Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1341

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione del 30 giugno 2023 relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 e Lactococcus lactis DSM 11037 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione di undici preparati di batteri lattici utilizzati come additivi per l’insilaggio in mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione fonda il rinnovo sui pareri EFSA, che confermano la sicurezza dei preparati per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori. Il testo fissa condizioni specifiche di impiego e misure di protezione, stabilisce un regime transitorio per alcuni preparati e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011.

Rinnovo dell’autorizzazione di specifici preparati di batteri lattici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione del 2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi contenenti i preparati elencati nell’allegato, destinati a tutte le specie animali. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono interessati i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 e DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 e DSM 12856, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160 e DSM 11037. È prevista una disciplina transitoria per alcuni di tali preparati e per i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 secondo le norme precedenti, che possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione di specifici additivi per mangimi a base di batteri lattici

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di una serie di preparati microbici impiegati come additivi per l’insilaggio nei mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi, ed è adottato sulla base dei pareri scientifici favorevoli dell’EFSA.

Quadro normativo e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in forza del quale sono state presentate le domande di rinnovo per i preparati indicati nell’allegato. Le domande erano corredate delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 14, paragrafo 2. Nei pareri del 2021 e 2022 l’EFSA ha concluso che i richiedenti avevano fornito dati sufficienti a dimostrare che gli additivi restano sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso già autorizzate.

L’Autorità ha inoltre precisato che i preparati non sono irritanti per la pelle e per gli occhi, ma devono essere considerati potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Il laboratorio di riferimento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, ha ritenuto valide e applicabili alle nuove domande le conclusioni e le raccomandazioni delle valutazioni precedenti.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e, in particolare, i preparati di:

  • Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836
  • Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837
  • Lentilactobacillus buchneri DSM 16774
  • Pediococcus acidilactici DSM 16243
  • Pediococcus pentosaceus DSM 12834
  • Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245
  • Levilactobacillus brevis DSM 12835
  • Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121
  • Lactococcus lactis NCIMB 30160
  • Lentilactobacillus buchneri DSM 12856
  • Lactococcus lactis DSM 11037

Tali additivi sono classificati come additivi tecnologici nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Le indicazioni dell’allegato disciplinano composizione, titoli minimi, metodi di analisi, condizioni d’uso e durata dell’autorizzazione.

Contenuto dell’autorizzazione rinnovata

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione alle condizioni dell’allegato. Per ciascun preparato è indicato un contenuto minimo del prodotto formulato espresso in CFU per grammo di additivo, variabile a seconda del ceppo, con riferimento alle cellule vitali della specie microbica corrispondente.

Le prescrizioni comuni comprendono:

  • indicazione nelle istruzioni per l’uso delle condizioni di conservazione dell’additivo e delle premiscele;
  • tenore minimo di impiego di 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio;
  • obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori;
  • uso di dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie se i rischi non possono essere eliminati con le misure organizzative.

Prescrizioni specifiche per alcuni preparati

Per Lactococcus lactis NCIMB 30160 l’allegato aggiunge una condizione particolare: se il preparato è impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) deve essere utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

L’allegato riporta inoltre, per ciascun additivo, i metodi analitici di conteggio e identificazione. In sintesi, il conteggio è effettuato con metodi su agar MRS, secondo EN 15787 o ISO 15214 a seconda del ceppo, mentre l’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Misure transitorie e continuità di mercato

L’articolo 3 introduce una disciplina transitoria per alcuni preparati e per i mangimi che li contengono. I preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 e DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, nonché i mangimi prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

La Commissione motiva questa scelta osservando che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove condizioni autorizzative per tali preparati.

Abrogazione del precedente regolamento e durata dell’autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, che costituiva il precedente atto autorizzativo. Nell’allegato, la fine del periodo di autorizzazione per tutti i preparati è fissata al 23 luglio 2033.

Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento dell’Unione

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati elencati nell’allegato, classificati nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, alle condizioni ivi indicate.

Base giuridica e motivazione del rinnovo

Il rinnovo è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e si fonda sulla constatazione che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. I pareri EFSA hanno confermato la sicurezza dei preparati per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, con indicazione di potenziale sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Abrogazione del precedente atto di autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, a seguito del rinnovo dell’autorizzazione dei preparati e della scadenza di un’altra autorizzazione oggetto del medesimo regolamento.

Misure transitorie

L’articolo 3 consente che i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 e DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, nonché i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, restino sul mercato e siano utilizzati fino a esaurimento scorte.

Condizioni specifiche per i preparati autorizzati

Per ciascun additivo l’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione; prevede un tenore minimo di 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio; e impone agli operatori l’adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Requisiti particolari per Lactococcus lactis NCIMB 30160

Per Lactococcus lactis NCIMB 30160 l’allegato prevede, oltre alle regole generali, che se il preparato è impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) sia utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

Durata dell’autorizzazione

Per tutti i preparati elencati nell’allegato la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 23.7.2033.

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.