Sentenza del 10/03/2017 n. 6167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la congruità del valore dichiarato in un atto del 12 novembre 1983 relativo alla vendita di un terreno con fabbricati urbani e rurali. L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior valore, contestando il valore dichiarato dai contraenti. Dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la CTR del Lazio aveva ritenuto congruo il valore dichiarato, considerando, tra l'altro, il valore catastale dei beni dotati di rendita, i lavori migliorativi eseguiti successivamente alla vendita e il vincolo cimiteriale gravante su oltre due terzi dell'immobile. L'Agenzia ha impugnato la decisione per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, sostenendo che il valore catastale non coincide necessariamente con il valore effettivo, e per insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR avesse valutato erroneamente o incompletamente la stima dell'UTE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR non aveva affermato che il valore catastale coincidesse con quello effettivo, ma lo aveva utilizzato soltanto come criterio indiretto per stimare i beni privi di rendita; pertanto, l'eventuale illogicità del criterio avrebbe potuto essere censurata soltanto sotto il profilo della motivazione. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze dell'Agenzia miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi probatori, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di lacune, contraddizioni o illogicità decisive nella motivazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile l'eccezione di giudicato esterno e ritenuta infondata l'eccezione relativa alla tardività del ricorso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere a R.A. le spese processuali, liquidate in Euro 5.000, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
La norma pone un limite al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma non stabilisce che il valore catastale debba necessariamente coincidere con il valore effettivo dell'immobile. Il valore catastale può tuttavia essere utilizzato dal giudice come elemento o criterio di valutazione, anche indiretto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non è il mezzo appropriato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha utilizzato un criterio estimativo, quando la censura riguarda in realtà la valutazione dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo in presenza di lacune, incoerenze o incongruenze tali da impedire di comprendere il percorso logico della decisione. Non consente una nuova valutazione delle prove o la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con quella della parte.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. Nel caso esaminato, la modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 non è stata applicata perché la relativa disciplina transitoria limita l'applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
Legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 17
Ha modificato il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., portandolo a sei mesi, ma tale modifica non era applicabile al giudizio in esame in base alla disciplina transitoria.
Legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1
Stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, escludendo nel caso concreto l'applicazione retroattiva del nuovo termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il valore catastale non equivale automaticamente al valore venale effettivo, ma può essere utilizzato dal giudice come uno degli elementi estimativi, soprattutto quando occorre ricavare per differenza il valore di beni privi di rendita.
- La contestazione di una stima dell'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra violazione di legge e vizio di motivazione: se si critica il criterio concreto utilizzato dal giudice o la valutazione delle prove, la censura riguarda normalmente il merito e non può essere proposta come semplice violazione normativa.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle perizie, dei sopralluoghi o degli altri elementi probatori, salvo che la motivazione del giudice sia realmente mancante, contraddittoria o logicamente incomprensibile.
- Nella valutazione del valore di un immobile devono essere considerate le condizioni esistenti al momento della compravendita; sopralluoghi o lavori eseguiti successivamente possono ridurre l'attendibilità della stima se modificano lo stato dei luoghi.
- Vincoli giuridici o urbanistici, come un vincolo cimiteriale, possono incidere significativamente sul valore effettivo dell'immobile e devono essere considerati nella stima.
- Quando una sentenza di cassazione dispone il rinvio, la decisione di rinvio deve rispettare le questioni già definite o necessariamente presupposte dalla sentenza di cassazione; ciò può impedire di far valere successivamente un giudicato esterno incompatibile con tale decisione.
- Per stabilire il termine applicabile a un'impugnazione occorre verificare la disciplina transitoria della legge che ha modificato il termine processuale, non essendo sempre sufficiente applicare automaticamente il principio generale tempus regit actum.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 676 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 683 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →