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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Enunciazione di contratto di fideiussione - Inerente operazione di finanziamento - Tassazione proporzionale in materia di registro quali atti autonomi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'enunciazione in una procedura monitoria del contratto di fideiussione e delle relative lettere di garanzia, collegate a un precedente contratto di finanziamento assoggettato a imposta sostitutiva. Il punto centrale è stabilire se l'accessorietà civilistica della fideiussione e l'interconnessione con il finanziamento comportino l'unicità della tassazione oppure se la fideiussione debba essere considerata un negozio autonomo ai fini tributari.

La decisione

La sentenza ha ritenuto dovuta la tassazione proporzionale della fideiussione con aliquota dello 0,5%. L'enunciazione del contratto e delle lettere di fideiussione nella procedura monitoria costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, anche quando la garanzia sia collegata a un finanziamento già assoggettato a imposta sostitutiva. È stata esclusa l'esistenza di un generale principio di unicità della tassazione e non è stata ritenuta decisiva, in ambito tributario, l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale.

Norme richiamate

  • Imposta di registro sui contratti di fideiussione

    La fideiussione, quando enunciata nella procedura monitoria, è tassata proporzionalmente come negozio autonomo, anche se collegata a un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva.

  • Disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti

    L'applicazione dell'imposta sostitutiva al contratto di finanziamento non assorbe automaticamente la tassazione degli atti autonomi, come le fideiussioni, successivamente enunciati o considerati ai fini dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'accessorietà civilistica di una garanzia non comporta necessariamente l'assorbimento fiscale dell'atto nel contratto principale.
  • Quando un contratto di fideiussione viene enunciato in un atto soggetto a registrazione, può essere tassato autonomamente con imposta proporzionale, anche se il contratto garantito è già stato assoggettato a imposta sostitutiva.
  • L'imposta sostitutiva applicata al finanziamento non determina, di per sé, l'esenzione o l'unicità di tassazione per tutti gli atti collegati all'operazione.
  • Nelle controversie analoghe occorre verificare sia il contenuto dell'atto enunciante sia l'autonomia giuridico-tributaria della garanzia, senza basarsi esclusivamente sul suo carattere accessorio nel diritto civile.

Testo integrale

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