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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25506/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna del Cattaneo per reati di bancarotta preferenziale prefallimentare (capi A3 e B2): cessioni/operazioni di compensazione di beni della "MVS s.r.l. in liquidazione" alla "Servizi Packaging s.a.s. di Luca Cattaneo & C" senza corrispettivo, in epoca di dissesto. In primo grado le condotte erano state originariamente contestate come distrazione e dissipazione e l'imputato inizialmente indicato come amministratore di fatto; il giudice aveva poi ritenuto Cattaneo responsabile quale concorrente extraneus dell'amministratore Gussoni. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta sorpresa dovuta alla riqualificazione del fatto e al cambiamento della posizione soggettiva; (2) carenza di motivazione sugli elementi del concorso dell'extraneus, sulla ritenuta insolvenza del 2016 e sull'assenza di istigazione/ausilio; (3) violazione dell'art. 43 c.p., contestando che la sola consapevolezza sia sufficiente per il dolo dell'extraneus.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la riqualificazione da bancarotta per distrazione/dissipazione a bancarotta preferenziale e la modifica della posizione soggettiva non hanno costituito una trasformazione radicale del fatto storico né una sorpresa per l'imputato: la nuova qualificazione era prevedibile e il contraddittorio in merito si era svolto nei gradi di merito. Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'extraneus può concorrere nella bancarotta preferenziale se la sua condotta, volontaria e consapevole dell'agevolazione, determina una violazione della par condicio creditorum; ha ritenuto correttamente motivata la valutazione dei giudici di merito circa la presenza di altri creditori (anche privilegiati), la conoscenza dello stato di dissesto da parte del Cattaneo e l'uso della compensazione per ottenere un vantaggio a danno degli altri creditori. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la riqualificazione del fatto in appello non integri di per sé violazione del principio di correlazione quando la nuova qualificazione fosse prevedibile e il fatto storico non sia radicalmente trasformato, purché il contraddittorio si sia svolto sui temi rilevanti

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte conferma che l'extraneus può concorrere materiale nel reato proprio dell'amministratore quando contribuisce volontariamente all'azione illecita

  • art. 43 cod. pen.

    Interpretazione secondo cui il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarietà della sua condotta di apporto e nella consapevolezza che essa determina una preferenza nel soddisfacimento dei creditori; non è richiesta la conoscenza specifica del dissesto, sebbene tale conoscenza sia un indice probatorio rilevante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna alle spese e per la sanzione economica a carico del ricorrente per l'inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 56 legge fallimentare

    Rilevato che la compensazione è ammessa in astratto, ma se effettuata in fase di insolvenza con l'accordo volto a favorire certi creditori può integrare il reato di bancarotta preferenziale

  • art. 1252 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina civilistica della compensazione, con la precisazione che l'esercizio del diritto di compensazione può, in determinate condizioni, assumere rilevanza penale

  • art. 216, comma 3 legge fallimentare

    Ricondotto nelle considerazioni sulla fattispecie di bancarotta preferenziale come riferimento alla norma penale fallimentare che punisce la preferenza ai creditori

  • art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione EDU

    Richiamati per il principio del contraddittorio e del giusto processo: la Corte segnala che la tutela impone che la nuova qualificazione non avvenga a sorpresa ma sia prevedibile e affrontata nel merito

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito non costituisce automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p.: è ammissibile se la nuova qualificazione era prevedibile e non trasforma radicalmente il fatto storico, ossia se il contraddittorio si è svolto sugli elementi essenziali.
  • Il soggetto che non sia amministratore di fatto (extraneus) può essere ritenuto concorrente in reati di bancarotta (anche preferenziale) se ha fornito un apporto volontario e consapevole tale da determinare una preferenza nel soddisfacimento dei creditori.
  • La mera compensazione o l'esercizio di un credito non producono automaticamente responsabilità penale: assumono rilievo penale quando siano poste in essere in stato di insolvenza con l'accordo o l'intento di favorire certi creditori a danno degli altri.
  • La conoscenza del dissesto non è sempre elemento costitutivo del dolo dell'extraneus, ma costituisce un importante indizio probatorio per dimostrare la volontà di favorire un creditore e la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione.
  • Per la difesa in casi simili è strategico dimostrare che la nuova qualificazione era imprevedibile o che il contraddittorio non ha consentito di affrontarne gli elementi essenziali, nonché contestare la sussistenza del contributo causale dell'extraneus alla violazione della par condicio creditorum.
  • I giudici valorizzano il contesto fattuale (es. esistenza di creditori privilegiati, modalità e tempi delle operazioni, collegamenti societari) per valutare la volontarietà e la consapevolezza dell'extraneus: occorre quindi produrre e contestare prove su questi punti.

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