalla dichiarazione della ricorrente, dall'adesione alla procedura di decurtazione e dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce il fondamento normativo del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del ripiano del loro superamento per gli anni 2015-2018.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite.

    La cessazione della materia del contendere opera soltanto al ricorrere cumulativo del pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e dell'attestazione dell'ente regionale o provinciale, con pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR. Si tratta di una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede adempimenti gravanti su soggetti diversi.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti successivi, da atti univoci e dal comportamento processuale delle parti, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale per i giudizi relativi al payback sui dispositivi medici richiede il concorso cumulativo del pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e dell'attestazione dell'ente regionale o provinciale competente, corredata dagli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.
  • In mancanza dell'attestazione e della comunicazione dell'ente regionale o provinciale richieste dalla disciplina speciale, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla sola base dell'avvenuto pagamento allegato dall'impresa.
  • L'adesione dell'impresa alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono comunque dimostrare, unitamente al comportamento processuale della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., determinando l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può essere dichiarata anche quando non si sia perfezionata la fattispecie complessa prevista dalla legge per la seconda.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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