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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19200/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un ente regionale pubblico non economico, addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria, volta a ottenere l’indennità chilometrica per il percorso giornaliero di andata e ritorno tra la residenza e il centro lavorativo, calcolata in base al CCNL di settore. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabile la contrattazione collettiva privatistica di settore al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non ostativa la disciplina finanziaria invocata dall’ente. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) falsa applicazione del CCNL di settore e del CIRL Puglia, oltre a violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., sostenendo che il rapporto fosse interamente soggetto al d.lgs. n. 165/2001 e che la materia fosse riservata alla legislazione esclusiva statale; 2) violazione del d.lgs. n. 165/2001, del CCNL e della legge regionale Puglia n. 3/2010, assumendo che la natura pubblica del datore di lavoro impedisse il riconoscimento di un’indennità prevista da contrattazione privatistica; 3) violazione dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 e dell’art. 97 Cost., per sostenere l’inefficacia della clausola contrattuale relativa all’indennità e, più in generale, l’inapplicabilità della contrattazione collettiva di primo livello e integrativa per mancanza di pattuizione con l’ARAN.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando la giurisprudenza già formatasi sul lavoro degli addetti ai lavori idraulico-forestali dipendenti di amministrazioni pubbliche: l’applicazione del CCNL privatistico di settore non esclude la natura di lavoro pubblico privatizzato del rapporto, e il rinvio alla contrattazione collettiva riguarda legittimamente il trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale, senza che ciò consenta di disapplicare in blocco il d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre escluso che l’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 ostasse direttamente al riconoscimento dell’indennità, perché tale disposizione non si applica in via diretta a regioni ed enti del SSR, ma opera come principio di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente la clausola collettiva sull’indennità chilometrica non è stata ritenuta inefficace. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010

    La clausola collettiva che prevede l’indennità chilometrica è ritenuta applicabile ai dipendenti dell’ente pubblico non economico addetti al settore, nell’ambito del trattamento economico del rapporto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l’interpretazione contrattuale della disciplina collettiva e integrativa di categoria.

  • art. 23 CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014

    Richiamato quale disciplina integrativa regionale relativa al trattamento del rapporto degli addetti al settore.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La ricorrente lo invoca per sostenere la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte, richiamando i precedenti, esclude che ciò impedisca l’applicazione del CCNL privatistico nel pubblico impiego del settore specializzato.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ribadisce che il rapporto resta nell’alveo del lavoro pubblico privatizzato e soggiace alle regole generali del d.lgs. n. 165/2001, salvo la speciale disciplina collettiva di settore per gli aspetti compatibili.

  • art. 12, comma 2 quinquies, legge Regione Puglia n. 3/2010

    Richiamato dalla ricorrente per escludere l’indennità; la Corte non ne fonda l’accoglimento e conferma la legittimità della disciplina collettiva applicata.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010

    Non opera come divieto diretto per regioni ed enti territoriali; costituisce disposizione di principio per il coordinamento della finanza pubblica, non ostativa di per sé alla clausola collettiva sull’indennità.

  • art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010

    Serve a chiarire che le disposizioni dell’art. 6 non si applicano in via diretta a regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in chiave di contenimento della spesa e buon andamento; la Corte non lo ritiene ostativo alla soluzione adottata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall’ente ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel settore degli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari dipendenti da amministrazioni pubbliche, il richiamo al contratto collettivo di diritto privato può coesistere con la natura di lavoro pubblico privatizzato del rapporto.
  • Quando una disciplina speciale rinvia al trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale del CCNL di settore, il rinvio va inteso come riferito agli aspetti di inquadramento, mansioni e trattamento economico, senza che ciò comporti automaticamente l’esclusione della disciplina generale del d.lgs. n. 165/2001.
  • La normativa finanziaria che pone limiti di spesa alle pubbliche amministrazioni non rende di per sé inefficaci le clausole collettive applicate ai dipendenti pubblici di settori speciali, se la disposizione invocata non opera come divieto diretto ma solo come principio di coordinamento della finanza pubblica.
  • Per censurare la spettanza di un emolumento previsto dal contratto collettivo di settore non è sufficiente richiamare in astratto vincoli di finanza pubblica: occorre dimostrare un concreto contrasto normativo idoneo a disapplicare la clausola collettiva.
  • Le questioni di quantificazione delle somme dovute, se non correttamente e specificamente dedotte nei gradi di merito o se ritenute generiche dal giudice di merito, non possono essere utilmente ribaltate in cassazione senza una specifica censura di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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