Cassazione Civile, Ordinanza n. 12961/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contraente)
La controversia
La lite di merito riguardava un immobile sito a Panarea. Una società scozzese aveva convenuto davanti al Tribunale il venditore del bene, l'acquirente del contratto poi stipulato e un terzo, chiedendo che fosse accertata la simulazione, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., della compravendita intervenuta tra venditore e acquirente. La società deduceva di avere in precedenza ottenuto una scrittura privata di promessa di vendita del medesimo immobile, non trascritta, nella quale il promissario acquirente aveva indicato la società quale soggetto da designare ai sensi dell'art. 1401 c.c.; sosteneva però che il definitivo non era stato concluso perché era stata prima eseguita la vendita contestata. Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione la società proponeva un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la mancata produzione, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata, pur essendo nel ricorso indicata la data di notificazione della sentenza d'appello. La ricorrente ha tentato di evitare la sanzione sostenendo che l'omissione non dovesse rilevare, perché la Corte non avrebbe potuto verificare la tempestività dell'impugnazione se non sulla base dell'allegazione della parte e dell'eventuale eccezione del controricorrente; la Corte ha respinto tale tesi, ribadendo che l'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione e alla tutela del giudicato formale, ed è un onere processuale indisponibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, perché non era stata depositata nel termine di legge la copia notificata della sentenza impugnata, mentre nel ricorso era stata comunque allegata l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello; la produzione tardiva non era idonea a sanare l'omissione oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. Né valeva la circostanza che la notifica della sentenza fosse stata dichiarata dalla stessa ricorrente, trattandosi di requisito processuale indisponibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. in favore dei resistenti e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
comma secondo, n. 2; comma 1
impone, a pena di improcedibilità, il deposito entro il termine di legge della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta; la mancanza anche di uno solo dei due documenti comporta improcedibilità, salvo il caso in cui il documento sia già nella disponibilità del giudice o sia depositato tempestivamente entro il termine utile.
art. 325 c.p.c.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza ed è pari a sessanta giorni.
art. 372 c.p.c.
può consentire la produzione separata del documento mancante solo se essa avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c.; non consente un recupero illimitato dell'omissione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
la decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito accelerato, con richiamo alla proposta di definizione accelerata.
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma, ultima parte
quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta, si applicano le sanzioni processuali previste, incluse quelle di cui all'art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
legittima la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende in caso di decisione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 2901 c.c.
richiamato solo come domanda subordinata di inefficacia dell'atto di compravendita contestato.
art. 1401 c.c.
richiamato in relazione alla designazione del terzo quale promissario acquirente nel preliminare.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica con la relata di notifica; la mancanza di tale documento rende il ricorso improcedibile.
- L'onere di deposito della sentenza notificata e della relativa relata non è sostituibile da mere allegazioni di parte, perché è finalizzato al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e alla tutela del giudicato formale.
- La produzione successiva del documento mancante è utile solo se avviene entro il termine previsto per il deposito del ricorso; oltre tale termine, il vizio non è sanabile tramite l'art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità non opera solo se il documento mancante è già nella disponibilità del giudice, perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio acquisito.
- Quando il ricorso per cassazione è stato notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, la data della notificazione della sentenza impugnata perde rilievo ai fini della verifica della tempestività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →