Sentenza n. 1876/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1869/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6754/2023, dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.390,98, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1869/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.390,98, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1869/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, notificata il 9 luglio 2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.390,98, oltre interessi, per retribuzione professionale docente. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, non delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ritualmente azionabile il titolo, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero il 9 luglio 2024, e ha accertato che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l’incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario. La ricorrente dovrà segnalare al commissario l’infruttuoso decorso del termine, indicando il codice fiscale. Il compenso commissariale è considerato compreso in quello già percepito dal dirigente o funzionario pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza, considerata la serialità delle inottemperanze relative alla retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La domanda di esecuzione del giudicato è trattata con il rito dell’ottemperanza previsto dall’art. 114 c.p.a.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 09.07.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
Per azionare il giudicato civile, la sentenza deve essere attestata conforme all’originale; dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023) ed è stata così notificata, in data 09.07.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
La riformulazione dell’art. 475 c.p.c. ha eliminato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023) ed è stata così notificata, in data 09.07.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
In combinato disposto con l’art. 3, comma 34, il comma 8 ha reso non più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per l’avvio di azioni esecutive contro l’Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
- Per l’ottemperanza di una sentenza civile notificata dopo il 28 febbraio 2023, è sufficiente che il titolo sia attestato conforme all’originale; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.
- In caso di inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva e attribuirgli la facoltà di delegare l’incarico a dirigenti o funzionari di altre articolazioni della stessa amministrazione, anche al di fuori dei rapporti gerarchici e delle competenze ordinarie.
- Il commissario ad acta può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa destinati al pagamento o altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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