Cassazione Penale, Sentenza n. 24939/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per effetto di una successiva condanna cumulata che supera i limiti dell'art. 163 cod. pen. Il ricorrente ha dedotto nullità per difetto di notifica dell'avviso di udienza camerale: l'avviso era stato tentativamente inviato ad un difensore che in realtà era deceduto (avv. Finizio Di Tommaso) e solo l'avviso di deposito era stato notificato all'attuale difensore; inoltre l'istanza della Procura generale non indicava alcun difensore per la fase esecutiva, ma solo indirizzi del condannato
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto illegittima la scelta del giudice dell'esecuzione di indicare d'ufficio come difensore il legale del giudizio di cognizione senza nomina specifica per la fase esecutiva, e ha rilevato che le notifiche non hanno raggiunto né il condannato né un difensore valido (la PEC e gli indirizzi risultarono non validi e il difensore indicato era deceduto). Per tali vizi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2
Motivo legale della revoca della sospensione condizionale per sopraggiunta condanna per reato anteriore che, cumulata, supera i limiti dell'art. 163; la norma è stata richiamata per la causa sostanziale della revoca
art. 163 cod. pen.
Fissazione dei limiti della pena oltre i quali la sospensione condizionale non è compatibile; è la norma che determina il superamento soggettivo della soglia sanzionatoria
art. 666 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; invocata dal ricorrente per vizio procedurale relativo alla notifica dell'avviso di udienza camerale
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni nel processo penale, richiamata in rapporto alla correttezza formale delle notifiche effettuate
art. 179 cod. proc. pen.
Ulteriore disposizione sulle notificazioni, evocata nel contesto della nullità per mancata o erronea notifica all'avvocato difensore
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Previsione della notificazione mediante iscrizione nella cancelleria e modalità alternative; la cancelleria ha tentato tale notifica ma l'esito è stato negativo per irreperibilita e indirizzo PEC non valido
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
Eccezione rilevante nella giurisprudenza: la nomina del difensore per il giudizio di cognizione può valere in esecuzione solo nella specifica ipotesi prevista da questa norma; la Corte ha richiamato il principio per escludere l'automatica efficacia della nomina difensiva nella fase esecutiva
Massime di principio
- Per le notifiche in sede esecutiva è necessario che la Procura o l'ufficio richiedente indichino in modo preciso il difensore per la fase esecutiva; in assenza di nomina il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio prima di effettuare le notifiche
- La nomina del difensore per il giudizio di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (art. 656, comma 5 cod. proc. pen.)
- La notifica a indirizzi o PEC inesistenti o a soggetti deceduti è inefficace e può determinare la nullità dell'atto decisorio (es. ordinanza di revoca della sospensione), con conseguente annullamento e rinvio
- Prima di convalidare una revoca della sospensione condizionale per sopraggiunta condanna, il giudice deve assicurare la regolare partecipazione del condannato e del suo difensore alla fase camerale; in difetto la decisione è vulnerabile
- In situazioni analoghe il rimedio praticabile è impugnare l'atto per vizio di notificazione, documentando l'assenza di valida notifica al difensore o al condannato e verificando lo stato anagrafico e la validità della PEC del legale destinatario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24712/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24713/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →