Ordinanza n. 5/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comandante p.t. dell’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, prot. n. -OMISSIS- del 18.9.2025, notificato il 3.10.2025 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare dell’inibizione dal lavoro per giorni tre e del provvedimento di rigetto dell’istanza in autotutela, prot. n. -OMISSIS-del 31.10.2025 e notificato in pari data, nonché di ogni altro atto connesso, collegato o comunque presupposto rispetto a quello sopra indicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare dell’inibizione dal lavoro per tre giorni e successivo rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dal Comandante pro tempore dell’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, nonché il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia che il ricorrente aveva prospettato, quale pregiudizio cautelare ulteriore, l’avvio di una nuova contestazione disciplinare relativa alla medesima condotta.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. La sanzione disciplinare era già stata interamente eseguita nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2025; pertanto non sussisteva un pregiudizio attuale suscettibile di essere evitato mediante la sospensione cautelare. È stato inoltre ritenuto meramente ipotetico e non attuale il pregiudizio collegato all’eventuale avvio di una nuova contestazione disciplinare sulla medesima condotta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri dell’art. 55 c.p.a.; la domanda è stata rigettata per insussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando il provvedimento sanzionatorio è già stato integralmente eseguito e non residua un pregiudizio attuale suscettibile di essere evitato o rimosso mediante la misura cautelare.
- Il periculum in mora deve essere concreto, attuale e dimostrato; il pregiudizio collegato al possibile avvio futuro di un nuovo procedimento disciplinare è meramente ipotetico e non integra, da solo, il presupposto per la tutela cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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