Sentenza del 05/10/2016 n. 19857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF, regionali e comunali che riteneva indebitamente applicate dall'INPS sull'intero importo della pensione integrativa. Sosteneva che la base imponibile dovesse essere limitata all'87,50% della prestazione. La Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano accolto la domanda. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che il Fondo CAP non rientrasse tra le forme di previdenza complementare soggette al regime agevolato e, dall'altro, che, dopo le modifiche normative, le prestazioni erogate successivamente alla decorrenza della nuova disciplina dovessero essere tassate sull'intero importo, salvo la parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta.
La decisione
La Cassazione ha riconosciuto che il Fondo CAP, anche se non risultava autonomamente iscritto all'albo COVIP, era confluito nell'INPS e doveva essere considerato una forma di previdenza complementare. Ha inoltre stabilito che la pensione integrativa conserva natura distinta dalla pensione obbligatoria, anche quando l'INPS eroga le due componenti in un'unica soluzione. Tuttavia, ha ritenuto errata la decisione della CTR perché le prestazioni pensionistiche oggetto della controversia erano state erogate dopo l'entrata in vigore della disciplina che aveva superato il criterio automatico dell'87,50%. Per tali prestazioni la tassazione doveva avvenire sull'importo complessivo, al netto soltanto della parte corrispondente a redditi già tassati, se determinabile. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La pensione integrativa erogata dal Fondo CAP rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché il Fondo costituisce una forma di previdenza complementare.
D.P.R. n. 917/1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335/1995, art. 11, comma 8
Le prestazioni periodiche indicate dall'art. 47, comma 1, lett. h-bis, costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto.
La tassazione sull'87,50% era prevista dalla disciplina applicabile in una determinata fase temporale, ma non poteva essere estesa alle prestazioni erogate dopo la successiva modifica normativa.
D.P.R. n. 917/1986, art. 48-bis, lett. d, come modificato dal D.Lgs. n. 47/2000
Le prestazioni pensionistiche si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli determinabili previsti dalla normativa.
Per le prestazioni erogate nel periodo successivo alla decorrenza della riforma, la base imponibile non è automaticamente ridotta all'87,50%; si esclude soltanto la quota di redditi già tassati, se individuabile.
D.Lgs. n. 124/1993
Disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.
La disciplina si applica a tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle preesistenti alla sua entrata in vigore; la trasformazione o confluenza del Fondo CAP non elimina la sua natura integrativa.
D.Lgs. n. 124/1993, art. 18
Sono ricomprese le forme pensionistiche complementari istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge delega.
I cosiddetti vecchi fondi integrativi non sono automaticamente esclusi dalla disciplina della previdenza complementare.
L. n. 70/1975
La legge riguarda gli enti pubblici non economici e i relativi fondi integrativi; la Cassazione ha ritenuto che anche i fondi preesistenti degli enti interessati siano soggetti alla disciplina della previdenza complementare.
L. n. 144/1999, art. 64
La previsione di nuove forme di previdenza complementare e la soppressione dei vecchi fondi non esclude l'esistenza né la rilevanza fiscale delle precedenti forme integrative.
D.Lgs. n. 314/1997, artt. 3 e 4
Ha modificato la disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, mantenendo temporaneamente il riferimento all'87,50%.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una pensione integrativa occorre individuare con precisione la data di erogazione e la disciplina vigente in quel momento; non è sufficiente considerare la data di maturazione del diritto.
- La natura integrativa o complementare della prestazione può sussistere anche quando la pensione obbligatoria e quella integrativa sono materialmente pagate dall'INPS con un unico accredito, purché siano distinguibili i relativi titoli giuridici.
- La mancata iscrizione autonoma del vecchio fondo all'albo COVIP non esclude necessariamente l'applicazione della disciplina della previdenza complementare, soprattutto quando il fondo sia confluito in un ente soggetto ai controlli previsti dalla legge.
- Il criterio della tassazione sull'87,50% non è applicabile indiscriminatamente a tutte le pensioni integrative: per i periodi successivi alla riforma fiscale, la regola generale è la tassazione sull'importo lordo, con esclusione della sola quota di redditi già tassati, se determinabile.
- In caso di richiesta di rimborso fiscale, il contribuente deve dimostrare sia la natura integrativa della prestazione sia l'applicabilità temporale del regime agevolato e l'eventuale quota già assoggettata a imposta.
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