Cassazione Civile, Sentenza n. 18940/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IMU riferito all'anno 2014. La ricorrente ha dedotto che, pur essendo proprietaria del terreno, era stata spogliata del possesso a causa di occupazione abusiva da parte di vicini e quindi privata della disponibilita e dell'utilizzo del bene; perciò sosteneva che non doveva essere considerata soggetto passivo IMU per il periodo di occupazione. Ha inoltre sollevato questione di legittimita costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede l'esenzione per immobili occupati abusivamente, e ha censurato il mancato esame di fatto decisivo relativo alla completa privazione dei poteri di fatto sul bene, comunque risultante anche da pronunce del Tribunale di Latina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo per effetto di una pronuncia sopravvenuta della Corte Costituzionale (sentenza n. 60 del 18 aprile 2024) che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili e non disponibili se e stata presentata denuncia all'autorita giudiziaria per occupazione abusiva o iniziata azione penale. La Cassazione ha ritenuto applicabile lo jus superveniens e la retroattivita della pronuncia della Consulta, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per il riesame della controversia alla luce della pronuncia costituzionale; ha altresi pronunciato per le spese di questo giudizio di legittimita.
Norme richiamate
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
disposizione oggetto della declaratoria di illegittimita nella parte in cui non prevedeva l'esenzione per immobili occupati abusivamente
prima della pronuncia della Corte Costituzionale la norma riteneva soggettivamente passivo il proprietario anche se privo di disponibilita materiale; la Consulta ha ritenuto tale disciplina incostituzionale nella parte indicata e il giudice di legittimita ha applicato la declaratoria sopravvenuta.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 42, 53
art. 3 comma 1; art. 42 comma 2; art. 53 comma 1
richiamate nella questione di legittimita costituzionale per il principio di capacita contributiva e di tutela della proprieta; la Corte Costituzionale ha ritenuto che la mancata esenzione era contraria al principio di capacità contributiva.
Corte Costituzionale, sentenza n. 60 del 18 aprile 2024
pronuncia che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 nel testo applicabile ratione temporis
ha stabilito che gli immobili non utilizzabili e non disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per occupazione abusiva non devono assoggettarsi a IMU per il periodo in cui sussistono tali condizioni; la sentenza ha valore retroattivo salvo situazioni giuridiche consolidate.
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 81; legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 759
modifica normativa che dal 1 gennaio 2023 ha esplicitato l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente
il legislatore ha recepito la disciplina di esenzione per gli immobili occupati abusivamente a decorrere dal 1 gennaio 2023; la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario riconoscere l'esenzione anche prima per ragioni di ragionevolezza e capacita contributiva.
Codice penale, artt. 614 comma 2 e 633
articoli richiamati come fattispecie di reato per le quali la denuncia giustifica l'esenzione
la pronuncia della Consulta collega l'esenzione IMU alle denunce presentate in relazione ai reati di occupazione abusiva disciplinati da tali norme.
Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 comma 3
disciplina degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalita
la sentenza di illegittimita ha efficacia retroattiva dal giorno successivo alla pubblicazione salvo diversa indicazione della Consulta; la Corte di Cassazione ha applicato la retroattivita, con i limiti delle situazioni giuridiche consolidate.
Massime di principio
- Se il proprietario subisce un'occupazione abusiva che rende l'immobile non utilizzabile e non disponibile e ha tempestivamente presentato denuncia o iniziato azione penale, in linea generale non deve essere considerato soggetto passivo IMU per il periodo interessato.
- La pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimita di una norma fiscale opera retroattivamente salvo situazioni giuridiche consolidate; pertanto le controversie in corso devono essere riesaminate alla luce della declaratoria, ma gli effetti possono essere esclusi se si sono gia consolidate situazioni giuridiche definitive.
- Per ottenere l'esenzione o la riforma di un accertamento IMU il proprietario deve documentare la denunzia/azione penale e provare che l'immobile e divenuto non utilizzabile e indisponibile per il periodo dedotto.
- Gli uffici comunali e le commissioni tributarie devono riesaminare gli accertamenti IMU che vertono su immobili occupati abusivamente quando sussista la denuncia e il periodo di indisponibilita, tenendo conto della pronuncia della Consulta e della retroattivita applicabile.
- In presenza di controversie analoghe e di decisioni favorevoli della Corte Costituzionale e opportuno valutare la possibile richiesta di rimborso o la deduzione della sopravvenuta incostituzionalita negli opposizioni o nei gradi di giudizio ancora aperti.
- Occorre verificare l'assenza di situazioni consolidate (per es. giudicati formatisi sulla base della norma poi dichiarata incostituzionale) che possano limitare l'effetto retroattivo della declaratoria e incidere sul diritto al rimborso.
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