Sentenza n. 1827/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo del decreto di guardia giurata volontaria zoofila
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo, fondato su un rapporto informativo della polizia municipale dal quale risultava il suo deferimento all’autorità giudiziaria per numerose violazioni, tra cui maltrattamento di animali, cattura e detenzione di fauna selvatica, violazioni edilizie e sismiche, allevamento abusivo e irregolarità nella detenzione e registrazione di cani. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento. In particolare, ha lamentato che il Prefetto si fosse limitato a ripetere le ragioni del preavviso di rigetto, senza esaminare le osservazioni e i documenti presentati; ha inoltre contestato la mancata applicazione del criterio seguito in un distinto procedimento relativo alla detenzione di armi, conclusosi con archiviazione, e l’aver desunto l’inaffidabilità dalle sole contestazioni penali senza un’autonoma valutazione della sua condotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Ha ritenuto che la nomina a guardia giurata zoofila sia un’autorizzazione di polizia subordinata a requisiti rigorosi di buona condotta e affidabilità, valutati in via preventiva e prognostica. Il deferimento all’autorità giudiziaria non costituisce di per sé causa automaticamente ostativa e non equivale a una condanna, ma i fatti sottostanti possono essere considerati dall’autorità di pubblica sicurezza se acquisiti ritualmente e apprezzati autonomamente nel caso concreto. Nella vicenda, l’amministrazione aveva esaminato le osservazioni difensive e aveva motivato il giudizio negativo richiamando una pluralità di fatti gravi e caratterizzati da continuità, anche offensivi degli animali; il percorso logico era ricostruibile e non manifestamente illogico o irragionevole. L’esito del distinto procedimento concernente la detenzione di armi non imponeva una diversa decisione sul rinnovo del titolo, trattandosi di valutazioni amministrative autonome. Il giudice ha quindi escluso i vizi dedotti.
Norme richiamate
artt. 133 e ss. r.d. 773/1931 (TULPS)
La qualifica di guardia particolare giurata volontaria zoofila costituisce un’autorizzazione di polizia disciplinata dagli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S., conferita dal Prefetto, per una durata biennale, a chi intende esercitare attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 189/2004, per conto di una associazione legittimata a chiederne il rilascio.
La qualifica di guardia giurata zoofila è un’autorizzazione di polizia prefettizia, temporanea e subordinata ai requisiti previsti dalla disciplina di pubblica sicurezza.
art. 138 r.d. 773/1931 (TULPS)
La disciplina di rango nazionale, riconducibile alla matrice generale dell’articolo 138, r.d. n. 773/1931, presuppone che il soggetto che chiede la nomina di taluno a guardia particolare giurata sia legittimato a farlo, oltre – ovviamente - al possesso dei requisiti di buona condotta ed altro, previsti dal predetto articolo 138.
La nomina richiede la legittimazione del soggetto che la richiede e il possesso, da parte dell’interessato, dei requisiti di buona condotta previsti dall’art. 138.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Resta infatti fermo che, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità richiesto dagli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., l’Amministrazione può prendere in considerazione tutti gli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, purché non attribuisca al deferimento all’A.G. efficacia automaticamente ostativa e fondi la propria determinazione su una autonoma e adeguata valutazione del caso concreto.
Nel valutare l’affidabilità richiesta per le autorizzazioni di polizia, l’amministrazione può considerare anche fatti oggetto di deferimento penale, purché non li tratti come causa automatica di esclusione e svolga una valutazione autonoma e adeguata.
art. 6, comma 2, l. 189/2004
La qualifica di guardia particolare giurata volontaria zoofila costituisce un’autorizzazione di polizia disciplinata dagli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S., conferita dal Prefetto, per una durata biennale, a chi intende esercitare attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 189/2004, per conto di una associazione legittimata a chiederne il rilascio.
La disposizione individua l’attività di vigilanza zoofila per conto di un’associazione legittimata, svolta previo conferimento prefettizio della qualifica.
Massime di principio
- Il rinnovo della qualifica di guardia particolare giurata zoofila, quale autorizzazione di polizia connessa a funzioni di vigilanza di rilievo pubblicistico e alla disponibilità di armi, presuppone un giudizio particolarmente rigoroso di buona condotta e affidabilità, di natura preventiva e prognostica.
- L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti oggetto di procedimento penale che non si sia concluso con una condanna, purché tali fatti siano ritualmente acquisiti, non siano considerati automaticamente ostativi e siano autonomamente valutati e motivatamente collegati all’idoneità del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio prognostico di affidabilità dell’autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza o al travisamento dei fatti.
- L’esito di un distinto procedimento amministrativo in materia di detenzione di armi non vincola l’autorità chiamata a decidere sul rinnovo della qualifica di guardia giurata, quando i due procedimenti comportano valutazioni autonome.
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