Regolamento (UE) 2023/1342
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342 della Commissione del 30 giugno 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo per mangimi destinati a pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione dell’enzima 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo zootecnico per determinate specie animali. L’atto si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso previste, e introduce specifiche condizioni tecniche, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2012 e disciplina un regime transitorio per le scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo per mangimi per pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, alla produzione, etichettatura, commercializzazione e utilizzo di mangimi, premiscele e materie prime per mangimi contenenti il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato. Riguarda le specie bersaglio pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, nell’ambito dei mangimi completi con umidità al 12%. Include anche prescrizioni per la tutela degli utilizzatori durante la manipolazione dell’additivo e delle premiscele. Sono previste misure transitorie per prodotti immessi sul mercato secondo la normativa precedente prima del 23 luglio 2023, con termini differenziati per premiscele e per mangimi composti/materie prime per mangimi.
Rinnovo dell’autorizzazione di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1342 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Aspergillus oryzae DSM 33699 come additivo per mangimi. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione.
Contesto e basi normative
La Commissione richiama in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché la procedura di rinnovo prevista dall’articolo 14 dello stesso regolamento. Il precedente preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012; il nuovo provvedimento sostituisce il ceppo produttore, passando da Aspergillus oryzae DSM 22594 a Aspergillus oryzae DSM 33699.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
Nel parere del 22 novembre 2022, l’EFSA ha concluso che il nuovo ceppo produttore non pone problemi di sicurezza e che il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Per gli utilizzatori, l’Autorità non ha potuto esprimersi su irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare in assenza di dati sulle formulazioni finali, ma ha ritenuto il prodotto un sensibilizzante delle vie respiratorie. Sul piano dell’efficacia, l’additivo è considerato efficace per pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe al dosaggio minimo di 500 FYT per kg di mangime completo.
Ambito soggettivo e specie bersaglio
L’autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi zootecnici" e il gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le specie interessate sono:
- pollame,
- suinetti svezzati,
- suini da ingrasso,
- scrofe.
L’allegato indica come titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
Caratteristiche del prodotto e metodi di analisi
L’additivo consiste in un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699, con attività minima di:
- 10 000 FYT/g in forma solida,
- 20 000 FYT/g in forma liquida.
Per la quantificazione dell’attività della fitasi sono previsti i seguenti metodi:
- per l’additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.4;
- per le premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.3;
- per i mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, EN ISO 30024.
Condizioni d’uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori
L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicati temperatura di conservazione, durata di conservazione e stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Misure transitorie e regime di commercializzazione
Per evitare interruzioni sul mercato, il regolamento prevede due discipline transitorie:
- i preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 23 gennaio 2024, conformemente alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024, sempre in conformità alla normativa previgente, possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte.
Abrogazione del precedente regolamento
Con l’articolo 2 è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012, che costituiva la precedente base autorizzativa del medesimo additivo. L’abrogazione è coerente con il rinnovo dell’autorizzazione e con l’aggiornamento del ceppo produttore.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 23 luglio 2033.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33699, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato. Il nuovo titolare indicato è DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 22 novembre 2022, ha concluso che il nuovo ceppo produttore non desta preoccupazioni per la sicurezza e che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni proposte. Per gli utilizzatori, l’Autorità non ha potuto concludere su irritazione cutanea, oculare o sensibilizzazione cutanea in assenza di dati sulle formulazioni finali, ma ha qualificato l’additivo come sensibilizzante delle vie respiratorie.
Efficacia e tenore minimo
L’additivo è ritenuto efficace per pollame, suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe al livello minimo raccomandato di 500 FYT/kg di mangime completo.
Abrogazione dell’autorizzazione precedente
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012, che autorizzava il precedente preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 22594.
Misure transitorie
I preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 23 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 23 luglio 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 23 luglio 2024 secondo la normativa previgente possono anch’essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni tecniche di impiego ed etichettatura
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate temperatura di conservazione, durata di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’allegato richiama inoltre metodi analitici specifici per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti (VDLUFA 27.1.4, VDLUFA 27.1.3 e EN ISO 30024).
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione riportato nell’allegato termina il 23 luglio 2033.
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