Regolamento (UE) 2023/1343
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1343 della Commissione del 30 giugno 2023 che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una misura di emergenza a favore di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia per attenuare gli effetti economici dell’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi dall’Ucraina. La Commissione mette a disposizione 100 milioni di EUR, ripartiti tra i cinque Stati membri secondo importi massimi predeterminati, con possibilità di un cofinanziamento nazionale supplementare fino al 200% dell’importo UE. La misura deve essere attuata con criteri oggettivi e non discriminatori, evitando distorsioni del mercato e sovracompensazioni, e soggiace a obblighi di rendicontazione verso la Commissione.
Istituzione di una misura di emergenza con aiuto UE per sostenere gli agricoltori dei settori cerealicolo e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, colpiti dall’aumento delle importazioni dall’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia e, sul piano materiale, agli agricoltori che producono i prodotti elencati nell’allegato: frumento (grano) e frumento segalato, segale, orzo, avena, granturco, triticale, miscele dei predetti prodotti, semi di ravizzone o di colza e semi di girasole, anche frantumati. La misura riguarda le perdite economiche connesse all’aumento delle importazioni di tali prodotti dall’Ucraina nelle regioni colpite. Le spese sono ammissibili solo per pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2023; gli Stati membri devono notificare informazioni alla Commissione entro il 30 settembre 2023 e un consuntivo entro il 15 maggio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri interessati.
Misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia
Il regolamento interviene in risposta agli effetti indiretti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sui flussi logistici dei prodotti agricoli ucraini. La Commissione richiama il ruolo dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina, ma rileva che permangono strozzature logistiche, aumento dei costi e pressione sui prezzi e sulla capacità di stoccaggio nei cinque Stati membri interessati, con pregiudizio per la redditività degli agricoltori locali.
Contesto e base giuridica
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che la situazione non sia riconducibile né a turbative di mercato ai sensi dell’articolo 219 né a crisi sanitarie o fitosanitarie ai sensi dell’articolo 220. Il regolamento viene quindi qualificato come intervento urgente per un problema specifico che colpisce alcune regioni di Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’aiuto riguarda gli agricoltori che producono i prodotti elencati nell’allegato, ossia:
- frumento (grano) e frumento segalato, segale, orzo, avena, granturco e triticale;
- miscele dei prodotti sopra indicati;
- semi di ravizzone o di colza, anche frantumati;
- semi di girasole, anche frantumati.
La finalità è compensare le perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni dall’Ucraina nelle regioni colpite dei cinque Stati membri. La distribuzione dell’aiuto deve avvenire tramite i canali più efficaci, con criteri oggettivi e non discriminatori, assicurando che i beneficiari finali siano gli agricoltori e che non si producano distorsioni del mercato o della concorrenza.
Importo dell’aiuto UE e ripartizione
L’articolo 1 istituisce un aiuto dell’Unione pari complessivamente a 100 milioni di EUR. L’articolo 2 ne stabilisce la ripartizione massima per Stato membro:
- Bulgaria: 9.770.000 EUR;
- Ungheria: 15.930.000 EUR;
- Polonia: 39.330.000 EUR;
- Romania: 29.730.000 EUR;
- Slovacchia: 5.240.000 EUR.
La ripartizione tiene conto del peso agricolo dei singoli Stati membri e della crescita relativa degli scambi di cereali e semi oleosi.
Aiuto nazionale supplementare e cumulo
Poiché il contributo UE copre solo una parte delle perdite effettive, ciascuno degli Stati membri interessati può concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% dell’importo UE assegnato. Tale facoltà è subordinata all’adozione di criteri oggettivi e non discriminatori e al rispetto del divieto di distorsioni del mercato e della concorrenza, nonché della sovracompensazione.
Il regolamento consente inoltre il cumulo con altre misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Tuttavia, gli Stati membri devono tener conto di ogni altro sostegno nazionale, unionale o privato destinato a compensare l’impatto delle importazioni dall’Ucraina, per evitare che l’aiuto complessivo superi il danno effettivo.
Ammissibilità della spesa, scadenze e cambio valutario
Le spese sostenute dagli Stati membri sono finanziabili dall’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 31 dicembre 2023. Anche il sostegno nazionale supplementare deve essere versato entro la stessa data.
Per Bulgaria, Ungheria, Polonia e Romania, che non hanno adottato l’euro, il regolamento fissa la data di entrata in vigore come fatto generatore del tasso di cambio, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Il regolamento precisa inoltre che l’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento delegato non si applica, poiché non sono ammessi pagamenti dopo il 31 dicembre 2023.
Obblighi informativi verso la Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, senza ritardo e comunque entro il 30 settembre 2023, una serie di informazioni dettagliate sulla progettazione e sull’esecuzione della misura: descrizione, criteri di calcolo e distribuzione, effetti attesi, azioni di verifica, misure per evitare distorsioni e sovracompensazioni, previsione mensile dei pagamenti fino al 31 dicembre 2023, livello di sostegno nazionale aggiuntivo e controlli sull’ammissibilità degli agricoltori e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Entro il 15 maggio 2024 devono inoltre comunicare gli importi totali pagati per ciascuna misura, distinguendo tra aiuto UE e aiuto nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri interessati, consentendo un’attuazione immediata della misura di emergenza.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della misura
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che la situazione generata dalle strozzature logistiche e dall’aumento delle importazioni dall’Ucraina costituisca un problema specifico che richiede un intervento urgente. L’obiettivo è sostenere eccezionalmente gli agricoltori dei settori interessati nelle regioni colpite.
Aiuto UE complessivo e beneficiari
L’articolo 1 mette a disposizione dei cinque Stati membri un aiuto dell’Unione pari a 100.000.000 EUR per erogare sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i prodotti indicati nell’allegato. Le misure nazionali devono compensare le perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni dall’Ucraina.
Ripartizione degli importi per Stato membro
L’articolo 2 fissa i massimali di spesa UE: 9.770.000 EUR per la Bulgaria, 15.930.000 EUR per l’Ungheria, 39.330.000 EUR per la Polonia, 29.730.000 EUR per la Romania e 5.240.000 EUR per la Slovacchia.
Aiuto nazionale supplementare
Ciascuno dei cinque Stati membri può concedere un aiuto nazionale supplementare fino al 200% dell’importo UE corrispondente, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché i pagamenti non determinino distorsioni del mercato o della concorrenza né sovraccompensazione. Il sostegno supplementare deve essere versato entro il 31 dicembre 2023.
Criteri di concessione e cumulo
Le misure devono essere adottate in base a criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite economiche degli agricoltori colpiti. È consentito il cumulo con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, ma occorre evitare la sovracompensazione tenendo conto di ogni altro sostegno nazionale, unionale o privato destinato a fronteggiare l’impatto delle importazioni dall’Ucraina.
Ammissibilità della spesa e tasso di cambio
Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento UE solo se i relativi pagamenti agli agricoltori sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2023. Per gli Stati membri che non usano l’euro, il tasso di cambio è determinato dalla data di entrata in vigore del regolamento, considerata fatto generatore ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Obblighi di notifica e monitoraggio
Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la descrizione delle misure, i criteri di calcolo e distribuzione dell’aiuto, gli effetti attesi, le azioni di verifica, le misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, la previsione mensile dei pagamenti fino al 31 dicembre 2023, il livello di sostegno nazionale supplementare e le misure di controllo dell’ammissibilità e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 15 maggio 2024 devono comunicare gli importi totali effettivamente versati, la ripartizione tra aiuto UE e nazionale, il numero e tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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