Ordinanza n. 727/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare, - del DDG 3059/2024 (PNRR 2) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (doc. 1), del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso ogni suo allegato (doc. 2); delle graduatorie di merito e degli idonei pubblicate in data 20.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19362 (doc. 3), della rettifica pubblicata in data 21.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19586 (doc. 4), della graduatoria pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21032 (doc. 5) della rettifica pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21114 (doc.7) da USR Piemonte per la classe di concorso A060, Regione Piemonte; nonché per quanto di ragione del Decreto 137/2025 del MIM e suoi allegati (doc. 8); di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti, comprese le graduatorie di merito e degli idonei relative alla classe di concorso A060 per la Regione Piemonte
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e il DDG 3059/2024, recanti la disciplina del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nonché le graduatorie di merito e degli idonei e le relative rettifiche pubblicate dall'USR Piemonte per la classe di concorso A060, oltre agli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. In ragione dell'elevato numero delle parti interessate, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. Ha inoltre ritenuto necessari chiarimenti scritti dell'amministrazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto la conversione del rito in quello previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, fissando la prosecuzione in una data compatibile con i termini PNRR. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate dall'ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio. La notificazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata nei successivi cinque giorni; entrambi i termini sono qualificati come perentori e il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni resistenti di fornire articolati chiarimenti scritti sui fatti di causa entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvertendo che l'inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La controversia relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR deve essere trattata secondo il rito speciale previsto dalla disposizione; il TAR ha quindi disposto la conversione del rito e fissato la prosecuzione nel rispetto dei termini PNRR.
art. 64 c.p.a.
La mancata produzione dei chiarimenti richiesti all'amministrazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, adeguando la fissazione della trattazione al rispetto dei termini connessi all'attuazione del PNRR.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini perentori sia per l'esecuzione della notificazione sia per il deposito della relativa prova; l'inosservanza di tali termini comporta l'improcedibilità.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti scritti sui fatti di causa entro un termine assegnato, avvertendo che la mancata esecuzione dell'incombente può essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
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