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Sentenza

Sentenza n. 12138/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 7090/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.06.2024

Giustizia amministrativa202515220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7090/2024, relativa all’attribuzione del beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7090/2024, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero a provvedere all’attribuzione del beneficio, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza ha rilevato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono più sindacabili in sede esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015

    beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente

    La norma costituisce il titolo sostanziale del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione

    La sentenza civile richiamata ha previsto l’applicazione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio è stato proposto per ottenere l’esecuzione di un giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento di una pubblica amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione, la domanda esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione il diritto riconosciuto dal giudicato né i presupposti sostanziali definitivamente accertati dalla pronuncia da eseguire.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato.
  • La costituzione dell’amministrazione con un atto meramente formale, privo di chiarimenti sull’esecuzione del giudicato, non è sufficiente a superare l’allegazione di inadempimento formulata dal creditore del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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