Regolamento (UE) 2023/1686
Regolamento delegato (UE) 2023/1686 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda taluni obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi e talune norme relative alla loro supervisione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro procedurale del regolamento delegato (UE) 2021/1698 per il riconoscimento e la supervisione delle autorità e degli organismi di controllo biologico operanti nei paesi terzi. L’intervento risponde, secondo i considerando, alle difficoltà pratiche generate dalla pandemia di COVID-19 e mira a garantire una transizione ordinata dal regime di equivalenza al regime di conformità. Introduce una deroga temporanea sulla "anzianità" degli audit in affiancamento per alcune domande, impone un nuovo audit entro due anni dal riconoscimento iniziale o dall’estensione del riconoscimento e chiarisce il dies a quo del periodo quadriennale tra due audit.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 sulle procedure di riconoscimento e supervisione delle autorità e degli organismi di controllo biologico nei paesi terzi, prorogando in via transitoria la validità di taluni audit in affiancamento e chiarendo termini e modalità di trasmissione dei nuovi audit.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che chiedono o hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per operare nel regime di conformità nei paesi terzi, con riferimento ai controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori biologici e sui prodotti biologici. Incide sulle domande di riconoscimento presentate alla Commissione e sugli obblighi successivi al riconoscimento, inclusa la trasmissione degli audit in affiancamento e l’aggiornamento del fascicolo tecnico. La deroga transitoria riguarda le domande presentate prima del 31 dicembre 2024; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2023/1686 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/1698, che disciplina le condizioni procedurali per il riconoscimento e la supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nei paesi terzi nel settore biologico. La modifica è motivata, nei considerando, dall’esigenza di facilitare il passaggio dal precedente regime di equivalenza al regime di conformità, anche alla luce delle difficoltà operative provocate dalla pandemia di COVID-19.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2018/848 costituisce il quadro di base sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 integra tale disciplina con regole procedurali per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo operanti nei paesi terzi, nonché con norme sulla loro supervisione, sui controlli e sulle azioni successive.
La modifica del 2023 mira in particolare a:
- evitare discontinuità nei flussi commerciali durante la transizione al regime di conformità;
- tenere conto delle difficoltà di pianificazione e svolgimento degli audit in affiancamento nei paesi terzi;
- rafforzare la tracciabilità e la periodicità della supervisione da parte della Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano le autorità di controllo e gli organismi di controllo che richiedono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, nonché quelli già riconosciuti. L’oggetto concreto è la documentazione da presentare nel fascicolo tecnico, la produzione e trasmissione degli audit in affiancamento, l’aggiornamento delle informazioni dopo il riconoscimento e la disciplina dei termini temporali entro cui tali attività devono avvenire.
Domanda di riconoscimento e audit in affiancamento
Per la domanda di riconoscimento, il fascicolo tecnico deve contenere una copia della relazione di valutazione più recente redatta dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente. Tale relazione deve includere le informazioni dell’allegato I, parte A, e una relazione di audit in affiancamento effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda.
In via eccezionale, per le domande presentate prima del 31 dicembre 2024, è ammessa una relazione riferita a un audit in affiancamento effettuato nei tre anni precedenti la domanda. La deroga ha natura transitoria e si applica per agevolare la continuità del riconoscimento nel passaggio tra i due regimi.
Nuovo audit entro due anni dal riconoscimento
È introdotto un nuovo obbligo di trasmissione di una relazione di audit in affiancamento entro due anni dal riconoscimento iniziale o dall’estensione del riconoscimento a un’ulteriore categoria di prodotti. La relazione deve essere redatta secondo l’allegato I, parte B, sezioni 1 e 2, e riguarda le categorie di prodotti per le quali il soggetto è stato riconosciuto o ha ottenuto l’estensione dell’ambito di riconoscimento.
Questo obbligo rafforza la supervisione della Commissione, che nella logica del regolamento deve poter valutare le prestazioni effettive dell’autorità o dell’organismo di controllo nell’ambito del regime di conformità.
Periodicità degli audit in affiancamento
Il regolamento chiarisce che l’intervallo tra due audit in affiancamento non può superare quattro anni. Il computo decorre dalla data del primo audit in affiancamento svolto dopo il riconoscimento iniziale o dopo l’estensione iniziale dell’ambito di applicazione a una nuova categoria di prodotti.
La precisazione elimina incertezze sul momento iniziale da cui far decorrere il periodo quadriennale e assicura uniformità applicativa nella pianificazione degli audit successivi.
Aggiornamento del fascicolo tecnico dopo il riconoscimento
Dopo il riconoscimento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo deve comunicare alla Commissione, in tempo utile e comunque non oltre 30 giorni di calendario, ogni modifica del contenuto del fascicolo tecnico. Tra queste modifiche sono espressamente inclusi i nuovi audit in affiancamento previsti dall'articolo 3, paragrafo 3 bis.
Si tratta di un obbligo di aggiornamento tempestivo che consente alla Commissione di mantenere sotto controllo la situazione del soggetto riconosciuto e di disporre di informazioni attuali ai fini della supervisione.
Modifica del periodo di riferimento per gli audit nella parte B dell’allegato I
L’allegato I, parte B, punto 3, lettera a), è modificato per prevedere che gli audit in affiancamento rilevanti ai fini del riconoscimento debbano essere stati svolti durante gli ultimi tre anni dall’organismo di accreditamento o dall’autorità competente ai fini del riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, per ciascuna categoria di prodotti per la quale è richiesto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848.
La modifica amplia il periodo utile di riferimento e si coordina con la disciplina transitoria prevista per le domande presentate prima del 31 dicembre 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Deroga temporanea sugli audit in affiancamento per la domanda di riconoscimento
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è modificato in modo che il fascicolo tecnico includa una copia della relazione di valutazione più recente, comprensiva di una relazione di audit in affiancamento effettuato nei due anni precedenti la domanda. In deroga, per le domande di riconoscimento presentate prima del 31 dicembre 2024, l'audit in affiancamento può essere stato effettuato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.
Nuova relazione di audit entro due anni dal riconoscimento
È inserito l'articolo 3, paragrafo 3 bis, che impone all'autorità di controllo o all'organismo di controllo di trasmettere, entro due anni dal riconoscimento iniziale o dall'estensione del riconoscimento a un'ulteriore categoria di prodotti, una nuova relazione di audit in affiancamento redatta secondo l'allegato I, parte B, sezioni 1 e 2, per le categorie di prodotti riconosciute.
Intervallo massimo tra due audit in affiancamento
L'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), è sostituito per chiarire che l'intervallo tra due audit in affiancamento non può superare quattro anni, decorrenti dalla data del primo audit in affiancamento svolto dopo il riconoscimento iniziale o dopo l'estensione iniziale dell'ambito di applicazione a una nuova categoria di prodotti.
Obbligo di comunicazione delle modifiche al fascicolo tecnico
L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito per stabilire che, dopo il riconoscimento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo deve comunicare alla Commissione, in tempo utile e comunque non oltre 30 giorni di calendario, le modifiche al contenuto del fascicolo tecnico, inclusi i nuovi audit in affiancamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis.
Estensione del periodo di riferimento degli audit nella domanda
Nell'allegato I, parte B, punto 3, lettera a), il periodo di riferimento per gli audit in affiancamento richiesti ai fini del riconoscimento ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 è portato a tre anni precedenti la domanda per ciascuna categoria di prodotti per cui si chiede il riconoscimento, invece dei due anni previsti in via ordinaria dal sistema di riferimento precedente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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