Ordinanza n. 2769/2026 - Roma, Sezione 2B
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO del giudizio: per l’annullamento, - della determinazione dirigenziale n. repertorio CU/1440/2025 del 07/07/2025, avente a oggetto l’“ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via di Femminamorta n. 250 […]” notificata in data 2/09/2025, nella parte in cui erra nella qualificazione di taluni interventi edilizi; - della determinazione dirigenziale n. repertorio CU/1918/2025 del 12/09/2025, avente a oggetto l’“annullamento in autotutela della S.C.I.A. di ampliamento di superficie di somministrazione su area esterna privata prot. CU/444aa del 16/04/2025- Fiere e Fiere S.r.l. via di Femminamorta, n. 250”, notificata in data 19/09/2025; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale n. prot. CU/14583/2026 del 11/0272026 – acquisizione di diritto delle aree site in via di Femmina Morta n. 250 oggetto di un intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate – immissione del Comune di Roma nel possesso delle suddette aree e manufatti (art. 31 D.P.R. n. 380/2001 ed art. 15, co. 2 e co. 3, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i.), notificata in data 26/02/26; - della determinazione dirigenziale n. prot. CU 5971/2026 del 21/01/26 recante “ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Roma, Via di Femminamorta n. 250 (art. 15 L. R. n. 15/2008 e s.m.i., art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)”, notificata in data 16/03/2026; C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale n. prot. CU/37301/2026 del 7/04/2026 recante “demolizione d’ufficio in danno delle opere abusive eseguite in via pagina 3 di 23 di Femmina Morta n. 250 (art. 15, Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i. - art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)”, notificata in data 9/04/26;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive, annullamento in autotutela della SCIA, ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, acquisizione delle aree e successiva demolizione d'ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione a rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati, limitatamente alla tettoia e alla tamponatura laterale, nonché l'annullamento in autotutela della SCIA relativa all'ampliamento della superficie di somministrazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l'acquisizione delle aree e delle opere abusive e l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria di € 20.000,00. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la demolizione d'ufficio in danno. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità derivata degli atti esecutivi per l'asserita erronea qualificazione degli interventi edilizi, il difetto di motivazione dell'importo della sanzione, nonché vizi propri della demolizione d'ufficio, quali difetto di motivazione e indeterminatezza. Ha inoltre prospettato l'illegittimità degli abusi diversi dalla tettoia e dalla tamponatura laterale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'acquisizione delle aree, perché tale atto era stato annullato d'ufficio dall'Amministrazione. Quanto alla sanzione pecuniaria di € 20.000,00, è stato escluso il periculum in mora, poiché le somme eventualmente non dovute avrebbero potuto essere ripetute, ed è stato comunque ritenuto insussistente il fumus boni iuris: il provvedimento era congruamente motivato mediante il richiamo alla gravità dell'abuso. Con riferimento alla demolizione d'ufficio, il Collegio ha escluso l'illegittimità derivata relativa alla tettoia e alla tamponatura laterale. La pertinenzialità dell'opera non è sufficiente a qualificarla come intervento di edilizia libera; inoltre, le opere erano prive di amovibilità e temporaneità e consentivano l'utilizzo stabile dell'area, nella quale erano presenti impianti elettrici e mobilio. Le censure relative agli altri abusi, dedotte per la prima volta contro la demolizione d'ufficio anziché contro l'originaria ordinanza di demolizione, sono state ritenute inammissibili. I vizi propri della demolizione d'ufficio sono stati ritenuti infondati: non occorreva una motivazione ulteriore, trattandosi di attività vincolata, e l'atto non era indeterminato, dovendo essere letto congiuntamente all'ordinanza di demolizione richiamata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per difetto di periculum e di fumus.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dei provvedimenti di acquisizione delle aree e di demolizione delle opere abusive.
art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001
Le VEPA e gli interventi analoghi rientrano nell'edilizia libera solo entro i limiti funzionali indicati dalla norma; non vi rientrano opere che realizzino spazi stabilmente chiusi, con variazione di volumi o superfici o mutamento di destinazione d'uso.
art. 15, commi 2 e 3, l.r. Lazio 15/2008
È richiamato quale fondamento regionale dell'acquisizione delle aree, della sanzione pecuniaria e della demolizione delle opere abusive.
Massime di principio
- La pertinenzialità di un'opera edilizia non è, di per sé, sufficiente a escludere l'obbligo di previo titolo abilitativo e a ricondurre l'intervento all'edilizia libera.
- Le opere destinate a creare spazi stabilmente chiusi, con variazione di volume o superficie o con mutamento della destinazione d'uso, non possono essere qualificate come edilizia libera in ragione della loro eventuale assimilazione a VEPA; rilevano anche l'assenza di amovibilità e temporaneità e l'utilizzo stabile dell'area, desumibile dalla presenza di impianti e arredi.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio economico derivante dal pagamento di una sanzione pecuniaria sia reversibile mediante ripetizione delle somme eventualmente non dovute.
- La demolizione d'ufficio di opere abusive, in quanto attività vincolata, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'individuazione dell'abuso; l'atto può essere interpretato congiuntamente all'originaria ordinanza di demolizione per verificarne oggetto e contenuto.
- Le censure relative ad abusi diversi da quelli contestati con l'originario provvedimento repressivo non possono essere dedotte per la prima volta contro il successivo atto di demolizione d'ufficio e sono inammissibili in tale sede.
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