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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13129/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per cassazione dell'Ufficio avverso una sentenza della CTR Lazio. La lite originaria riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di un contribuente, dopo che la CTP di Roma aveva accolto il suo ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. Con il primo motivo di revocazione l'Agenzia ha dedotto errore di fatto della Corte per avere ritenuto inesistente, nel precedente ricorso per cassazione, la riproduzione della parte essenziale dell'avviso di accertamento, elemento che invece sarebbe stato già riportato nella sentenza di appello; con il secondo motivo ha dedotto errore di fatto per avere la Corte ritenuto che il motivo di cassazione non cogliesse la ratio decidendi, sostenendo che esso fosse invece diretto a contestare l'affermazione secondo cui non era provata l'esistenza di un debito tributario della società estinta e, quindi, la responsabilità del socio. La Corte ha inoltre rilevato la ritualità della notifica del ricorso per revocazione e ha richiamato i limiti dell'errore revocatorio, ribadendo che non sono deducibili errori di diritto o di giudizio, ma solo sviste percettive su fatti non controversi, decisivi e risultanti dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non denunciassero un vero errore di fatto, bensì censure attinenti a valutazioni giuridiche: il primo motivo investiva in realtà la necessità o meno della trascrizione dell'avviso di accertamento nel ricorso per cassazione, quindi un profilo di diritto/processuale; il secondo motivo contestava l'interpretazione della ratio decidendi e la qualificazione del motivo di cassazione, attività tipicamente valutativa e non revocatoria. Per tale ragione la Corte ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ha confermato l'inammissibilità del rimedio straordinario.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    "Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione"

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    "quando è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso"

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto storico, decisivo, risultante dagli atti e non oggetto di controversia.

  • art. 330 c.p.c.

    "l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto"

    La disciplina della notificazione dell'impugnazione si applica anche al ricorso per revocazione contro sentenze della Cassazione, con rilevanza della costituzione della parte nel giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera l'ultrattività della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, con riflessi sull'individuazione del luogo di notifica delle impugnazioni.

  • art. 400 c.p.c.

    Nel giudizio di revocazione davanti alla Cassazione si osservano le norme del procedimento davanti al giudice adito in quanto compatibili, salvo le deroghe previste per la revocazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel contenzioso tributario la notificazione del ricorso per cassazione e di quello per revocazione avverso provvedimenti della Cassazione segue la disciplina dell'art. 330 c.p.c.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali superflue che ostacolino la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    In presenza di ricorso prima facie infondato o inammissibile, è superflua la fissazione di termini per rinnovi o integrazioni del contraddittorio che non offrirebbero utilità effettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del precedente ricorso per cassazione, ma non idoneo a fondare la revocazione, che non può trasformarsi in un riesame di errori di diritto.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente nel precedente ricorso come norma relativa ai redditi di partecipazione del socio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità originario.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per la responsabilità dei soci e del liquidatore dopo la cancellazione della società, ma non pertinente alla revocazione in quanto la censura attiene al merito della precedente decisione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per la responsabilità di soci e liquidatore per debiti non soddisfatti in sede di liquidazione, ma non utile a configurare un errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ossia per sviste percettive su fatti storici, decisivi, risultanti dagli atti e non controversi, non per errori di diritto o di giudizio.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione dell'interpretazione data dalla Corte al ricorso per cassazione, alla sua autosufficienza o alla sua idoneità a censurare la ratio decidendi, poiché si tratta di valutazioni giuridiche e non di percezione di un fatto inesistente.
  • L'errore di fatto revocatorio non sussiste quando il fatto dedotto come erroneamente percepito è in realtà oggetto di discussione tra le parti o quando la censura richiede un riesame logico-giuridico del materiale processuale.
  • Nel processo tributario, la notificazione delle impugnazioni segue la disciplina dell'art. 330 c.p.c., integrata dal principio di ultrattività della domiciliazione o residenza dichiarata in primo grado.
  • In presenza di ricorso prima facie inammissibile o infondato, il giudice può evitare rinnovazioni della notifica o integrazioni del contraddittorio quando tali adempimenti sarebbero inutili rispetto alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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