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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRPEG e IRAP relativi al 2002. La società contestava, principalmente, il criterio adottato dalla Commissione Tributaria Regionale per determinare l'investimento agevolabile ai sensi della cosiddetta Tremonti-bis, in relazione a un contratto di leasing finanziario finalizzato alla costruzione di un capannone industriale. La CTR aveva ritenuto agevolabili soltanto gli importi pagati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, equiparando tali pagamenti all'accettazione delle singole porzioni dell'opera. La società sosteneva invece che l'agevolazione dovesse essere calcolata sull'intero costo dell'investimento, senza limitarla ai soli importi corrisposti durante i SAL. Contestava inoltre la ripresa fiscale relativa a omessi versamenti contributivi e omesse dichiarazioni dei redditi dei lavoratori, sostenendo l'erronea qualificazione dei rapporti con società croate come interposizione fittizia di manodopera e lamentando il mancato adeguato esame della sentenza penale di assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva limitato l'agevolazione Tremonti-bis agli importi liquidati e pagati in base agli stati di avanzamento dei lavori. Secondo la Corte, in caso di investimento realizzato tramite leasing, l'agevolazione deve riferirsi all'intero costo di acquisto del bene strumentale da parte del concedente, non soltanto ai canoni o agli acconti pagati nel periodo d'imposta. La normativa non giustifica una diversa disciplina per il leasing immobiliare realizzato mediante appalto. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti; gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4, cosiddetta Tremonti-bis

    "per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria"

    L'agevolazione consisteva nella detassazione del 50% degli investimenti agevolabili eccedenti la media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti. Per gli investimenti realizzati mediante leasing, rileva l'intero costo di acquisto del bene strumentale, non soltanto i canoni o gli importi pagati nel periodo d'imposta.

  • D.L. n. 357 del 1994, art. 3, convertito dalla Legge n. 489 del 1994

    Le modalità applicative richiamate dalla Tremonti-bis confermano l'equiparazione fiscale tra l'acquisto diretto di beni strumentali e l'acquisizione tramite leasing.

  • Codice civile, artt. 1660 e 1666

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, le variazioni e l'esecuzione dell'appalto nonché l'accettazione e il pagamento di porzioni dell'opera. La Corte ha ritenuto che tali norme non potessero essere utilizzate per limitare l'investimento agevolabile ai soli importi risultanti dai SAL.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, ora art. 109

    Il principio di competenza relativo alla deduzione dei costi non è stato ritenuto decisivo per determinare l'ammontare dell'investimento agevolabile, trattandosi di una disciplina speciale di detassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal processo possono essere utilizzate come elementi indiziari, ma non sono normalmente sufficienti, da sole, a fondare la decisione.

  • Codice di procedura penale, art. 654

    La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi probatori acquisiti.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Il giudice tributario può valutare liberamente gli elementi indiziari, comprese le dichiarazioni extraprocessuali, purché la motivazione dia conto del loro valore e della loro incidenza.

Massime di principio

  • Quando un investimento agevolato è realizzato mediante leasing, salvo una diversa previsione normativa, l'agevolazione va normalmente parametrata al costo complessivo del bene strumentale acquisito dal concedente e consegnato all'utilizzatore, non ai soli canoni o acconti pagati nell'esercizio.
  • I pagamenti effettuati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori non equivalgono automaticamente all'accettazione definitiva di singole porzioni dell'opera né determinano, da soli, il momento fiscale dell'investimento: occorre esaminare il contratto, la natura dei pagamenti e la disciplina agevolativa applicabile.
  • Il principio generale di competenza dei costi non può prevalere su una disciplina speciale che individua autonomamente il momento e la base di calcolo dell'agevolazione fiscale.
  • Nel processo tributario una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice, ma non è priva di rilievo: deve essere valutata insieme agli altri elementi probatori.
  • Le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo possono avere valore indiziario sia a favore dell'amministrazione sia a favore del contribuente, ma normalmente devono essere corroborate da ulteriori elementi e non possono costituire da sole il fondamento della decisione.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti: per contestare la valutazione probatoria occorre indicare uno specifico vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo, non limitarsi a chiedere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare i capi cassati applicando i principi indicati dalla Cassazione.

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