Sentenza del 13/04/2015 n. 2147 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazioni - Estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato autonomamente l'estratto di ruolo, presumibilmente per contestare la pretesa tributaria in esso risultante, in assenza della regolare notifica dell'atto impositivo sottostante. La questione riguardava quindi l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla tutela giudiziaria ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La decisione
L'impugnazione è stata ritenuta non ammissibile. L'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione finanziaria e, come tale, non è autonomamente impugnabile: deve essere contestato insieme all'atto impositivo cui si riferisce. Se tale atto non è stato regolarmente notificato, il contribuente non ha un interesse concreto e attuale a instaurare una controversia tributaria mediante la sola impugnazione dell'estratto di ruolo. La decisione si pone in continuità con Cass. n. 6610/2013 e Cass. n. 6395/2014.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La norma richiede un interesse concreto e attuale alla tutela giudiziaria. In assenza della notifica dell'atto impositivo, la sola conoscenza dell'estratto di ruolo non rende attuale tale interesse, perché l'estratto è un atto interno e non produce autonomamente effetti impositivi nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile perché rappresenta un documento interno e non un atto impositivo o esecutivo diretto al contribuente.
- La contestazione deve essere rivolta all'atto impositivo o alla cartella di pagamento cui il ruolo si riferisce, normalmente mediante impugnazione congiunta quando l'atto è stato notificato.
- La mancata notifica dell'atto impositivo non consente automaticamente di impugnare il solo estratto di ruolo: occorre verificare se esista un atto successivo notificato o un concreto pregiudizio che renda attuale l'interesse ad agire.
- Prima di proporre ricorso è necessario individuare l'atto effettivamente lesivo e verificare la sua notifica, poiché l'impugnazione di un atto meramente interno può essere dichiarata inammissibile.
- La conclusione descritta riflette i principi giurisprudenziali richiamati e va verificata alla luce dell'eventuale evoluzione normativa e giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
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