Sentenza del 23/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Enunciazione di contratto di fideiussione - Inerente operazione di finanziamento - Tassazione proporzionale in materia di registro quali atti autonomi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'enunciazione in una procedura monitoria del contratto di fideiussione e delle relative lettere di garanzia, collegate a un precedente contratto di finanziamento assoggettato a imposta sostitutiva. Il punto centrale è stabilire se l'accessorietà civilistica della fideiussione e l'interconnessione con il finanziamento comportino l'unicità della tassazione oppure se la fideiussione debba essere considerata un negozio autonomo ai fini tributari.
La decisione
La sentenza ha ritenuto dovuta la tassazione proporzionale della fideiussione con aliquota dello 0,5%. L'enunciazione del contratto e delle lettere di fideiussione nella procedura monitoria costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, anche quando la garanzia sia collegata a un finanziamento già assoggettato a imposta sostitutiva. È stata esclusa l'esistenza di un generale principio di unicità della tassazione e non è stata ritenuta decisiva, in ambito tributario, l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale.
Norme richiamate
Imposta di registro sui contratti di fideiussione
La fideiussione, quando enunciata nella procedura monitoria, è tassata proporzionalmente come negozio autonomo, anche se collegata a un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva.
Disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al contratto di finanziamento non assorbe automaticamente la tassazione degli atti autonomi, come le fideiussioni, successivamente enunciati o considerati ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'accessorietà civilistica di una garanzia non comporta necessariamente l'assorbimento fiscale dell'atto nel contratto principale.
- Quando un contratto di fideiussione viene enunciato in un atto soggetto a registrazione, può essere tassato autonomamente con imposta proporzionale, anche se il contratto garantito è già stato assoggettato a imposta sostitutiva.
- L'imposta sostitutiva applicata al finanziamento non determina, di per sé, l'esenzione o l'unicità di tassazione per tutti gli atti collegati all'operazione.
- Nelle controversie analoghe occorre verificare sia il contenuto dell'atto enunciante sia l'autonomia giuridico-tributaria della garanzia, senza basarsi esclusivamente sul suo carattere accessorio nel diritto civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 23 gen 2017Sentenza del 23/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →