Sentenza del 11/01/2017 n. 184 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - Tributi armonizzati - Violazione art. 12, legge n. 212/2000 - Presupposti e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura non è sufficiente se si limita a denunciare in astratto l'omessa instaurazione del contraddittorio. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il contribuente deve indicare nel giudizio ragioni difensive concrete, non pretestuose e potenzialmente idonee a modificare l'esito dell'accertamento. In assenza di tale dimostrazione, la mera violazione dell'obbligo procedimentale non determina l'invalidità dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto, in particolare, per i tributi armonizzati. Ha sostenuto che la violazione dell'obbligo di interlocuzione preventiva dovesse comportare l'invalidità dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma tutela il diritto del contribuente a interloquire con l'Amministrazione finanziaria, ma la violazione del contraddittorio, nei tributi armonizzati, produce conseguenze invalidanti solo se il contribuente dimostra concretamente quale difesa avrebbe esercitato e che essa avrebbe potuto incidere sull'accertamento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e abbia dimostrato che tali ragioni avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
Nei tributi armonizzati esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, ma il contribuente deve superare una prova di rilevanza concreta: non basta la violazione formale, occorre dimostrare un'effettiva possibilità di incidere sul contenuto dell'atto.
Massime di principio
- Nei procedimenti riguardanti tributi armonizzati, l'Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto.
- La mancata attivazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
- Il contribuente deve indicare specificamente quali argomenti, documenti o contestazioni avrebbe presentato durante il contraddittorio.
- Le ragioni difensive devono essere concrete, pertinenti e potenzialmente idonee a modificare l'esito dell'accertamento; una contestazione meramente formale o astratta non è sufficiente.
- In una situazione analoga, è quindi essenziale dimostrare sia la violazione procedimentale sia il pregiudizio sostanziale derivante dalla mancata interlocuzione.
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