Sentenza del 04/02/2016 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Pisa
Catasto - Proposta, con procedura DOCFA, di rendita da parte del titolare di diritti reali sull'immobile - Termine di dodici mesi assegnato all'Amministrazione per la determinazione della rendita definitiva - Esclusione della decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento dopo la scadenza del termine - Operatività "ex tunc" della rendita determinata dall'Ufficio nel termine annuale - Operatività "ex nunc" della rendita determinata oltre il termine annuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti del termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, entro il quale l'Ufficio dovrebbe determinare la rendita catastale definitiva dopo la presentazione della proposta DOCFA. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la scadenza del termine comportasse la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare la rendita o comunque impedisse alla rendita definitiva di produrre effetti retroattivi.
La decisione
La sentenza ha escluso che il decorso dei dodici mesi determini la decadenza dell'Amministrazione dal potere generale di verifica catastale. Se la rendita definitiva viene determinata entro il termine annuale, essa opera ex tunc, cioè retroattivamente dalla presentazione della dichiarazione. Se invece viene determinata dopo la scadenza dei dodici mesi, opera ex nunc, cioè dal momento della determinazione, con la conseguenza che, per il periodo precedente, restano applicabili gli effetti tributari della rendita proposta dal contribuente. La soluzione non viola la parità di trattamento, poiché anche il contribuente può chiedere la variazione della rendita.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La rendita proposta con la procedura DOCFA rimanga negli atti catastali fino a quando l'Ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva entro dodici mesi
Il termine di dodici mesi disciplina la permanenza della rendita proposta e gli effetti temporali della rendita definitiva, ma non costituisce un termine di decadenza dal potere generale di accertamento dell'Amministrazione.
Art. 4 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
Potere dell'Amministrazione di effettuare successive verifiche, senza limiti di tempo, sui dati dell'iscrizione in catasto avvenuta con la procedura DOCFA
La norma primaria conserva in capo all'Amministrazione il potere di verificare e rettificare la rendita catastale anche dopo la scadenza del termine annuale previsto dalla disciplina regolamentare.
Massime di principio
- La scadenza di un termine regolamentare per l'azione dell'Ufficio non comporta automaticamente la decadenza dal potere accertativo: occorre che la decadenza sia prevista da una norma primaria o espressa in modo chiaro.
- Nel sistema DOCFA, la rendita proposta dal contribuente resta rilevante finché l'Ufficio non determina quella definitiva.
- Una rendita definitiva accertata entro dodici mesi può produrre effetti retroattivi; se accertata oltre tale termine, produce effetti solo per il futuro.
- Il contribuente può utilizzare la rendita proposta per gli effetti fiscali del periodo anteriore a un accertamento tardivo dell'Ufficio, ma può anche presentare autonomamente un'istanza di variazione catastale.
- La determinazione della rendita ha natura accertativa e può incidere su una pluralità di tributi; per questo la tempestività dell'Ufficio rileva soprattutto ai fini dell'efficacia temporale, non dell'esistenza del potere di accertamento.
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