Ordinanza n. 2148/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 38719 del 23.09.2024, notificato il 14/10/2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, in riferimento al percorso di abilitazione su più classi di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento in più classi di concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 23 settembre 2024, notificato il 14 ottobre 2024, con cui è stata rigettata, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare con ordinanza n. 227 del 15 gennaio 2025, rimasta inoppugnata, il ricorrente ha proposto una nuova istanza cautelare, anche monocratica, deducendo la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028 e l’imminente scadenza del termine per presentare le domande di inserimento. La misura monocratica era stata già respinta con decreto presidenziale n. 1377 del 4 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che la questione sostanziale era già stata esaminata e respinta con la precedente ordinanza cautelare n. 227/2025, non impugnata, e che il ricorrente non aveva dedotto nuove e specifiche circostanze idonee a giustificare una modifica della precedente valutazione. La scadenza del termine per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze non è stata ritenuta sufficiente, poiché, qualora il ricorso fosse accolto nel merito, resterebbe possibile disporre successivamente l’inserimento nelle graduatorie o adottare altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento in Italia.
ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
È stata richiamata dal ricorrente per sostenere l’urgenza cautelare connessa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028.
Massime di principio
- Una nuova domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio non può essere accolta quando la questione sostanziale sia già stata valutata e respinta con una precedente ordinanza cautelare non impugnata, salvo che siano dedotte nuove e specifiche circostanze idonee a modificare la precedente valutazione.
- La scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento in una graduatoria non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, il giudice possa ancora disporre l’inserimento dell’interessato nella graduatoria o adottare altre misure ripristinatorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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