Cassazione Civile, Ordinanza n. 35022/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte dell'associazione pistoiese poi divenuta ricorrente, delle delibere adottate nel 2011 dalla sezione locale AIAS di Pistoia, contestate da AIAS nazionale, dalla sezione pistoiese e da due associate intervenute. In primo grado il tribunale aveva annullato le delibere e la corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo la legittimazione del pubblico ministero a intervenire o impugnare le deliberazioni di una associazione non riconosciuta e, conseguentemente, la necessità del rito collegiale; aveva inoltre ritenuto competente il tribunale di Roma in base allo statuto dell'AIAS nazionale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 23 c.c. e delle norme sul rito collegiale, sostenendo che nelle impugnazioni delle delibere associative il pubblico ministero sarebbe legittimato e sarebbe quindi necessaria la decisione collegiale; 2) violazione delle norme sulla competenza, insistendo per la competenza territoriale esclusiva del tribunale di Pistoia e contestando, in subordine, l'applicazione della clausola statutaria di foro romano; 3) violazione delle norme sulla legittimazione ad agire dell'AIAS nazionale e delle intervenute, oltre che dell'onere della prova, sostenendo che il commissario dell'AIAS nazionale non potesse agire e che non fosse provato il vincolo associativo delle intervenute; 4) ulteriore violazione delle norme sul potere dell'AIAS nazionale di incidere sulla sezione locale, deducendo anche lesione della libertà associativa e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente carente il ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa e, in particolare, per omessa indicazione del contenuto dei motivi di appello, requisito indispensabile ai fini dell'art. 366 c.p.c. Nondimeno ha anche osservato, in via aggiuntiva, che il primo motivo era infondato perché, in caso di impugnazione di delibere di associazioni non riconosciute, il pubblico ministero non ha potere di impugnazione né è parte necessaria del giudizio; ciò escludeva la necessità del rito collegiale e rendeva assorbita la censura sulla competenza fondata sull'art. 28 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la doglianza relativa alla competenza era in parte assorbita e in parte inammissibile, perché la sentenza d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma non efficacemente censurata, ossia la competenza di Roma fondata sullo statuto dell'AIAS nazionale. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non essendo stati indicati i passi della decisione impugnata né i corrispondenti motivi di appello, con impossibilità di verificare anche un eventuale giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 c.c.
La disposizione sull'impugnazione delle deliberazioni associative è stata richiamata per escluderne l'applicazione alle associazioni non riconosciute quanto al potere del pubblico ministero di impugnare le delibere.
artt. 50 bis c.p.c., 50 ter c.p.c., 50 quater c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della composizione collegiale del tribunale; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'intervento necessario del PM.
art. 69 c.p.c.
Invocato insieme alle norme sul PM, ma non ritenuto decisivo dalla Corte alla luce dell'insussistenza del potere di impugnazione del pubblico ministero.
art. 71 n. 1 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in connessione con la partecipazione del pubblico ministero; la Corte ne ha escluso l'applicazione nel caso concreto.
art. 19 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la competenza territoriale esclusiva del tribunale di Pistoia; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dalla esclusione della necessaria partecipazione del PM.
art. 28 c.p.c.
La sua applicazione è stata esclusa perché presupponeva l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, non sussistente nelle controversie su delibere di associazioni non riconosciute.
art. 29 c.c.
Richiamato nel secondo motivo sulla competenza; il testo non evidenzia un autonomo passaggio interpretativo della Corte su questa norma.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per contestare la legittimazione ad agire dell'AIAS nazionale e delle intervenute; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l'accertamento della prova del vincolo associativo delle intervenute; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro di legittimità processuale; non vi è una autonoma interpretazione decisoria oltre al rilievo di inammissibilità.
art. 10, lett. h), D.Lgs. 460/1997.
Invocato per sostenere limiti ai poteri dell'AIAS nazionale sulle sezioni locali e per escludere la legittimazione del commissario; il motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
art. 2377 c.c.
Richiamato per analogia in tema di impugnazione e di tardività; la Corte non ha svolto un esame di merito sulla sua applicabilità.
art. 18 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il riconoscimento di poteri autoritativi all'associazione nazionale violerebbe la libertà associativa; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 24 c.c.
Richiamato come norma sulla libertà associativa e sull'autonomia delle associazioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha applicato il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto dei motivi di appello, ritenendone la mancata osservanza causa di inammissibilità del ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità e per l'inammissibilità complessiva del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140.
Usato come base per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere dall'atto, senza ricorso ad atti esterni, l'origine della controversia, lo svolgimento del processo, le difese svolte nei gradi di merito e il contenuto della decisione impugnata; la sua mancanza comporta inammissibilità.
- Quando si impugna una sentenza sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, è necessario censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una ratio rende inammissibile la doglianza contro le altre per difetto di interesse.
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni di associazioni non riconosciute, il pubblico ministero non ha potere di impugnazione e non è parte necessaria del giudizio, perché la disciplina speciale dell'art. 23 c.c. è connessa al riconoscimento dell'ente e al controllo dell'autorità pubblica, assente negli enti di fatto.
- La deduzione di errori sulla legittimazione ad agire o sulla prova di fatti rilevanti in cassazione richiede una precisa indicazione del punto della decisione censurato e dei motivi di appello corrispondenti; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'affermazione dell'inammissibilità del ricorso per carenze dell'atto non esclude che la Corte possa richiamare, a maggior chiarezza, il merito di singole questioni; tuttavia tali rilievi restano aggiuntivi e non sostituiscono la ragione processuale assorbente.
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