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Circolare

Circolare numero 203 del 21-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° ottobre 1991, il personale dipendente da Comuni, Province e Regioni che esercitano in economia il servizio pubblico di trasporto deve essere assicurato presso l’INPDAP e non più presso il soppresso Fondo autoferrotranvieri. Vengono quindi impartite istruzioni per individuare gli enti interessati, determinare i contributi indebitamente versati, disporne il rimborso e annullare le posizioni assicurative già costituite nel Fondo. Per il personale cessato dal servizio dal 1° novembre 1991 in poi l’operazione è sospesa in attesa della verifica dell’eventuale opzione pensionistica prevista dal decreto legislativo richiamato.

Cessazione iscrizione al Fondo autoferrotranvieri e rimborso contributi indebitamente versati per il personale di Comuni, Province e Regioni che gestiscono trasporti in economia

Cessazione dell’iscrizione al Fondo autoferrotranvieri e rimborso dei contributi indebitamente versati

La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti al chiarimento normativo introdotto dal D.Lgs. n. 414 del 29 giugno 1996, che ha definitivamente stabilito che il personale dipendente da Comuni, Province e Regioni che esercitano in economia il servizio pubblico di trasporto deve essere assicurato presso l’INPDAP dall’1 ottobre 1991. In conseguenza di tale assetto, vengono disciplinate la ricognizione degli enti interessati, la determinazione e il rimborso dei contributi versati indebitamente al soppresso Fondo autoferrotranvieri, nonché l’annullamento delle posizioni assicurative già costituite presso il Fondo.

Individuazione degli enti e variazione di inquadramento

Le Sedi devono individuare, nell’ambito delle aziende classificate con csc 1.15.01, quelle contraddistinte dai codici 1C o 1R, codici che dovrebbero riferirsi ai Comuni, alle Province e alle Regioni esercenti servizi di trasporto in economia. Nei casi dubbi l’individuazione va effettuata tramite consultazione del fascicolo aziendale. Una volta accertata l’appartenenza al campo di applicazione della disciplina, deve essere eseguita la variazione di inquadramento già richiamata dalla circolare n. 178 del 12 settembre 1996.

Raccolta dei dati utili al calcolo dell’indebito

Dopo aver individuato gli enti interessati, le Sedi devono richiedere a ciascun ente la comunicazione, per ogni lavoratore, dell’ammontare della retribuzione mensile assoggettata a contribuzione nel soppresso Fondo autoferrotranvieri mediante Mod. DM10 dal 1° ottobre 1991 in poi, oltre alle generalità dei dipendenti per i quali la contribuzione è stata denunciata nei vari mesi. Tali dati servono per quantificare l’ammontare dei contributi indebitamente versati nel periodo considerato.

Rimborso dei contributi e possibile trasferimento all’INPDAP

Sulla base dei dati raccolti e del confronto con la contribuzione effettivamente versata, deve essere determinato il contributo indebito e, previa apposita domanda, deve essere disposto il rimborso agli enti. La circolare segnala inoltre che è allo studio la possibilità di trasferire direttamente la contribuzione all’INPDAP per consentire la regolarizzazione della posizione assicurativa degli interessati, previa autorizzazione dell’ente, la quale dovrà contenere anche l’impegno a rimborsare direttamente ai singoli lavoratori la quota contributiva a loro carico risultata eccedente.

Contributi da considerare nel calcolo

Nel calcolo dell’indebito devono essere considerate sia le informazioni fornite dagli enti sia la contribuzione effettivamente versata, compresi i contributi diversi dall’IVS, secondo le aliquote indicate nell’allegato 2, tabella C, della circolare n. 178/96. La circolare precisa che:

  • il contributo DS è dovuto solo per il personale privo di stabilità di impiego;
  • il contributo ex ENAOLI è dovuto per il personale senza stabilità di impiego fino all’iscrizione all’ex INADEL, ora INPDAP, ai fini previdenziali che comprendono anche l’assistenza agli orfani;
  • la contribuzione TBC versata dal 1° ottobre 1991 non deve essere rimborsata, poiché, pur non dovuta, ha coperto il rischio nel periodo in cui sono intervenute le incertezze interpretative sulla disciplina applicabile.

Annullamento della posizione assicurativa nel Fondo

Per ciascun lavoratore interessato, la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo per il periodo successivo al 30 settembre 1991 deve essere annullata, in coerenza con il fatto che la copertura assicurativa corretta decorre dall’1 ottobre 1991 presso l’INPDAP.

Personale cessato dal servizio dal 1° novembre 1991

La circolare stabilisce una temporanea esclusione delle operazioni di rimborso e annullamento per il personale cessato dal servizio dal 1° novembre 1991 in poi. Ciò deriva dal disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo richiamato, che riconosce a tale personale la facoltà di optare, entro 90 giorni dalla richiesta dell’INPS, per il trattamento di pensione liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Verifica delle posizioni dei cessati e destino dei contributi

Le Sedi devono individuare, con l’ausilio degli enti interessati, i nominativi e i recapiti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1° novembre 1991 in poi. Solo dopo la verifica delle loro posizioni e dopo l’eventuale esercizio dell’opzione pensionistica prevista, i contributi relativi al periodo dall’1 ottobre 1991 in poi dovranno essere trattati come segue:

  • restare acquisiti alla gestione del soppresso Fondo autoferrotranvieri;
  • oppure essere rimborsati agli enti, analogamente a quanto previsto per il restante personale.

Punti principali

Campo di applicazione e inquadramento degli enti interessati

La circolare si applica alle aziende classificate con csc 1.15.01 contraddistinte dai codici 1C o 1R, presumibilmente attribuiti a Comuni, Province e Regioni che gestiscono in economia pubblici servizi di trasporto. Nei casi dubbi l’individuazione deve essere effettuata tramite il fascicolo aziendale. Per tali enti deve essere disposta la variazione di inquadramento già richiamata dalla circolare n. 178/96.

Decorrenza dell’obbligo assicurativo presso INPDAP

In attuazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 414 del 29 giugno 1996, il personale dipendente da Comuni, Province e Regioni esercenti in economia il servizio di trasporto è assicurato presso l’INPDAP dall’1 ottobre 1991. Ne consegue che la contribuzione versata al soppresso Fondo autoferrotranvieri per il periodo successivo a tale data risulta indebitamente corrisposta.

Raccolta dei dati da parte degli enti e determinazione dell’indebito

Una volta individuati gli enti interessati, le sedi devono richiedere agli stessi la comunicazione, per ciascun lavoratore, della retribuzione mensile assoggettata a contribuzione nel Fondo e delle generalità dei dipendenti per i quali la contribuzione è stata denunciata dal 1° ottobre 1991 in poi. Sulla base di tali informazioni, e verificando i dati con la contribuzione effettivamente versata, va determinato l’ammontare dei contributi indebitamente versati.

Rimborso dei contributi e regolarizzazione della posizione assicurativa

Accertato l’indebito, il rimborso deve essere disposto previa apposita domanda. La circolare segnala inoltre la possibilità, ancora in esame, di trasferire direttamente la contribuzione all’INPDAP per la regolarizzazione della posizione assicurativa degli interessati, dietro autorizzazione dell’ente, che dovrà anche impegnarsi a rimborsare direttamente ai singoli lavoratori la quota di contribuzione a loro carico risultata versata in eccedenza.

Contributi da considerare nel calcolo dell’indebito

Nel calcolo devono essere tenuti presenti, oltre agli elementi forniti dalle aziende, anche i contributi effettivamente versati diversi dall’IVS, secondo le aliquote richiamate nell’allegato 2, tabella C, della circolare n. 178/96. Il contributo DS è dovuto solo per il personale privo di stabilità di impiego; il contributo ex ENAOLI è dovuto per il personale senza stabilità di impiego fino all’iscrizione all’ex INADEL, ora INPDAP, ai fini previdenziali comprensivi dell’assistenza agli orfani. La contribuzione TBC versata dal 1° ottobre 1991 non deve invece essere rimborsata, perché, pur non dovuta, ha comunque coperto il rischio nel periodo considerato.

Annullamento delle posizioni assicurative nel Fondo autoferrotranvieri

Per ciascun lavoratore interessato, la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo per il periodo successivo al 30 settembre 1991 deve essere annullata, in coerenza con il nuovo inquadramento previdenziale presso l’INPDAP.

Esclusione temporanea del personale cessato dal servizio dal 1° novembre 1991

Le operazioni di rimborso e annullamento non devono, al momento, riguardare il personale cessato dal servizio dal 1° novembre 1991 in poi. Ciò dipende dalla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. richiamato, che consente a tali lavoratori di optare, entro 90 giorni dalla richiesta dell’INPS, per il trattamento di pensione liquidato prima dell’entrata in vigore del decreto.

Verifica successiva delle posizioni dei cessati e destinazione dei contributi

Le sedi devono identificare, con l’aiuto degli enti interessati, i nominativi e i recapiti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1° novembre 1991 in poi. Dopo la verifica delle loro posizioni e l’eventuale esercizio dell’opzione prevista, i contributi relativi al periodo dall’1 ottobre 1991 in poi dovranno restare acquisiti alla gestione del soppresso Fondo autoferrotranvieri oppure essere rimborsati agli enti, analogamente a quanto previsto per il restante personale.

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